Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4948 del 15/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 15/02/2022), n.4948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12497-2020 proposto da:
D.R.T., rappresentato e difeso in proprio e dall’avv.
MARCO SANVITALE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MEDIAMARKET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODOARDO BORRANI n. 15, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO ENRICO GUIDOBALDI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI CAPALDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 100/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata
il 03/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
27/01/2022 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 25.2.2015 D.R.T. evocava in giudizio Mediamarket S.p.a. innanzi il Giudice di Pace di Pescara, invocando la declaratoria della risoluzione per inadempimento della convenuta di un contratto di compravendita di un televisore e per udirla condannare alla restituzione del corrispettivo del bene ed al risarcimento del danno. L’attore assumeva che l’apparecchio fosse viziato e non idoneo al suo scopo.
Nella resistenza della convenuta, il Giudice di Pace accoglieva la domanda.
Interponeva appello Mediamarket S.p.a. ed il Tribunale di Pescara, con la sentenza impugnata, n. 100/2020, resa nella resistenza del D., riformava la prima decisione, condannando l’appellato alle spese del doppio grado.
Il Tribunale riteneva, in particolare, che il vizio denunciato dall’acquirente si fosse manifestato dopo il termine di sei mesi dall’acquisto, e che quindi non fosse compreso nell’ambito della presunzione iuris tantum di esistenza al momento dell’acquisto, prevista dal codice del consumo, art. 130. Di conseguenza, il giudice di secondo grado applicava alla fattispecie la disciplina generale in tema di vizi della cosa venduta, in base alla quale il compratore era onerato della duplice prova, dell’esistenza del vizio e della sua derivazione causale da un difetto del bene esistente già al momento della consegna; prova che, nel caso contrato, non era stata fornita dal D.. Il Tribunale aggiungeva anche che i rimedi previsti dall’art. 130 sono articolati secondo un ordine gerarchico, per cui il consumatore non può invocare la risoluzione del contratto senza prima aver consentito al venditore di esaminare il bene viziato, di valutare l’entità del difetto e di verificare la possibilita di ovviarvi mediante riparazione o sostituzione del bene oggetto dell’acquisto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.R.T., affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso Mediamarket S.p.a.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C., INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara, riformando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Pescara, ha rigettato la domanda proposta da D.R.T., di risoluzione del contratto di compravendita di un televisore per inadempimento della società venditrice Mediamarket S.p.a. e di condanna di quest’ultima al risarcimento del danno. Ad avviso del Tribunale, il vizio si era manifestato dopo il termine di sei mesi dall’acquisto, e quindi non era compreso nell’ambito della presunzione iuris tantum di esistenza del difetto al momento dell’acquisto, prevista dal codice del consumo, art. 130. Doveva di conseguenza applicarsi la disciplina generale in tema di vizi della cosa venduta, onde il compratore era onerato della duplice prova, dell’esistenza del vizio e della sua derivazione causale da un difetto del bene esistente già al momento della consegna; prova che, nel caso contrato, non era stata fornita dal D.. Il Tribunale aggiunge anche che i rimedi previsti dall’art. 130 sono articolati secondo un ordine gerarchico, per cui il consumatore non può accedere alla risoluzione del contratto senza prima aver consentito al venditore di esaminare il bene viziato, di valutare l’entità del vizio e di verificare la possibilità di ovviarvi mediante riparazione o sostituzione del bene oggetto dell’acquisto.
Il ricorso proposto dal D. avverso detta decisione si articola in tre motivi.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l’eccezione relativa alla mancanza della sottoscrizione autografa in calce alla procura allegata al ricorso in Cassazione, che risulta sottoscritta solo digitalmente. La mancata sottoscrizione autografa del negozio di conferimento del mandato, infatti, vale ad escludere soltanto il conferimento della procura speciale all’avv. Marco Sanvitale, ma non comporta l’inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente, avvocato, agisce anche in proprio.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione del codice del consumo, art. 130, perché il bene oggetto di causa non era dotato delle caratteristiche previste, come dimostrato dall’istruttoria orale esperita in prime cure, ed in particolare dalle deposizioni dei testimoni M. ed A., rispettivamente moglie e madre del D..
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio di non contestazione, perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrata l’esistenza del vizio, a fronte della condotta del venditore, che già prima dell’inizio della controversia aveva, con lettera del 19.1.2015, invitato il D. a rivolgersi ad un centro di assistenza per far verificare il televisore, e non aveva inoltre sollevato alcuna contestazione, relativamente all’esistenza del vizio, nelle proprie difese.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,115 e 345 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere giustificato l’esercizio, da parte del D., dell’azione di risoluzione contrattuale, a distanza di oltre un mese dall’inoltro della denunzia del vizio della cosa venduta, senza che il venditore avesse fatto alcunché per ovviarvi. Mediamarket S.p.a., infatti, aveva articolato in prime cure istanze istruttorie tese a dimostrare che i tecnici del centro di assistenza avessero tentato, senza successo, di prendere un appuntamento con il D. per la visione e la riparazione del televisore, ma non aveva reiterato, né in comparsa conclusionale in primo grado, né in atto di appello, dette istanze, non ammesse dal Giudice di Pace.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
Il Tribunale di Pescara ha correttamente applicato le norme di cui al codice del consumo, artt. 129 e ss., secondo le quali, rispettivamente:
– il prodotto si considera conforme al contratto, se possiede le caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 129, comma 2;
– il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto esistente al momento della consegna del bene (art. 130, comma 1);
– si considerano esistenti al momento della consegna i difetti manifestatisi entro sei mesi dalla stessa (art. 132, comma 3), ferma restando comunque la responsabilità del produttore per il termine di due anni dalla consegna (art. 132, comma 1);
– in caso di non conformità, il consumatore ha diritto di pretendere la riparazione o sostituzione del bene senza spese, ovvero una riduzione del prezzo, o ancora la risoluzione (art. 130, comma 2), con i correttivi ed i limiti, previsti in caso di eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione, dai commi dal terzo al settimo della disposizione in esame.
Questa Corte ha affermato che, nell’ambito del periodo assistito dalla presunzione di preesistenza del vizio, “La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29828 del 20/11/2018, Rv. 651844; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013, Rv. 626816).
Nel caso di specie, il Tribunale di Pescara ha ritenuto che il vizio, denunziato dal D. pacificamente dopo sei mesi dalla consegna, non rientrasse nell’ambito della presunzione di preesistenza di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 130, comma 1, e art. 132, comma 3. Di conseguenza, ha considerato il D. onerato della prova, dell’esistenza del vizio, della sua esistenza al momento della consegna del bene e del nesso causale tra difetto e danno lamentato. Ha quindi ritenuto non conseguita tale prova, e di conseguenza ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al venditore, proposta dal D..
Il ricorrente contesta tale accertamento, che si sostanzia in un giudizio di fatto, invocando un inammissibile riesame del merito, in contrasto con la natura e la finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). In particolare, il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze dell’istruttoria, con particolare riferimento alla prova testimoniale, senza considerare che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: cont Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Ne’ è possibile configurare alcun profilo di non contestazione nel comportamento tenuto da Mediamarket S.p.a. prima dell’inizio della causa, in quanto la condotta del produttore, che offra al consumatore la possibilità di verificare presso un centro di assistenza il prodotto denunziato come affetto da vizi, non costituisce manifestazione di acquiescenza, né all’esistenza del difetto denunciato, né alla sua allegata risalenza al momento dell’acquisto del bene, ma rappresenta soltanto l’adempimento, da parte del produttore stesso, degli specifici obblighi imposti dal codice del consumo, art. 130, commi da 2 a 9.
Nemmeno può attribuirsi rilievo al fatto che il produttore non abbia riprodotto, in conclusionale in prime cure e/o nell’atto di appello, le istanze istruttorie proposte in prime cure e non accolte dal Giudice di Pace, poiché, una volta accertato che la denunzia del vizio è avvenuta oltre il termine di sei mesi, in cui si applica la presunzione di preesistenza di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132, comma 3, incombeva sul consumatore l’onere della prova positiva dell’esistenza del difetto, della sua risalenza all’epoca dell’acquisto del bene e del collegamento tra difetto e danno lamentato. Prova, in difetto della quale, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal D. è stata correttamente rigettata dal giudice di seconda istanza”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta, ha affermato che nel caso di specie l’esistenza del difetto alla data dell’acquisto del televisore sarebbe incontroversa, poiché la società convenuta non avrebbe specificamente contestato la circostanza. In realtà, il D. era comunque onerato di dimostrare che il difetto si fosse verificato entro il termine di cui al codice del consumo, art. 130, ed il giudice di merito, all’esito di un accertamento in fatto non utilmente censurabile in questa sede, ha ritenuto non conseguita tale prova. Ne’ può sostenersi che sussista un profilo di non contestazione sul punto, poiché Mediamarket S.p.a., nel resistere alla domanda proposta dall’odierno ricorrente, ne ha evidentemente contestato tutti i presupposti, ivi inclusa l’insorgenza del vizio nel termine di cui anzidetto.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022