Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4946 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
DL COSTRUZIONI DI DE LUCA MATTEO & C. SAS (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. L. LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato SCAMPOLI
GIULIANA MIRIAM, (studio avv. Pietro Golisano), rappresentata e
difesa dall’avvocato DI RISIO CARMINE, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI
ANTONINO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al
ricorso notificato;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 1613/08 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il
17/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Luigi Caliulo, difensore del resistente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
aderisce alla relazione.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La S.a.s. DL Costruzioni di De Luca Matteo e C. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in data 17.2.2009 del Tribunale di Chieti con cui era stata disposta la cancellazione dal ruolo e l’estinzione di un giudizio promosso dalla stessa società contro l’Inps per opporsi a verbale di accertamento dell’Inps dell’8.2.2007.
L’Inps ha depositato procura difensiva.
Il ricorso è qualificabile come improcedibile, per la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato – come risulta (diversamente da quanto sostenuto nella memoria della società ricorrente) da un esame del fascicolo del procedimento ed è confermato dalla puntuale annotazione nella certificazione di iscrizione a ruolo e nota di deposito -, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 (cfr. Cass. 22108/2006 e 18416/2010).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile. Nulla per le spese in mancanza di significativa attività difensiva da parte dell’Inps.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011