Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4943 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4943 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 22884-2014 proposto da:
TONTINI GIORGIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO PACE con
studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6 (avviso
postale ex art. 135) giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 02/03/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2014 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 04/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PACE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
ha chiesto il rigetto.

GRECO;

FATTI DI CAUSA

Giorgio Tontini, ex dirigente dell’ENEL, prepone ricorso
per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con
successiva memoria, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della LoMbardia che,
accogliendone solo parzialmente l’appello, gli ha riconosciuto il
il diritto al rimborso della maggiore ritenuta IR1tF – per
effetto dell’applicazione del regime di tassazione separata -,

liquidazione del capitale della pensione integrativa, in
sostituzione della rendita, aliquota ridotta applicabile al solo
rendimento netto derivante dalla gestione del capitale
accantonato tramite strumenti e su mercati finanziari: il
contribuente, in applicazione di un accordo stipulato
dall’azienda e dal sindacato dirigenti, aveva fruito di una
polizza assicurativa sulla vita, beneficio convertito con
decorrenza 1° gennaio 1986 in trattamento di previdenza
integrativa partecipante ad un fondo di previdenza integrativa
aziendale denominato PIA e divenuto in seguito Fondenel.
Il giudice d’appello, richiamando Cass. Sez. un. 22 giugno
2011, n. 13642, pronunciata in controversia analoga, ha ritenuto
che per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000,
nell’ambito della prestazione erogata dal Fondo, occorre
distinguere le somme riconducibili alla cd. sorte capitale,
sostanzialmente costituite dagli accantonamenti imputabili a
contributi versati e ad altre rimesse del datore di lavoro, che
sono assoggettate al regime di tassazione separata – dalle somme
riconducibili al cd. “rendimento netto” imputabile alla gestione
del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del
Fondo: limitatamente a tali somme trova applicazione la ritenuta
del 12,50%. In sintesi, l’applicazione della ritenuta nella
misura ridotta del 12,59%, prevista per i redditi di capitale,
trova applicazione solo sugli importi corrisposti dal Fondo che
derivino effettivamente dall’investimento sul mercato, da parte
dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscano
il rendimento, in quanto tali same sono assimilabili, anche
sotto il profilo fiscale, ai redditi da capitale.

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rispetto all’aliquota del 12,50%, sulla somma erogatagli come

La CTR rileva in proposito di aver richiesto con ordinanza
del 28 ottobre 2013 la prescritta documentazione a FONDENEL, il
quale, richiamando la menzionata sentenza delle sezioni unite,
attestava che “la somma di euro 23.381,76, compresa nella
prestazione erogata al sig. Giorgio Tonini – euro 575.797,23
lordi pari ad euro 394.320,01 al netto dell’IRPEF corrisponde al rendimento netto, maturato al 31 dicembre 2000,
imputabile alla gestione del capitale accantonato su strumenti e

Ed ha perciò, “in parziale riforma della impugnata
sentenza, mandato all’Ufficio per il ricalcolo della trattenuta
fiscale sulla base dell’attestazione Fondenel”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
illustrato con successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa
applicazione degli artt. 6 della legge n. 482 del 1985, 42,

COMIla

4, del tuir (nel testo applicabile ratione temporis), 1, comma 5,
del d.l. 31 dicembre 1986, n. 669, convertito nella legge 28
febbraio 1997, n. 30, e 16 e 17 del tuir, il ricorrente assume
che per identificare la vera matrice, sia sotto il profilo
giuridico che di fatto, dei “rendimenti” soccorre l’uso della
locuzione “rendimento di polizza”, rapportato alla natura
previdenziale assicurativa della PIA. I redditi prodotti dalla
gestione dei vecchi fondi non perdevano la caratteristica di
rendimenti di origine assicurativa, a condizione che ricorresse
quel denominatore comune da tempo individuato nell’adozione da
parte degli stessi fondi delle riserve matematiche e di sistemi
tecnico finanziari della capitalizzazione tipici delle imprese
assicurative. Ritenendo perciò che occorresse stabilire l’impiego
delle saune da parte dell’ENEL per determinare l’entità del
rendimento imponibile, la sentenza impugnata avrebbe violato
l’art. 6 della legge n. 482 del 1985.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 167 c. p.c.,
sostiene che la certificazione di provenienza APE Gruppo ENEL
srl, a firma del dott. Barteris, costituirebbe di per sé valida
certificazione ai fini della individuazione dei “rendimenti”

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mercati finanziari da parte di questo Fondo Pensione”.

netti” inglobati nella liquidazione capitalizzata della
prestazione previdenziale a favore del contribuente.
Con il terzo ed il quarto motivo denuncia l’omesso esame
dei fatti consistenti, rispettivamente, nella individuazione
della tipologia di rendimento e nella quantificazione del
rendimento.
I motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente perché
strettamente legati, sono in parte infondati ed in parte

Il Collegio anzitutto rileva l’inidoneità della
attestazione Barberis, in parte trascritta nel ricorso, ai fini
del giudizio, avente ad oggetto l’accertamento in concreto del
“rendimento”, da intendere nel senso del “rendimento netto
imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del
capitale accantonato”, laddove i documenti Barberis del 1° e del
24 febbraio 2006 si limitano negli specchietti ad indicare
genericamente alle voci 4 “rendimenti conseguiti nel periodo
suindicato” e “rendimenti conseguiti nei citati periodi”.
Ciò premesso, per un migliore intendimento della sentenza
delle sezioni unite di questa Corte n. 13642 del 2011 – più volte
richiamata dalle parti -, occorre ritornare sui termini della
complessa questione in relazione alla quale i principi richiamati
furono in quell’occasione espressi (Cass. n. 10285 del 2017).
Occorre dunque anzitutto rammentare che a decorrere dal 1
gennaio 1986 (in base al coma 4 dell’art. 12 del CCNL del 16
maggio 1985, recepito dall’Enel) venne prevista a favore dei
dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la
previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al
momento del collocamento a riposo.
Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita
richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale
previsione venne medificata con l’accordo tra l’Enel e la
Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai),
in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo
di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica
integrativa (c.d. P.I.A., ovvero Previdenza Integrativa
Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento
periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al lgennaio

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inammissibili.

1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva
la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).
Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i
fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza
integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza
complementare a capitalizzazione individuale.
Essa dava diritto, ai dirigenti Enel che vi avevano aderito
e che ne facevano richiesta al momento della cessazione del

accumulato in luogo della rendita vitalizia.
Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi
dei contribuenti secondo cui il capitale richiesto, in quanto
originato da un contratto assicurativo, deve essere assoggettato
alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5% ai sensi
dell’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482 (e ciò quantomeno
sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno
successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno
dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art.
42,

COMMa

4, t.u.i.r.), si contrapponeva quella

dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui, invece,
l’erogazione in oggetto non può considerarsi come reddito di
capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita,
ma come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione
separata ai sensi degli artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 tuir.
Intervenendo dunque sul tema, anche per dirimere il
contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, il giudice
della nomofilachia ha anzitutto evidenziato l’esistenza di un
fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione
dei soggetti che fossero già iscritti a forme pensionistiche
complementari prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124 (28 aprile 1993) e quella dei soggetti che si siano
iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in
vigore del predetto provvedimento legislativo (il quale all’art.
13, comma 9, assoggetta le prestazioni in forma di capitale
«comunque» a tassazione separata): discrimine discendente dalla
norma interpretativa di cui all’art. 1, coma 5, d. 1. 31 dicembre
1996 n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla I. 28 febbraio

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rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale

1997 n. 30), il quale prevede che «la disposizione contenuta
nell’art. 13, 9° comma, d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, e quella
contenuta nell’art. 42, 4° coma, ultimo periodo del tuir
introdotta dall’art. 11, 3° coma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, …
devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti
alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data
di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 124 del 1993».
Ha quindi evidenziato (la sentenza delle Sezioni unite) che

iscritti” e “nuovi iscritti” a forme pensionistiche
complementari, pose fine l’art. 12, comma 1, d.lgs. 18 febbraio
2000 n. 47 (come modificato dall’art. 9, coma 1, lett. a),
d.lgs. 12 aprile 2001 n. 168), a norma del quale “per i soggetti
che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla
data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni
introdotte dall’art. 10 … [relativamente al “trattamento
tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
d.lgs. 21 aprile 1993 n. 1241 … si applicano alle prestazioni
riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate
fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente”».
Da qui un primo dato certo rappresentato dal fatto che sono
soggetti a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1,
lett. a), e 17 t.u.i.r., senza alcuna distinzione circa la loro
interna composizione, sia i capitali (tutti) maturati dai
soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sia i
capitali maturati successivamente al 1°gennaio 2001 dai soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente
all’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento.
Con riferimento invece ai capitali maturati anteriormente
alla predetta data dai soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari anteriolmente all’entrata in vigore del d.lgs. n.
124 del 1993 — in relazione ai quali occorre applicare, come
detto, «le disposizioni vigenti anteriormente» — le Sezioni unite
hanno evidenziato che «il trattamento tributario delle
prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla

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«a questa situazione “binaria”, che distingue tra “vecchi

composizione strutturale delle prestazioni stesse», le quali «nel
caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione

di versamenti e a

causa previdenziale prevalente, sono composte

da una “sorte

capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale

tassate in modo analogo al t.f.r. esclusivamente le somme
liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti
al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la
tassazione nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell’art. 6
1. 26 settembre 1985 n. 482».
Le considerazioni esposte sono state quindi condensate nel
conclusivo principio di diritto che, come noto, afferma: «in tema
di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario:
a) per gli importi maturati fino a 31 diceffibre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di
cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del tuir solo per
quanto

riguarda

la

“sorte

capitale”

corrispondente

all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dalla 1. n. 482 del 1985, art. 6;
b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001
si applica interamente il regime di tassazione separata di cui
agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del tuir ».
Tale principio non è risultato, di fatto, interamente
risolutivo delle controversie pendenti, essendo emerse tra le
parti in lite — nella presente come in altre controversie, ed
anche nei giudizi di rinvio dalla cassazione — contrapposte

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accantonato». «Sicché» — ha soggiunto la Corte — «possono essere

interpretazioni circa il concetto di «rendimento netto», cui
applicare la detta ritenuta del 12,5%.
Si è infatti prospettata, da parte dei contribuenti, la
tesi secondo cui, con riferimento almeno alla parte del capitale
corrisposto riferibile agli accantonamenti in PIA (anteriori
dunque al 1998), il criterio impositivo previsto dall’art. 6
legge n. 482 del 1985 andrebbe comunque applicato alla differenza
tra detto capitale e il complessivo ammontare dei premi, essendo

origine assicurativa e in coerenza, pertanto, con quanto previsto
dalla citata disposizione che riferisce il detto criterio,
espressamente, ai «capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti
a seguito di decesso dell’assicurato».
Sostiene di contro l’amministrazione che, avendo avuto il
piano(P.I.A.) natura e scopo previdenziali e avendo esso operato
attraverso l’accantonamento, secondo tecniche attuariali, di
somme in assoluta prevalenza versate dall’ente datore di lavoro,
idonee a costituire riserva matematica sufficiente a coprire sin
da subito le prestazioni erogande (a loro volta commisurate su
base retributiva, e non contributiva), queste ultime, a fini
fiscali, in nulla si differenziavano dal TER e andavano pertanto
soggette, quale retribuzione differita, a tassazione separata ai
sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 tuir.
Sul punto la successiva giurisprudenza di questa Corte si è
già attestata, con numerosissimi arresti, di gran lunga
prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del
principio affermato dalle Sezioni unite secondo la quale il
predetto più favorevole criterio impositivo può trovare
applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del
capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (v. ex
aliis Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass.
04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012, n. 8320; 27/03/2013, nn.
7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn.

12491-12496;

Cass. 02/10/2013,

n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132;
Cass. 12/02/2014, n.

3136;

Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass.

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stati questi ultimi versati in funzione di un programma avente

09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015,
n. 10604; Cass.13/01/2017, n. 720).
Reputa questo Collegio che questo orientamento, del tutto
prevalente, meriti sostanziale condivisione, con la sola
precisazione che appresso sarà fatta.
Giova al riguardo anzitutto rimarcare che l’applicazione
del più favorevole meccanismo impositivo ex art. 6 legge n. 482
del 1985 si giustifica in ragione della «equiparazione» tra i

sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di
capitalizzazione posta dagli artt. 41 (ora 44), comma 1, lett.

g-

quater), e 42 (ora 45), comma 4, tuir.
Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione
della fattispecie alla previsione di cui all’art. 6 legge n. 482
del 1985 (invero espressamente riferita solo ai capitali
corrisposti da «imprese di assicurazione» in dipendenza di
«contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli
corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato»), ma solo in
via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione,
analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione
delle due fattispecie nel tuir, quali ipotesi omogenee di redditi
di capitale.
Nen si è mai dubitato, dunque, che la ragione della
eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali
corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza
integrativa, non vada ricercata — neppure con riferimento a
quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di PIA
prima del 1998 — in una non predicabile natura assicurativa della
prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto
piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni
redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e
nei limiti in cui tale possibilità sussista).
Che non si tratti

di

(redditi derivanti da) contratti di

assicurazione sulla vita lo si desume del resto dal contenuto —
del tutto pacifico tra le parti e sopra sinteticamente descritto
— degli accordi succedutisi nel tempo tra ENEL e organizzazioni

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capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sindacali di categoria, ed è sostanzialmente ammesso anche dal
contribuente che affidi invero la tesi della natura assicurativa
delle prestazioni di che trattasi, ai fini predetti, alla
considerazione che il fondo di previdenza integrativa denominato
PIA era destinato a garantire, sin da subito, una prestazione

previdenziale complementare pari al 70% della differenza
intercorrente tra la retribuzione individuale e il valore annuo
massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale

matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione
«tipici delle imprese assicurative».
Contrariamente all’assunto di chi individua proprio in tale
meccanismo il «minimo comune denominatore» che consentirebbe di
considerare i rendimenti in questione di natura assicurativa, è
evidente però che si tratta piuttosto

di un mero criterio

matematico funzionale alla quantificazione delle risorse
necessarie per garantire la copertura richiesta dalle prestazioni
concordate, come tale neutro e privo di significato ai fini della
qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri
elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle
risorse medesime.
Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti
possano identificarsi «redditi di capitale derivanti da contratti
di capitalizzazione» può giustificarsi l’applicazione del
meccanismo impositivo di cui all’art. 6 legge n. 482 del 1985,
dovendosi al riguardo pertanto escludere la possibilità di
distinguere tra PIA e Fondenel — ossia tra rendimenti degli
accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato Pia e
rendimenti riferibili invece alla gestione Fondenel del periodo
successivo — e considerare i primi comunque assoggettabili al
detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto
insussistente, natura assicurativa delle prestazioni.
Tale distinta considerazione non può in particolare
ricavarsi dal ripetuto arresto delle Sezioni unite, il quale
invero descrive il fondo de quo in termini chiari e univoci, e
senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni
succedutesi nel tempo, quale «fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa

lo

obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve

previdenziale prevalente» le cui prestazioni sono composte «da
una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili
ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale
accantonato».
Data tale premessa non può dubitarsi — anche per la
congiunzione «sicché» che lega i due periodi da nesso logico di

«rendimento di polizza (nella fattispecie Pia)» abbia solo un
valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali
corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per
cento ai sensi dell’art. 6 legge n. 482 del 1985, fermo restando
il requisito poco prima indicato perché un tale rendimento possa
effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso
discendente dalla «gestione sul mercato del capitale
accantonato».
Resta dunque confermato, anche alla luce della superiore
analisi, che sono tassabili con l’aliquota del 12,5% ai sensi
dell’art. 6 legge n. 482 del 1985 i capitali maturati
anteriormente al 1° gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo
di previdenza integrativa di che trattasi

(PIA,

poi Fondenel)

prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993,
limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento
netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo
del capitale accantonato.
Se da un lato, per quanto detto, tale requisito andrà
ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti
effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A.
a Fondenel, dall’altro, però, non v’è ragione di ulteriormente
circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel
mercato finanziario, secondo indicazione contenuta nella
Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle
entrate e avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia
delle Sezioni unite (v. ex aliis Cass. nn. 7724-7728, 1249112496, 22950 del 2013; nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; n. 1977
del 2015), ma invece non contenuta in quest’ultima che, del tutto

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conseguenzialità — che il successivo riferimento testuale al

condivisibiImente, parla soltanto di «gestione sul mercato»,
senza alcuna aggettivazione.
Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla
«gestione sul mercato» del capitale accantonato identifica invero
la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito
rappresentata dall’essere questo il risultato dagli investimenti
effettuati dall’ente di gestione della somma versata,
investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati

finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano
esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato
immobiliare).
E però certo da escludere che tale requisito possa
considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto
corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero
patrimonio dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e
il capitale investito).
Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale
accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’Enel)
costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale,
nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto
dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato,
come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale
della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso
da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.
Può in conclusione enunciarsi il seguente principio di
diritto: «in tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che
risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a
causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere
dal

10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di

tassazione separata di cui agli artt. 16, coma 1, lett. a), e 17
d.P.P. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente ratione
temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000,
invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di

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verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti

tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale,
costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati
dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%,
prevista dall’art. 6 legge 26 setteMbre 1985, n. 482, alle somme
provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le
somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale
accantonato sul mercato — non necessariamente finanziario — e non

anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve
matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitAlizzazione,
al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni
previdenziali concordate» (cfr. Cass. n. 10285 del 2017).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, coma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 4.000 per compensi di avvocato, oltre
alla spese prenotate a debito.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, coma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2017.

OPPOSI -RTO IN CANCELLERIA
IL

Il Consigliere estensore

2. M 2013

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