Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4943 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2168/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
18/12/08, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato difensore del ricorrente CALIULO LUIGI per delega
dell’Avvocato PULLI CLEMENTINA, che si riporta agli scritti;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda, ha condannato l’Inps a corrispondere a S.F. l’indennità di accompagnamento per invalidità civile con decorrenza dal i luglio 2006.
L’Inps ricorre per cassazione con due motivi. L’intimato non si è costituito.
Il ricorso, denunciando nullità della sentenza per violazione dell’art. 327 c.p.c. (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo), lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di rilevare, nonostante la puntuale eccezione dell’istituto appellato, l’inammissibilità dell’appello, in ragione della sua tardi vita.
Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto, come puntualmente dedotto, mentre la sentenza di primo grado è stata depositata il 10.1.2007, il ricorso in appello è stato depositato il 22.2.2008, oltre il termine annuale di cui all’art, 327 c.p.c..
Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio vengono regolate, relativamente al giudizio di appello e a quello di cassazione, in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), tenuto presente, in relazione al vigente tenore dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che il giudizio è stato instaurato in primo grado nella vigenza della nuova disciplina, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna S.F. a rimborsare all’Inps le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, liquidate rispettivamente in Euro 1000,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 300,00 per diritti, e in Euro 1020,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011