Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4943 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27210-2012 proposto da:

I.L., (OMISSIS), G.M. (OMISSIS), CIB PARMA S.r.l.

p.iva (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

che ha incorporato la ditta individuale Cib Parma di

G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL BISCIONE 95,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ALTIERI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONELLA IZZO;

– ricorrenti –

contro

FORD ITALIA S.p.a., p.iva (OMISSIS), in persona del procuratore

generale, Avv. C.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

R.A.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2676/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ANTONELLA IZZO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del primo,

secondo, terzo, quarto, sesto, settimo e parzialmente del nono

motivo, per il rigetto del ricorso perchè complessivamente

infondato e per la condanna alle spese.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

I.L. e G.M. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Piedimonte Matese la ditta “Cassella Auto per tutti” di R.A.M. e la Ford Italia S.p.a. al fine di sentir accertare la risoluzione del contratto di acquisto, di cui in atti, dell’autovettura nuova Ford Focus Wagon tg. (OMISSIS), per gravi e tempestivamente contestati difetti e vizi di produzione tali da rendere il veicolo non affidabile e pericoloso.

Parti attrici chiedevano, quindi, di condannare le convenute -in solido o in via alternativa – alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni ovvero, in via gradata, alla sostituzione dell’autovettura.

Costituitasi in giudizio la Ford Italia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, instando – nel merito – per il rigetto della domanda attorea.

La convenuta ditta rimaneva contumace.

Il Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 38/2007, ordinava alle parti convenute, ritenute in solido responsabili, di provvedere all’eliminazione delle anomalie entro il termine ivi previsto ovvero – in difetto di ciò – a procedere alla sostituzione dell’autovettura, oltre che al pagamento – a titolo di risarcimento dei danni pure richiesti- della somma di Euro 1.200,00, oltre interessi, compensando le spese processuali.

Interponeva la Ford Italia appello resistito dagli originari attori-appellati, che ne chiedevano il rigetto e proponevano, a loro volta, appello incidentale in ordine alla alternatività della condanna ed alla quantificazione del danno.

Si costituiva altresì anche la R. per la succitata ditta, la quale proponeva anch’essa appello incidentale sostenendo che la propria responsabilità andava esclusa avendo essa operato solo in nome e per conto del concessionario (OMISSIS).

L’adita Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2676/2012, accoglieva l’appello principale della Ford Italia S.p.a. ed in parziale riforma della gravata decisione rigettava la domanda attrice nei confronti di detta S.p.a., condannava i due anzidetti appellati alla restituzione alla Ford Italia della somma di Euro 1.200,00 oltre interessi, nonchè dell’autovettura consegnata in sostituzione il 31.3.2009 ed alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.

La Corte territoriale, con l’anzidetta sentenza, condannava la succitata Ditta, già evocata in giudizio, rigettandone l’appello incidentale proposto, alla sostituzione dell’autovettura, compensando per un terzo le spese del doppio grado del giudizio, poste – per il resto – a carico della medesima Ditta e liquidate – a favore dell’antistataria avv. Izzo.

Per la cassazione della succitata sentenza ricorrono l’ I.L. e la G. con atto affidato a nove ordini di motivi e resistito da controricorso della Ford Italia illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Non ha svolto attività difensiva la Ditta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e del combinato disposto degli artt. 359 e 277 c.p.c. e di vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Col motivo si deduce, nella sostanza, che la responsabilità della Ford andava inquadrata oltre che in quella contrattuale “anche nell’ambito della responsabilità oggettiva (extra-contrattuale)”.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost. e dell’art. 277 c.p.c. e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 4 e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La questione sollevata col motivo è tutta incentrata su un aspetto dell’anzidetta responsabilità oggettiva e, quindi, sull’applicazione della normativa per cui è produttore non solo il fabbricante ma anche il fornitore che ha apposto il proprio marchio sul prodotto. 3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost. e dell’art. 2043 c.c. e del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Viene dedotta la questione della valutazione della circostanza che il fornitore solo indicando il nome produttore entro 3 mesi poteva sottrarsi alla di lui responsabilità oggettivamente equiparata, dopo tale termine temporale, a quella del produttore.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 227 c.p.c., della L. 30 settembre 1998, n. 281, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e degli artt. 32 e 111 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Viene lamentato l’aspetto, rilevante al fine della invocata responsabilità, della immissione prodotto di nocivo sul mercato (lamentando il mancato esame di tale fatto dedotto dagli stessi odierni ricorrenti in appello incidentale).

5.- Con il quinto si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 – 1512 c.c. e dell’art. 277 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Viene, col motivo qui in esame, sottopasta al vaglio di questa Corte la questione che la casa fornitrice / produttrice di autoveicolo deve sempre rispondere direttamente nei confronti del cliente.

6.- Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67 in attuazione della direttiva 84/450/CEE come modificata dalla Direttiva 97/55/CE e dell’art. 277 c.p.c. in tema di pubblicità ingannevole, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

7.- Con il settimo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

8.- Con l’ottavo motivo Con il settimo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità, per vizio in rito, della sentenza di appello per dispositivo illogico, lacunoso ed inattuabile.

9.- Con il nono motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 e 1226 c.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine ai lamentati danni.

10.- Tutti i motivi innanzi esposti e riassunti possono essere trattati congiuntamente.

Essi, infatti, attengono tutti – in via diretta o mediata – alla prospettazione di una responsabilità oggettiva ed extracontrattuale della società controricorrente.

Tanto in quanto l’impugnata decisione della Corte territoriale ha, invece, ritenuto la semplice responsabilità contrattuale e, quindi, che ogni diritto e ragione in relazione all’acquisto dell’autovettura andava fatto valere nei soli confronti della semplice ditta solo a mezzo della e con la quale era intercorso il rapporto contrattuale.

Orbene tutte le argomentazioni spese, senza risparmio, in questo giudizio dalle parti ricorrenti al fine dell’affermazione di una responsabilità non di tipo contrattuale della società Ford non possono essere considerate per la semplice e dirimente ragione di seguito esposta.

Con la sentenza di primo grado veniva affermata la responsabilità contrattuale sia della ditta venditrice dell’autovettura (con cui era intercorso il rapporto) che della società Ford.

Su appello interposto da quest’ultima, al fine precipuo di sentir affermare la sua estraneità rispetto ad una responsabilità di tipo contrattuale, nulla hanno – come dovevano – controdedotto, al momento opportuno e nella competente fase del giudizio, le odierne parti ricorrenti.

Queste ultime, come da atti, si sono limitate ad opporsi all’avversa pretesa di insussistenza di una responsabilità contrattuale (come affermata dal primo giudizio) della società Ford a suo tempo pure evocata in giudizio.

Men che meno – per quanto risultante – le odierne parti ricorrenti, nel giudizio di appello, hanno insistito sulla configurazione di una responsabilità anche non contrattuale della odierna società contro ricorrente.

Non risultando, quindi, che nel corso del giudizio di secondo grado le odierne parti ricorrenti abbiano, in modo in equivoco, riproposto apposita domanda o anche svolto la sola prospettazione di quella responsabilità oggettiva o extracontrattuale ora richiesta con tutti gli esposti motivi comporta oggi l’inammissibilità dell’esame delle censure svolte con i motivi congiuntamente esaminati.

11.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

12.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore della società contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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