Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4945 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 24/02/2021), n.4945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7174/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

A.M., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Barelli,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ulpiano, n. 29, presso lo

studio dell’avv. Cesare Mancini.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 07, n. 121/07/2013, pronunciata il 20/06/2013,

depositata il 09/09/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 ottobre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, contro A.M., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamenti ai fini IRES, IRAP, IVA, per i periodi d’imposta 2006 e 2007, che rettificavano i redditi d’impresa della Nord Commerciale Srl, in conseguenza dell’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, notificati ad A., quale amministratrice di fatto della società contribuente – sull’appello dell’Ufficio, è stata confermata la sentenza (n. 121/07/2013) della Commissione tributaria provinciale di Milano che, in accoglimento del ricorso introduttivo della parte privata, aveva annullato gli atti impositivi impugnati;

la Commissione regionale ha ritenuto che la notifica degli avvisi di accertamento diretti alla società fosse viziata da nullità insanabile in quanto, anzichè essere effettuata, nelle forme di legge (presso la sede legale della società o, sussistendone i presupposti, a mani della persona fisica che rappresenta l’ente commerciale), nella fattispecie, non era stata neppure tentata presso la sede legale della società, la quale, “per gli anni di imposta in questione (2006 e 2007) era rappresentata dal Sig. M.M. che è deceduto nel mese di settembre 2007 e non è stato sostituito da altri soggetti” (cfr. pag. 3 della sentenza), come desumibile dalla busta di spedizione degli avvisi, nella quale non era indicato il nome della società o la sua sede legale, “ma unicamente il nome della persona fisica ” A.M.”” (ibidem, pag. 4).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione o falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere rilevato la carenza di legittimazione attiva della sig.ra A., la quale, agendo nella dichiarata condizione di persona estranea alla società, non aveva il potere di fare valere in giudizio la nullità della notifica degli avvisi di accertamento diretti a quest’ultima e, più in generale, di sollevare questioni attinente alla validità dei medesimi atti i mpositivi;

2. con il secondo motivo (“2) In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata in punto di validità degli avvisi, cioè su una domanda rispetto alla quale l’appellata, qualificatasi come persona estranea all’ente commerciale destinatario dell’atto impositivo, era priva d’interesse ad agire;

3. il primo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento del secondo mezzo d’impugnazione;

3.1. per giurisprudenza costante di questa Corte: “Il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l’esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al “merito”), è rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l’attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione” (Cass. 11/11/2011, n. 23568);

in progresso di tempo (Cass. 13/09/2013, n. 20978; conf.: nn. 13695/2001, 9952/2003), si è altresì enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario (…) il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d’ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire e, ove il rilievo venga effettuato in sede di legittimità, la sentenza va cassata senza rinvio, esclusa ogni pronuncia nel merito trattandosi di impugnazione inammissibile”;

da ultimo, questa Corte, a Sezioni unite, tornando ad occuparsi dell’argomento, ha avuto modo di precisare che: “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale “quaestio iuris”, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio” (Cass. sez. un. 20/03/2019, n. 7925);

alla luce di questi principi di diritto si appalesa priva di fondamento l’eccezione della controricorrente, secondo cui il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia sarebbe inammissibile, per essersi formato il giudicato implicito sulla legitimatio ad causam e sull’interesse ad agire della stessa parte privata, in quanto l’Ufficio avrebbe fatto valere le due questioni, per la prima volta, in sede di legittimità;

invero, come dianzi accennato, non può riconoscersi il giudicato implicito sulla legittimazione ad agire (e sul connesso presupposto processuale dell’interesse ad agire) in quanto tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione dei giudici di merito che, in sostanza, hanno annullato gli atti impositivi per vizi di notifica, non è stata sollevata dalle parti dinanzi alle Commissioni tributarie, laddove invece una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto quando essa abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio;

3.2. una volta stabilito che sulla questione relativa alla legittimazione attiva della contribuente non si è formato un giudicato implicito, si deve mettere meglio a fuoco la doglianza dell’Agenzia, e cioè la dedotta carenza di tale condizione dell’azione in capo alla contribuente, la quale, a sua volta, nel giudizio di merito, aveva fatto valere la propria estraneità al debito d’imposta;

in effetti, in base agli atti processuali, si rileva che la parte privata difetta della legitimatio ad causam, cioè non era annoverabile tra i soggetti passivi dell’imposizione tributaria, poichè non era destinataria degli avvisi di accertamento diretti alla società (dei quali aveva ricevuto solo la notifica), e neppure era parte del rapporto controverso, imperniato su una pretesa fiscale rivolta (esclusivamente) nei confronti di Nord Commerciale Srl;

al riguardo è il caso di ricordare il canone giuridico secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare gli atti impositivi appartiene soltanto al destinatario dell’atto impugnato o a chi è parte del rapporto controverso e rientra dunque tra i soggetti passivi dell’imposizione tributaria, che sono gli unici a potere proporre ricorso (Cass. 04/04/2012, n. 5375; conf.: 10/12/2019, n. 32188);

3.3. si deve allora concludere che la sentenza impugnata, discostandosi da questi principi, ha dichiarato la nullità della notifica degli atti impositivi senza considerare il profilo giuridico, preliminare, del difetto di legittimazione attiva della contribuente;

4. traendo le fila del discorso, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va dichiara l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;

5. l’oggettiva incertezza delle questioni esaminate giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese processuali dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna la controricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA