Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4945 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio dell’avvocato MILARDI
VITTORIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 511/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 12/3/09, depositata il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 19.5.2009, ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo richiesto dall’avv. A.F. contro la Regione Calabria al fine di conseguire il compenso asseritamente dovutogli per attività di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento lavoro e formazione professionale, prevista da convenzione in data 3.8.2001.
A.F. ricorre per cassazione con tre motivi.
Il ricorso è qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c. nella specie applicabile ratione temporis, la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).
Nella specie non sono stati formulati i previsti quesiti di diritto, sebbene i primi due motivi siano formulati con riferimento all’art. 360, n. 3 e il terzo motivo con riferimento all’art. 360, n. 4.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011