Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4948 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 28/02/2011), n.4948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

s.a.s. IT Iniziative Turistiche Villaggi e Vacanze di Malafarina

Lorenzo & C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma,

Via

Crescenzio 25, presso lo studio dell’avvocato IERADI Antonio che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 39/1/2007 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 24 aprile 2007, depositata il 9 maggio

2007, R.G. 3481/06;

udito l’Avvocato Antonio Ieradi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 5 ottobre 2010 è stata depositata relazione che

qui si riporta, con correzioni di errori materiali e integrazioni

relative allo svolgimento processuale:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente dell’avviso di accertamento, dell’Agenzia di Monza dell’Agenzia delle Entrate, con il quale era stata rilevata l’esistenza di una plusvalenza per l’anno 1999, pari a 35.777 Euro.

L’Agenzia aveva escluso l’applicazione del condono richiesta con dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi L. n. 289 del 2002, ex art. 9, per gli esercizi 1997-1999, in quanto erano stati esclusi dalla società contribuente gli esercizi 2000 e 2001, contravvenendo al disposto del citato art. 9 che prevede, a pena di nullità, l’obbligo di includere nella dichiarazione integrativa tutti i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002;

2. La società contribuente ha impugnato tale mancata applicazione del condono invocando l’applicazione della disciplina sull’errore scusabile prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.

Applicazione contestata dall’Agenzia delle Entrate che ha ritenuto la disciplina invocata dalla contribuente relativa alla sola complessità dei calcoli da operare in sede di presentazione della dichiarazione;

3. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha invece accolto l’appello dell’Agenzia confermando la legittimità dell’avviso di accertamento;

4. Ricorre per cassazione la società IT in liquidazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e insufficienza e contraddittorietà della motivazione;

5. Non svolgono difese le intimate amministrazioni;

Ritiene che:

il ricorso sia inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto e indicazione delle norme violate o falsamente applicate e per mancata formulazione di una sintesi che individui su quale punto decisivo della controversia si appunti la censura oggetto del motivo di ricorso. Anche a voler ritenere desumibile tale sintesi dall’illustrazione del ricorso il secondo motivo di ricorso è comunque inammissibile e infondato perchè in sostanza attribuisce il difetto della motivazione alla contestata interpretazione giuridica compiuta dalla C.T.R.;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile, mentre non può ritenersi ammissibile la formulazione del quesito di diritto nella memoria depositata da parte del ricorrente per la Camera di consiglio dell’11 novembre 2010, cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA