Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4944 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4944 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso 11876-2010 proposto da:
MATIESIMI STEFANIA (MTTSFN69P65D612J), LONGO
AGOSTINO (LNGGTN58D04F418U), ALFANO GIUSEPPE
(LFNGPP58T13C259Z),

GIORGIO

(GRGVCN52P19B4920) ,

MELCHIORRE

VINCENZO
BRUNO

IMBRUGLIA

VINCENZA

(MBRVCN56D62F158C),

BELLUTTFI

MASSIMO

(BLLMSM64T11E897E),

MURER

PATRIZIA

(MRRPRZ60E67G702K),

DOMENEGHE I

UBERTO

(DMNBRT71M03G687A),

PIZZICONI

CLAUDIO

(MLCBRN53E10F693P),

(PZZCLD58A23H501H), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

-49

Data pubblicazione: 27/02/2013

QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI
ANGELO, che li rappresenta e difende, giuste deleghe in calce al
ricorso
– ricorrenti –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
– intimata avverso il decreto nel procedimento R.G. 58109/06 della CORTE
D’APPELLO di ROMA del 24.11.08, depositato il 12/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla domanda dei sigg.ri Stefania Mattesimi, Massimo Bellutti,
Bruno Melchiorre, Agostino Longo, Vincenzo Giorgio, Giuseppe
Alfano, Vincenza Imbruglia, Patrizia Murer, Uberto Domeneghetti e
Claudio Pizziconi di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 1. 24 marzo
2001, n. 89, relativa a processo amministrativo, la Corte d’appello di
Roma, con decreto del 12 marzo 2009, ha condannato
l’amministrazione convenuta al pagamento di un indennizzo di €
2.400,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, in favore di
ciascuno dei ricorrenti, oltre alle spese processmli, liquidate in €
1.100,00 con maggiorazione del 20 °A per ciascuna delle parti attrici
oltre la prima.

Ric. 2010 n. 11876 sez. Ul – ud. 28-09-2012
-2-

contro

Gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione
articolando due motivi di censura. L’amministrazione intimata non si è
difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con il primo motivo di ricorso si censura l’illegittima

riparazione, dalla data della decisione anziché dalla data della domanda.
1.1. — Il motivo è fondato. Il credito dell’equa riparazione è un
credito di valuta su cui legittimamente possono essere richiesti interessi
a decorrere dalla domanda giudiziale, integrante costituzione in mora.
2. — Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo, con
cui viene censurata la liquidazione delle spese processuali denunciando
la violazione dei minimi di tariffa.
3. — Il decreto impugnato va quindi cassato per la parte relativa
al solo primo motivo di ricorso.
In relazione a tale parte, peraltro, è possibile anche decidere la
causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
(art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c.) fissando alla data della
domanda la decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata a
titolo di indennizzo.
4. — Occorre in questa sede provvedere anche sulle spese
dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, ai sensi dell’art. 385,
secondo comma, c.p.c.
Esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, quanto alla
presente fase, come da dispositivo, mentre per la fase di merito può
confermarsi quanto statuito in proposito dalla Corte d’appello (che
non lede certo i diritti dei ricorrenti, ad onta delle censure dei
medesimi, i quali erroneamente determinato il valore della lite
sommando le domande da ciascuno di essi proposte nei confronti della
Ric. 2010 n. 11876 sez. Ul – ud. 28-09-2012
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decorrenza degli interessi legali, sulla somma liquidata a titolo di equa

stessa parte convenuta, mentre per il caso, come quello in esame, di
litisconsorzio facoltativo attivo l’art. 10, secondo comma, c.p.c.
prevede tale sommatoria con riferimento alle sole domande proposte
dalla stessa parte attrice — come già chiarito da Cass. 50/2009,

10081/1998, 714/1975 — e inoltre erroneamente considerano

5, punto 4, della tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004, come
fisso, mentre invece tale percentuale costituisce il limite massimo
dell’aumento stesso e non è previsto un limite minimo).
P. Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, dispone la decorrenza degli interessi legali, sulla
somma liquidata nel decreto impugnato a titolo di equa riparazione,
dalla data della domanda; condanna l’amministrazione intimata alle
spese processuali, liquidate, per compensi di avvocato, in € 505,00
quanto al giudizio di legittimità e in € 1.100,00, con maggiorazione del
20 °A per ciascuna parte attrice oltre h prima, quanto al giudizio di
merito, spese tutte incrementate degli accessori di legge e distratte in
favore del difensore antistatario avv. Angelo Giuliani.
Così deciso in Roma 11 28 settembre 2012
Il Cons.A lier h stensore

Il Presi nte

l’aumento del 20 % per ciascuna parte oltre la prima, previsto dall’art.

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