Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4946 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25551-2018 proposto da:

S. ALIAS T.O. ALIAS O., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimato –

avverso il decreto n. 1835/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, con decreto n. cronol. 1835/2018, depositato in data 6/08/2018, ha respinto la richiesta di, S. alias T.O. alias O., cittadino del Mali, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa, ha ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Mali, “per sottrarsi ad una condizione di schiavitù in cui viveva la propria famiglia”), anche ove credibile, non integrava gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, non attenendo a persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, non ricorrevano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non essendo stato allegato alcun fondato rischio di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti, e neppure quelli di cui alla lett. c) della stessa disposizione, non essendola regione di provenienza del richiedente interessata da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata, trattandosi di territorio (come risultava da Report di Human Right Watch, Amnesty International, UNHCR, dalla Relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite), pur caratterizzato da instabilità, oggetto di episodi di violenza localizzata e scontri tra fazioni opposte; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive, con riguardo alla situazione nell’area di provenienza, o soggettive.

Avverso il suddetto decreto, S. alias T.O. alias O. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. IL ricorrente lamenta,: I) la nullità del decreto e/o del procedimento, per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 “per omesso esame del ricorrente”, nella parte in cui è stata negata la protezione invocata, ritenendosi il richiedente non credibile senza peraltro procedere, come ben avrebbe potuto, ad un suo nuovo esame ovvero ad acquisire, di ufficio, informazioni al fine di stabilire la veridicità di quanto da lui narrato; II) la nullità del decreto o del procedimento per la violazione del potere dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, “in base al diritto vivente di questa Corte (Cass., Sez. Un. 27310/2008), al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ed alla Dir. 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in ambedue i casi rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, censurandosi la decisione impugnata in quant, fall Tribunale, dando eccessivo peso alle dichiarazioni rese dal richiedente, non aveva compiutamente indagato, avvalendosi dei propri poteri officiosi, sulle condizioni di pericolo esistenti nel Paese d’origine; III) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, “rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragioni delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine)”, nuovamente dolendosi del mancato riconoscimento, in suo favore, della protezione sussidiaria pur sussistendone, a suo dire, i presupposti; IV) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2007, agli art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, “rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il Tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi)”, criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato al richiedente anche la protezione umanitaria; V) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 8 della CEDU, violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè “Mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”, nuovamente criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato all’appellante anche la protezione umanitaria senza prendere in considerazione sua vulnerabilità e la sua integrazione in Italia.

2. La prima censura è inammissibile.

Questa Corte ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Sempre questa Corte) peraltro, ha evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere anzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33139 del 2018).

In ogni caso, la doglianza non coglie la ratio della decisione perchè il Tribunale ha ritenuto il racconto, quand’anche credibile, inidoneo ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

In riferimento poi alla mancata audizione del richiedente (avendo peraltro il Tribunale tenuto udienza di comparizione delle parti), questa Corte, nella recente pronuncia n. 17717/2018, dopo avere affermato che, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del già richiamato principio del contraddittorio, ha chiarito che ciò non implica “automaticamente… che si debba anche necessariamente dar corso all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49)”, a fronte di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”. Il che comporta che l’audizione personale del richiedente non sia necessaria quando la Commissione territoriale (la procedura di primo grado, secondo la Corte di Giustizia UE) abbia respinto la richiesta di protezione per manifesta infondatezza ed il giudice abbia ritenuto non necessario richiedere chiarimenti al cittadino straniero. Al riguardo, sempre questa Corte ha di recente affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. Con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.

Il ricorrente si limita del tutto genericamente in ricorso a dolersi della mancata audizione.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, riguardanti il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, cioè la valutazione del rischio di danno grave in caso di rimpatrio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)-c), sono inammissibili.

Da ultimo questa Corte ha precisato (Cass. 27503/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati” (conf. Cass.29358/2018). Inoltre, come chiarito sempre da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal già citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il Tribunale ha anche motivatamente escluso – facendo riferimento alle fonti internazionali – che la zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. La doglianza in esame, a fronte del giudizio, espresso nel provvedimento impugnato, di esclusione del pericolo per il richiedente di un danno grave o individuale alla vita o alla persona derivante dal contesto di violenza indiscriminata nell’area di provenienza, sulla base di fonti informative individuate specificamente, mira nella sostanza a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

4. Il quarto ed il quinto motivo, tutti inerenti alla doglianza sul rigetto della richiesta inammissibili del pari.

Il Tribunale ha sostanzialmente qualsivoglia specifica allegazione in punto di sua vulnerabilità, senza che il ricorrente abbia efficacemente censurato tale statuizione, a tal fine dovendosi solo evidenziare, in riferimento specifico al quinto motivo, che l’omesso esame ivi denunciato, oltre a non rispettare i canoni di prospettazione di tale vizio sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, investe circostanze prospettate del tutto genericamente ed in via astratta, così da renderne impossibile la loro valutazione in termini di necessaria decisività. Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria “.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020

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