Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4941 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4941 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 16822-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SERRA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VALGARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO
DE SANCTIS, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FABIO PACE giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/03/2018

avverso la sentenza n. 1790/2014 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 21/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;

Generale Dott. SERGIO DEL GORE che ha eQncluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
uditi per il controricorrente gli Avvocati PACE e DE
SANCTIS che hanno chiesto il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza n. 9076 del 2012 questa Corte — pronunciando
nella controversia relativa alla impugnazione proposta da Augusto
Serra, dirigente ENEL, avverso il silenzio rifiuto opposto
dall’amministrazione ad istanza di rimborso delle ritenute
operate dal sostituto d’imposta in misura eccedente il 12,50%
sulle somme a lui spettanti in ragione dell’iscrizione al fondo
previdenziale PIA (pensione integrativa aziendale) e

trattamento di pensione integrativa — ha accolto il ricorso
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva riformato la
sentenza di primo grado annullando il diniego.
Questa Corte ha nell’occasione richiamato Cass. sez. u.
22/06/2011, n. 13642, resa in controversia analoga, secondo la
quale “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni
erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del
1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a)
per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione
è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1 lett. a) e art. 17
(TUIR), solo per quanto riguarda la “sorte capitale”
corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre
alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. il rendimento
netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo
del capitale accantonato, si applica la ritenuta del 12,50%,
prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi
maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il
regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986,
n.917, art. 16, coma l, lett. a) e art. 17 (TUIR)”.
Questa Corte ha perciò nell’occasione ribadito che la
ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del
1985 va applicata solo sulle somme rinvenienti dalla liquidazione
del cd. rendimento, per tale dovendosi intendere, in base al
detto arresto delle Sezioni unite, “il rendimento netto”

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corrispostegli al raggiungimento del 65 ° anno di età in luogo del

imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del
capitale accantonato; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio
alla CTR del Lazio “per i necessari, conseguenti accertamenti”.
Pronunciando quindi in sede di rinvio la CTR del Lazio,
richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte con
l’ordinanza di cassazione con rinvio, “principio che va integrato
con quello affermato da Cass. sezioni unite n. 13642 del 2011 (la
cui massima era trascritta) espressamente richiamato in
contribuente “nei seguenti termini, dovendosi cioè ritenere che
l’aliquota del 12,50% può essere applicata solo per le somme, che
costituiscano rendimento, maturate entro il 31 dicembre 2000,
mentre per il resto del trattamento erogato è dovuta l’aliquota
media prevista per i trattamenti di fine rapporto, come applicata
dal sostituto d’imposta”. Ed ha riconosciuto “quale diritto al
rimborso in favore del contribuente per gli importi maturati fino
al 31 dicembre 2000 la differenza fra quanto versato all’erario
dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito
dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%, ai sensi dell’art. 6
della legge n. 482 del 1985, alle somme liquidate a titolo di
rendimento”.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi, illustrato con
successiva memoria. Resiste il contribuente depositando
controricorso, anch’esso illustrato con successiva memoria.
RAGICNI DELtA DECISICINE

Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa
applicazione degli artt. 115, 384, 392 e segg. cod. proc. civ. in
relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., l’amministrazione
ricorrente premette che, secondo la stessa prospettazione del
contribuente, come si legge nel ricorso in riassunzione
riprodotto nel motivo, i contributi versati alla PIA non erano
stati impiegati sul mercato, essendosi limitato l’ENEL ad
accantonare in bilancio, secondo la tecnica della riserva
matematica, la somma presumibilmente necessaria per adempiere
agli obblighi contrattuali derivanti dall’accordo ENEL – MIRAI il
16 aprile 1986 istitutivo della stessa PIA, obblighi in virtù dei
quali l’ENEL era tenuto ad erogare una prestazione di importo

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motivazione”, ha ritenuto fondata l’istanza di rimborso del

parametrato alla differenza tra l’ultima retribuzione e la
pensione; ed il rendimento altro non era se non la mera
“differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei
premi riscossi”. Ciò posto, assume che essendo incontroverso che
la PIA non ha ha impiegato sul mercato i capitali in essa
affluiti, la CTR, accogliendo il ricorso in appello limitandosi a
ribadire il principio di diritto enunciato da questa Corte nella
sentenza di rinvio, e riconoscendo in tal modo la spettanza di
prima norma in rubrica e discostandosi dal principio di diritto
enunciato con l’ordinanza n. 9076 del 2012: avrebbe cioè statuito
l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% su un rendimento pari
alla “differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, e non già sul rendimento “imputabile
alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale
accantonato, COM stabilito in sede di rinvio.
Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa
applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 115, 384, 392 e
segg. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ., si duole che il giudice d’appello, discostandosi dal
principio enunciato in sede di Cassazione con rinvio, ovvero
dando di tale principio un’applicazione meramente apparente,
abbia riconosciuto il diritto al rimborso omettendo di accertare
in concreto, anche alla luce delle norme contrattuali applicabili
(nella specie, l’accordo aziendale ENEL-FNIDA1 del 16 aprile
1986), se vi fosse stato e quale fosse stato l’impiego da parte
del Fondo (nella specie il Fondo PIA, istituto con l’anzidetto
accordo) sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto)
fosse stato il suo rendimento conseguito in relazione a tale
impiego.
Col terzo motivo, formulato in subordine rispetto ai primi
due, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio, con riguardo all’esclusione che i capitali
affluiti nel fondo PIA fossero stati impiegati sul mercato, e con
riguardo alla configurabilità di un rendimento netto imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo accantonato, alla
luce del letterale tenore dell’accordo ENEL/FMAI del 16 aprile
1986.

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tale diritto, avrebbe deciso la controversia in violazione della

Le censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate nei
termini di seguito precisati.
Ciò posto, per un migliore intendimento della sentenza
delle sezioni unite di questa Corte n. 13642 del 2011 – più volte
richiamata dalle parti -, occorre ritornare sui termini della
complessa questione in relazione alla quale i principi richiamati
furono in quell’occasione espressi (Cass. n. 10285 del 2017).
Occorre dunque anzitutto rammentare che a decorrere dal 1
maggio 1985, recepito dall’Enel) venne prevista a favore dei
dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la
previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al
momento del collocamento a riposo.
Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita
richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale
previsione venne modificata con l’accordo tra l’Enel e la
Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai),
in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo
di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica
integrativa (c.d. ovvero Previdenza Integrativa
Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento
periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al lgennaio
1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva
la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).
Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i
fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza
integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza
complementare a capitalizzazione individuale.
Essa dava diritto, ai dirigenti Enel che vi avevano aderito
e che ne facevano richiesta al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale
accumulato in luogo della rendita vitalizia.
Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi
dei contribuenti secondo cui il capitale richiesto, in quanto
originato da un contratto assicurativo, deve essere assoggettato
alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5% ai sensi
dell’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482 (e ciò quantomeno
sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e

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gennaio 1986 (in base al comma 4 dell’art. 12 del CCNL del 16

quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno
successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno
dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art.
42, COMMa 4, t.u.i.r.), si contrapponeva quella
dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui, invece,
l’erogazione in oggetto non può considerarsi come reddito di
capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita,
ma come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione

Intervenendo dunque sul tema, anche per dirimere il
contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, il giudice
della nomofilachia ha anzitutto evidenziato l’esistenza di un
fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione
dei soggetti che fossero già iscritti a forme pensionistiche
complementari prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124 (28 aprile 1993) e quella dei soggetti che si siano
iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in
vigore del predetto provvedimento legislativo (il quale all’art.
13, coma 9, assoggetta le prestazioni in forma di capitale
«comunque» a tassazione separata): discrimíne discendente dalla
norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre
1996 n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla I. 28 febbraio
1997 n. 30), il quale prevede che «la disposizione contenuta
nell’art. 13, 9 0 comma, d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, e quella
contenuta nell’art. 42, 4 0 comma, ultimo periodo del tuir
introdotta dall’art. 11, 3 ° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, …
devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti
alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data
di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 124 del 1993».
Ha quindi evidenziato (la sentenza delle Sezioni unite) che
«a questa situazione “binaria”, che distingue tra “vecchi
iscritti” e “nuovi iscritti” a forme pensionistiche
complementari, pose fine l’art. 12, comma 1, d.lgs. 18 febbraio
2000 n. 47 (come modificato dall’art. 9, coma 1, lett.

a),

d.lgs. 12 aprile 2001 n. 168), a norma del quale “per i soggetti
che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla
data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni
introdotte dall’art. 10 … [relativamente al “trattamento

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separata ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 tuir.

tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
d.lgs. 21 aprile 1993 n. 1241 … si applicano alle prestazioni
riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate
fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente”».
Da qui un primo dato certo rappresentato dal fatto che sono
soggetti a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1,

interna composizione, sia i capitali (tutti) maturati dai
soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sia i
capitali maturati successivamente al rgennaio 2001 dai soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente
all’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento.
Con riferimento invece ai capitali maturati anteriormente
alla predetta data dai soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n.
124 del 1993 — in relazione ai quali occorre applicare, come
detto, «le disposizioni vigenti anteriormente» — le Sezioni unite
hanno evidenziato che «il trattamento tributario delle
prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla
composizione strutturale delle prestazioni stesse», le quali «nel
caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a
causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte
capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale
accantonato». «Sicché» — ha soggiunto la Corte — «possono essere
tassate in modo analogo al t.f.r. esclusivamente le somme
liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti
al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la
tassazione nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell’art. 6
1. 26 settembre 1985 n. 482».
Le considerazioni esposte sono state quindi condensate nel
conclusivo principio di diritto che, come noto, afferma: «in tema

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lett. a), e 17 t.u.i.r., senza alcuna distinzione circa la loro

di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario:
a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regine di tassazione separata di
quanto

riguarda

la

“sorte

capitale”

corrispondente

all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dalla 1. n. 482 del 1985, art. 6;
b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001
si applica interamente il regime di tassazione separata di cui
agli artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 del tuir ».
Tale principio non è risultato, di fatto, interamente
risolutivo delle controversie pendenti, essendo emerse tra le
parti in lite — nella presente cone in altre controversie, ed
anche nei giudizi di rinvio dalla cassazione — contrapposte
interpretazioni circa il concetto di «rendimento netto», cui
applicare la detta ritenuta del 12,5%.
Si è infatti prospettata, da parte dei contribuenti, la
tesi secondo cui, con riferimento almeno alla parte del capitale
corrisposto riferibile agli accantonamenti in PIA (anteriori
dunque al 1998), il criterio impositivo previsto dall’art. 6
legge n. 482 del 1985 andrebbe comunque applicato alla differenza
tra detto capitale e il complessivo ammontare dei premi, essendo
stati questi ultimi versati in funzione di un programma avente
origine assicurativa e in coerenza, pertanto, con quanto previsto
dalla citata disposizione che riferisce il detto criterio,
espressamente, ai «capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti
a seguito di decesso dell’assicurato».
Sostiene di contro l’amministrazione che, avendo avuto il
piano(P.I.A.) natura e scopo previdenziali e avendo esso operato
attraverso l’accantonamento, secondo tecniche attuariali, di

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cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del tuir solo per

somme in assoluta prevalenza versate dall’ente datore di lavoro,
idonee a costituire riserva matematica sufficiente a coprire sin
da subito le prestazioni erogande (a loro volta commisurate su
base retributiva, e non contributiva), queste ultime, a fini
fiscali, in nulla si differenziavano dal TFR e andavano pertanto
soggette, quale retribuzione differita, a tassazione separata ai
sensi degli artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 tuir.
Sul punto la successiva giurisprudenza di questa Corte si è
prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del
principio affermato dalle Sezioni unite secondo la quale il
predetto più favorevole criterio impositivo può trovare
applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del
capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (v. ex
allis Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass.
04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012, n. 8320; 27/03/2013, nn.
7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013,
n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132;
Cass. 12/02/2014, n. 3136; Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass.
09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015,
n. 10604; Cass.13/01/2017, n. 720).
Reputa questo Collegio che questo orientamento, del tutto
prevalente, meriti sostanziale condivisione, con la sola
precisazione che appresso sarà fatta.
Giova al riguardo anzitutto rimarcare che l’applicazione
del più favorevole meccanismo impositivo ex art. 6 legge n. 482
del 1985 si giustifica in ragione della «equiparazione» tra i
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di
capitalizzazione posta dagli artt. 41 (ora 44), coma 1, lett. gquater), e 42 (ora 45), comma 4, tuir.
Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione
della fattispecie alla previsione di cui all’art. 6 legge n. 482
del 1985 (invero espressamente riferita solo ai capitali
corrisposti da «imprese di assicurazione» in dipendenza di
«contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli
corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato»), ma solo in

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già attestata, con numerosissimi arresti, di gran lunga

via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione,
analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione
delle due fattispecie nel tuir, quali ipotesi omogenee di redditi
di capitale.
Non si è mai dubitato, dunque, che la ragione della
eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali
corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,

integrativa, non vada ricercata — neppure con riferimento a
quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di PIA
prima del 1998 — in una non predicabile natura assicurativa della
prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto
piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni
redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e
nei limiti in cui tale possibilità sussista).
Che non si tratti di (redditi derivanti da) contratti di
assicurazione sulla vita lo si desume del resto dal contenuto —
del tutto pacifico tra le parti e sopra sinteticamente descritto
— degli accordi succedutisi nel tempo tra ENEL e organizzazioni
sindacali di categoria ed è sostanzialmente ammesso anche dal
contribuente che affidi invero la tesi della natura assicurativa
delle prestazioni di che trattasi, ai fini predetti, alla
considerazione che il fondo di previdenza integrativa denominato
PIA era destinato a garantire, sin da subito, una prestazione
previdenziale complementare pari al 70% della differenza
intercorrente tra la retribuzione individuale e il valore annuo
massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale
obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve
matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione
«tipici delle imprese assicurative».
Contrariamente all’assunto di chi individua proprio in tale
meccanismo il «minimo comune denominatore» che consentirebbe di
considerare i rendimenti in questione di natura assicurativa, è
evidente però che si tratta piuttosto di un mero criterio
matematico funzionale alla quantificazione delle risorse
necessarie per garantire la coperLura richiesta dalle prestazioni
concordate, come tale neutro e privo di significato ai fini della

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ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza

qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri
elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle
risorse medesime.
Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti
possano identificarsi «redditi di capitale derivanti da contratti
di capitalizzazione» può giustificarsi l’applicazione del
meccanismo impositivo di cui all’arL. 6 legge n. 482 del 1985,
dovendosi al riguardo pertanto escludere la possibilità di

accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato Pia e
rendimenti riferibili invece alla gestione Fondenel del periodo
successivo — e considerare i primi comunque assoggettabili al
detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto
insussistente, natura assicurativa delle prestazioni.
Tale distinta considerazione non può in particolare
ricavarsi dal ripetuto arresto delle Sezioni unite, il quale
invero descrive il fondo ab quo in termini chiari e univoci, e
senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni
succedutesi nel tempo, quale «fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente» le cui prestazioni sono composte «da
una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili
ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale
accantonato».
Data tale premessa non può dubitarsi — anche per la
congiunzione «sicché» che lega i due periodi da nesso logico di
conseguenzialità — che il successivo riferimento testuale al
«rendimento di polizza (nella fattispecie Pia)» abbia solo un
valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali
corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per
cento ai sensi dell’art. 6 legge n. 482 del 1985, fermo restando
il requisito poco prima indicato perché un tale rendimento possa
effettivamente identificarsi, rappresentato dall ‘essere lo stesso
discendente dalla «gestione sul mercato del capitale
accantonato».

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distinguere tra PILA e Fondenel — ossia tra rendimenti degli

Resta dunque confermato, anche alla luce della superiore
analisi, che sono tassabili con l’aliquota del 12,5% ai sensi
dell’art. 6 legge n. 482 del 1985 i capitali maturati
anteriormente al 1 ° gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo
di previdenza integrativa di che trattasi (PIA, poi Fondenel)
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993,
limitatamente a quella parte di essi costituita dalrendimento
netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo
Se da un lato, per quanto detto, tale requisito andrà
ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti
effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da
a Fondenel, dall’altro, però, non v’è ragione di ulteriormente
circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel
mercato finanziario, secondo indicazione contenuta nella
Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle
entrate e avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia
delle Sezioni unite (v. ex aliis Cass. nn. 7724-7728, 1249112496, 22950 del 2013; nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; n. 1977
del 2015), ma invece non contenuta in quest’ultima che, del tutto
condivisibilmente, parla soltanto di «gestione sul mercato»,
senza alcuna aggettivazione.
Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla
«gestione sul mercato» del capitale accantonato identifica invero
la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito
rappresentata dall’essere questo il risultato dagli investimenti
effettuati dall’ente di gestione della somma versata,
investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati
verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti
finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano
esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato
immobiliare).
È però certo da escludere che tale requisito possa
considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto
corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero
patrimonio dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e
il capitale investito).

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del capitale accantonato.

Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale
accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’Enel)
costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale,
nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto
dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato,
come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale
della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso
da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.
primo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto:
«in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni
erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto,
in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a)
per gli importi maturati a decorrere dal 1 ° gennaio 2001 si
applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli
artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a
detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la
sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta
del 12,50%, prevista dall’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482,
alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento.
Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del
capitale accantonato sul mercato — non necessariamente
finanziario — non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di
riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di
capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta
dalle prestazioni previdenziali concordate».
In ragione delle considerazioni che precedono nel caso che
occupa deve pervenirsi in tali sensi all’accoglimento del ricorso
(cfr. Cass. n. 10285 del 2017).

13

Può in conclusione enunciarsi, ai sensi dell’art. 384,

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo,
dichiarando che le somme rinvenienti dal fondo PIA – sulla natura
e la struttura del quale il contribuente si è espresso – sono
assoggettate a tassazione separata ai sensi degli artt. 16 e 17
del tuir.
E’ infatti pacifico che si controverta solo su capitali

rinvio è emerso che in nessuna misura il rendimento ottenuto
sulle somme accantonate nel fondo descritto di previdenza
integrativa sia stato ricavato dal loro investimento sul mercato,
con la conseguenza che non risulta per esso applicabile in
concreto il regime fiscale dettato dall’art. 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482 (aliquota del 12,5 ° % sulla differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi,
ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo).
Ne consegue la legittimità del rifiuto opposto all’istanza
di rimborso del contribuente.
Avuto riguardo alla complessità della questione trattata si
ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese
del processo tra le parti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente dichiarando che le somme rinvenienti dal Fondo PIA
sono assoggettate a tassazione separata ai sensi degli artt. 16 e
17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2017.
Il Consigliere estensore

DEPOS7ATO ¶N CANCELLERA

rinvenienti dall’accantonamento in PIA; all’esito del giudizio di

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