Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4947 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 19/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26546/2012 proposto da:

G.G.V.S.K., nato a il (OMISSIS), rappresentato e

difeso dall’avvocato SEBASTIANO COMIS;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA CONTI DI MANIAGO SAS, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

GABRIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Blasi per delega dell’Avvocato Nuzzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.V.S.M., con citazione del 27 giugno 2005, conveniva davanti ai Tribunale di Pordenone, sezione distaccata di San Vito al Tagliamento, la società Azienda Agricola Conti di Maniago di M.F., per sentir accertare l’errore materiale operato nell’atto notarile (OMISSIS) di conferimento dei terreni da parte del conte D.M.G. nella medesima società Azienda Agricola Conti di Maniago. L’attrice, istituita legataria di tutti gli immobili di sua proprietà in (OMISSIS) dal conte D.M.G., deceduto nel 2003, e quindi anche della villa di (OMISSIS), assumeva, in particolare, l’erroneità dell’inclusione nell’atto di conferimento del mappale (OMISSIS), costituente porzione del fondo retrostante la villa di (OMISSIS), ovvero, in via subordinata, chiedeva che venisse accertata in proprio favore l’usucapione del medesimo terreno. Il Tribunale di Pordenone, sezione distaccata di San Vito al Tagliamento, con sentenza n. 06/2007 del 16 febbraio 2007 rigettava le domande dell’attrice. Veniva proposto appello da G.V.S.M., riassunto, dopo la morte di questa, da G.G.V.S.K. e la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 488/2012 del 12 luglio 2012, rigettava il gravame. La Corte di Trieste affermava che fosse “francamente troppo pensare che ben tre atti notarili siano stati posti in essere senza che le parti (e chi le ha assistite, chi ha preparato gli atti, etc.) si accorgessero dell’errore quanto alla p.lla (OMISSIS)”. La Corte di merito faceva riferimento sia all’atto originario del 1980, sia a successivi atti del 1996 e del 2004, uno di trasformazione societaria dell’Azienda Agricola ed altro a firma di G.v.S.M., i quali confermavano che la p.11a (OMISSIS) fosse di proprietà della società. Venivano inoltre prese in considerazione dalla Corte d’Appello alcune copie di lettere inviate dalla Azienda Agricola al tutore del conte D.M.G., ormai interdetto e si rimarcava come fossero passati 24 anni dall’atto di conferimento, fossero intercorsi tre rogiti notarile ed avessero operato un avvocato, tutore dell’interdetto conte D.M.G. e diversi notai. Si negava, infine, dalla Corte di merito l’ammissibilità della prova per testi e quindi la fondatezza pure della domanda di usucapione.

G.G.V.S.K. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui resiste con controricorso la società semplice Azienda Agricola Conti di Maniago di M.F.. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di G.G.V.S.K. deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. e la motivazione omessa o illogica, argomentando come la cessione della particella (OMISSIS) “avrebbe straziato la villa”, trattandosi di giardino inaccessibile per l’Azienda agricola e tuttora al servizio della villa stessa.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 1427 c.c., censurandosi l’interpretazione della volontà delle parti espressa nel contratto del 1980.

Il terzo motivo del ricorso di G.G.V.S.K. deduce la falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. e degli artt. 1417 e 2725 c.c. e la violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 244c.p.c.. Vi si sottolinea che non fosse mai avvenuta la consegna della porzione di giardino e si richiamano le prove testimoniali articolate in proposito.

Il quarto motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 1143 c.c., la violazione degli artt. 1140, 1141 e 1167 c.c. e la motivazione illogica. L’assunto del ricorrente è che il possesso della porzione di giardino sia sempre stato in favore del proprietario della villa.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 427 c.c. e la mancata ammissione delle prove, ex artt. 244 e 245 c.p.c., negandosi la tesi che l’interdetto conte D.M.G. avesse perso il possesso del bene in contesa.

Si impone un rilievo pregiudiziale.

Il ricorrente espressamente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 5 settembre 2012, circostanza confermata dalla controricorrente. Tuttavia, il ricorrente si è limitato a produrre una copia autentica della sentenza 12 luglio 2012 della Corte d’Appello di Trieste, senza la relata di notificazione.

La copia notificata del provvedimento impugnato, non prodotta dal ricorrente, neppure è stata depositata dalla controricorrente, sicchè non rileva la questione rimessa alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza di rimessione Cass. Sez. 1, n. 1081 del 21/01/2016.

Deve pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, risultando violata la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza nell’ammontare liquidato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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