Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4943 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4943 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso 12071-2010 proposto da:
ZITO CHIARA(ZTICHR63L58L049Y) elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183, presso lo studio
dell’avvocato BENINCAMPI URSULA, rappresentata e difesa
dall’avvocato D’ADDARIO FILOMENA, giusta mandato a margine
del ricorso
– ricorrente contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 27/02/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis

– controricatre.nte avverso il decreto n. 46/09 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2012 dal Consigliere Relatore Doti CARLO DE CHIARA;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla domanda della sig.ra Chiara Zito di equa riparazione ai
sensi dell’art. 2 1. 24 marzo 2001, n. 89, relativa a causa per differenze
retributive davanti al giudice del lavoro, la Corte d’appello di Napoli ha
considerato agli effetti del ritardo anche 60 mesi circa corrispondenti a
rinvii richiesti dalle parti, e tuttavia ha argomentato da questi ultimi una
ridotta gravità della sofferenza derivante dal ritardo, che comportava
una riduzione ad € 500,00 dell’importo annuo dell’indennizzo,
discostandosi perciò dai parametri seguiti dalla giurisprudenza della
CEDU. Ha pertanto ha liquidato, per un ritardo stimato in 10 anni e 9
mesi, un indennizzo complessivo di € 5.375,00.
La sig.ra Zito ha proposto ricorso per cassazione articolando
due motivi di censura illustrati anche con memoria. L’amministrazione
intimata si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con il primo motivo di ricorso si deduce che la Corte
d’appello avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il ritardo
dovuto ai rinvii a istanza delle parti, non essendo stato accertato alcun
intento dilatorio o negligente inerzia della parti stesse.
Ric. 2010 n. 12071 sez. Ul – ud. 28-09-2012
-2-

POTENZA del 18.12.08, depositato il 10/03/2009;

2. — Con il secondo motivo si lamenta la violazione dagli
standard indennitari normalmente applicati

dallo giurisprudenza

CEDU, oscillanti tra i 1.000,00 e i 1.500,00 euro annui.
3. — I due motivi, da esaminare congiuntamente essendo tra loro
connessi, sono infondati in base alla giurisprudenza di questa Corte

processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla
parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve
distinguere, come impone l’art. 2, comma 2,1. n. 89 del 2001, tra tempi
addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo stato per la loro evidente
irragionevolezza, e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata
una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire
l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice
istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque
ascrivibile allo stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed
ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione
del paterna indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura
dell’indennizzo da riconoscere (per tutte, Cass. 1715/2008).
Nella specie la Corte d’appello ha, appunto, motivatamente
ritenuto di poter argomentare dai numerosi rinvii richiesti o assentiti
dalla parte che l’irragionevole protrarsi del processo avesse avuto per la
parte effetti emotivi meno gravi del solito, mentre l’entità
dell’indennizzo annuo riconosciuto — pari ad € 500,00 — non si discosta
irragionevolmente dai parametri CEDU.
4. — Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna della
soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Ric. 2010 n. 12071 sez. UI – ud. 28-09-2012
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secondo cui, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
processuali, liquidate in € 505,00 per compensi di avvocato, oltre
accessori di legge e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2012
Il Presiden

Il Cons L ere estensore

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