Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4941 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1924-2017 proposto da:

M.R.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DORA BISSONI;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CATERINA MONTANARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 916/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 916/2016,

confermava la decisione primo grado dal Tribunale di Mondovì che aveva dichiarato la separazione tra i coniugi M.R.J. e F.V., disponendo l’affidamento condiviso dei figli, collocando la figlia M.G. presso la madre ed il figlio F. presso il padre, l’assegnazione della casa coniugale al F., l’obbligo del F. di versare mensilmente 200 Euro per il mantenimento della figlia (oltre il 50% delle spese straordinarie, precedentemente concordate e debitamente documentate) e 200 Euro per il coniuge, la condanna della sig.ra M. al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al marito (a causa del comportamento tenuto dalla madre, finalizzato ad indurre il distacco affettivo dei figli dal padre) liquidato in Euro 2.500,00.

L’appellante principale M., per quanto qui ancora interessa, attraverso il gravame, aveva chiesto l’accertamento delle redditività dell’azienda del F. e della M., l’attribuzione in proprietà alla stessa della casa, sita in Piantorre di Castellino, altra rispetto a quella coniugale assegnata al F. dal Tribunale, nonchè disporsi accertamenti fiscali a carico de coniuge e dichiararsi inammissibile ed infondata la pretesa risarcitoria ex adverso avanzata.

La Corte d’appello ha ritenuto, anzitutto, inammissibile, nel giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, la domanda di attribuzione, in favore della M., della proprietà dell’altro immobile, intestato al marito, trattandosi di domanda soggetta, invece, al rito ordinario; quindi ha respinto le istanze istruttorie articolate in relazione a presunte attività reddituali del F., in quanto meramente esplorative, mentre la doglianza relativa all’asserita inammissibilità della domanda di

risarcimento del danno (proposta dal F. in sede di precisazione delle conclusioni, in primo grado) è stata ritenuta inammissibile perchè non motivata.

Avverso la suddetta sentenza, la sig.ra M. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti del F., che resiste con controricorso (eccependo anche l’improcedibilità del ricorso, per suo tardivo deposito).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p.c., comma 3 e artt. 337 bis e 337 ter c.c., in quanto la domanda relativa alla casa nel Comune di Castellina era volta non all’attribuzione della proprietà alla M. ma all’assegnazione alla madre affidataria dell’immobile nella quale essa abitava con la figlia Maria; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970 art. 5 comma 9, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 c.p.c.; 3) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. e art. 337 ter c.c. in relazione ala misura stabilita a carico del F. per il mantenimento della figlia Maria e del coniuge; 4) con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p.c. e dell’art. 33 c.p.c. per non avere il giudice rilevato la incompatibilità della domanda di risarcimento del danno con il giudizio di separazione.

2. Preliminarmente, deve darsi atto che, il giorno dell’adunanza camerale del 14/11/2019, a seguito quindi di notifica della proposta ex art. 380 bis c.p.c. (nel senso del rigetto del ricorso per inammissibilità del primo, terzo e quarto motivo, ed infondatezza del secondo motivo), è pervenuta dichiarazione della ricorrente di rinuncia al ricorso, sottoscrtta dal difensore e dalla parte personalmente, con richiesta di compensazione delle spese. La rinuncia risulta notificata a mezzo PEC al controricorrente, in data 12/11/2019.

Non risulta in atti l’accettazione della rinuncia da parte del F..

Orbene, la rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alla parte controricorrente, produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l’accettazione di controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. n. 28675 del 2005).

Va disposta, in difetto di accettazione, la condanna della ricorrente rinunciante, che ha dato causa al giudizio, alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, valutato il consolidato orientamento di legittimità in senso sfavorevole alla ricorrente ed il principio della soccombenza virtuale (e quindi: l’inammissibilità, in quanto implicante domanda nuova, del primo motivo, l’infondatezza del secondo motivo, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova in ordine alla titolarità in capo al F. dei redditi derivanti dall’azienda agricola intestata alla M., con conseguente non necessità di procedere ad accertamenti fiscali a carico del primo, l’inammissibilità dei restanti motivi perchè generici e non pertinenti al decisum).

3. Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato estinto il giudizio.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della rinunciante. Essendo il procedimento esente, non si applica, in ogni caso, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020

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