Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4940 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26580-2012 proposto da:

ARTE BAGNO VENETA SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANAPO 46, presso lo studio dell’avvocato SETTIMIO CORBO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MANINI;

– ricorrente –

contro

CELASCHI SPA, ora SCM GROUP SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato PIERA AMALIA

CARTONI MOSCATELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

BONTEMPO;

– controricorrente –

VERMA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO VITTORIO

GUARNATI;

– controricorrente incidentale –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2156/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ad eccezione del 3^ motivo che va rigettato e assorbiti

6^ – 8^ motivo; rigetto 1^ – 2^ e – 3^ motivo del ricorso

incidentale assorbiti i restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Verona, con la sentenza parziale depositata il 10/11/2004, rigettata la domanda con la quale la s.p.a. VER.MA aveva chiesto accertarsi l’assenza di vizi di una macchina bordatrice venduta alla s.r.l. Arte Bagno Veneta, accolta la domanda riconvenzionale di quest’ultima, risolse per inadempimento della venditrice il contratto di compravendita, con condanna alla restituzione della somma di Euro 94.627,71, oltre interessi legali; dichiarò il diritto della VER.MA ad essere manlevata dalla s.p.a. CELASCHI, poi denominata SCM GROUP e, in precedenza, Gabbiani G.D.G. (condannata al rimborso futuro), azienda produttrice della predetta macchina, chiamata in causa dalla attrice; respinta ogni ulteriore domanda (fra l’altro, la VER.MA aveva chiesto manleva alla RAS s.p.a. e la CELASCHI, alle Generali Assicurazioni s.p.a.), dispose la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di risarcimento proposta dalla Arte Bagno Veneta.

Con la sentenza definitiva depositata il 6/10/2005 quel Tribunale condannò la VER.MA a corrispondere alla Arte Bagno Veneta, a titolo di risarcimento, l’ulteriore somma di Euro 111.055,00, oltre interessi legali e, di conseguenza, la CELASCHI a reintegrare la prima.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 5/10/2011, in parziale riforma della sentenza definitiva, ridusse la misura del risarcimento del danno ad Euro 47.524,36, con gli interessi legali dal 22/5/1998; inoltre dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dalla CELASCHI avverso il capo con il quale era stata rigettata la domanda di manleva a carico della s.p.a. Assicurazioni Generali; rigettò nel resto gli appelli avanzati dalla VER.MA e dalla CELASCHI, nonchè quello incidentale della Arte Bagno Veneta; infine regolò le spese.

Avverso quest’ultima decisione ricorre la s.r.l. Arte Bagno Veneta. Resistono con controricorso la SCM GROUP (già CELASCHI) e la VER.MA, la quale ultima propone altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Si assume la illogicità del ragionamento attraverso il quale la Corte di merito aveva dimidiato la misura del risarcimento: il CTU aveva affermato che la macchina consentiva di trattare solo il 50% dei pezzi, al solo fine di stimarne il valore e senza alcuna specifica analisi di quel che era accaduto in concreto dal settembre 1997 al maggio 1998, che aveva visto costretta l’appellante alla lavorazione manuale, la quale aveva comportato il notevole implemento di costi, siccome quantificato dal CTU. Tutto ciò era rimasto comprovato dalle escussioni testimoniali, non valutate adeguatamente in sede decisoria.

Con il secondo motivo viene prospettata violazione degli artt. 1218, 1223 e 1224 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Secondo la ricorrente la sentenza d’appello negando l’implemento da rivalutazione sul risarcimento del danno, correttamente riconosciuto dal Tribunale, aveva violato i principi di cui agli artt. 1223 e 1224, in relazione all’art. 1218, c.c., avendo negato la natura pienamente sostitutiva del risarcimento. In ogni caso, la qualità di imprenditore commerciale del creditore ben avrebbe giustificato l’attualizzazione del credito. Sul punto la statuizione non aveva speso motivazione di sorta.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1458, 1470 e 1552 c.c., in ordine al prezzo da restituire alla medesima. La macchina era stata venduta per il prezzo di Lire 131.725.000, al quale si erano aggiunti gli interessi convenzionali versati, oltre alla dazione in permuta della vecchia macchina bordatrice in uso all’acquirente, stimata Lire 20.000.000. Era evidente che trattavasi di una componente trascurabile del prezzo totale, una sorta di agevolazione per rendere maggiormente appetibile l’acquisto, e non già di una parte rilevante del sinallagma, che doveva ritenersi, con assoluta prevalenza, quello della compravendita e non della permuta. Da ciò conseguiva che alla ricorrente andava restituito il controvalore in denaro, fissato nel contratto, e non già la predetta obsoleta macchina, la quale, oramai, a distanza di molti anni, conservava un valore irrisorio.

Con il quarto motivo, denunziante vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, viene contestata la decisione con la quale la Corte di merito, respingendo l’appello incidentale, aveva escluso il riconoscimento del risarcimento del danno per i maggiori costi sopportati per la bordatura successivamente al maggio 1998. Il ricorso alla ditta VRZ si era reso necessario per quei pezzi che la macchina non era in grado di bordare e il prezzo per la mera bordatura era stato puntualmente scomputato nelle conclusioni di primo grado, risultando inferiore a quello quantificato dal CTU per la bordatura interna a mano, effettuata in relazione alle commesse urgenti. Di conseguenza, l’affidamento ad una impresa esterna aveva procurato un risparmio di spesa.

Quanto, poi, al rilievo di cui in sentenza, secondo il quale le pertinenti fatture emesse dalla VRZ non erano state rinvenute al momento della decisione, andava escluso che una simile evenienza, non constando rituale ritiro, si dovesse porre a carico della incolpevole parte e, pertanto, la Corte lagunare avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo, dando la possibilità alla parte medesima di ricostruire il fascicolo.

Con il quinto motivo viene allegato vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo per avere la Corte di merito escluso il rimborso del maggior costo sofferto per la verniciatura interna dei pezzi. Trattavasi di un aggravio economico, siccome spiegato dal teste C., dipendente dal mancato funzionamento della bordatrice: la bordatura a mano, rifinendo i pezzi a piccoli numeri, non consentiva di accedere alla verniciatura seriale, per effettuare la quale occorreva disporre di almeno 500 mq di elementi pronti.

La Corte territoriale era incorsa in travisamento della deposizione e, di conseguenza, aveva ritenuto non dipendente dal malfunzionamento della macchina acquistata la scelta di ricorrere alla verniciatura interna manuale.

Con il sesto motivo, contestata la violazione degli artt. 191, 196 e 245 c.p.p., si assume, inoltre, la sussistenza di vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Il Giudice d’appello, accertato mediante CTU il tempo necessario per bordare a mano ogni singolo pezzo, non aveva inteso verificare con il medesimo strumento il costo per minuto della bordatura manuale, nè la quantificazione del costo a mq. della verniciatura seriale (industriale) e di quella manuale interna. Inoltre aveva ridotto la lista dei testimoni. Così si era formata una idea non corrispondente alla realtà sui predetti punti, concludendo per la mancanza di relazione eziologica.

Con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 74 disp. att. c.p.c., per non essere stata ordinata la ricostruzione del fascicolo di parte.

Con l’ottavo motivo la Arte Bagno Veneta lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c.: l’integrale accoglimento della domanda risarcitoria avrebbe imposto l’integrale ristoro delle spese legali, invece compensate per 1/3.

La VER.MA sviluppa a corredo del ricorso incidentale cinque motivi di censura.

Con il primo motivo, deducente la violazione degli artt. 1372 e 1229 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, la ricorrente incidentale si duole del mancato riconoscimento dell’operatività della clausola di esonero da responsabilità di cui all’art. 9 del contratto.

La Corte di Venezia, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, aveva ritenuto che la clausola non potesse annoverarsi fra quelle vessatorie, e, tuttavia, aveva reputato che la stessa non avesse operatività nel caso concreto.

L’art. 9 in parola prevedeva: “sono espressamente esclusi dalla garanzia eventuali danni per la mancata produzione”. La Corte d’appello aveva valutato come non applicabile la disposizione in quanto la Arte Bagno Veneta non aveva chiesto il risarcimento per la mancata produzione, bensì per il maggior costo dalla stessa sostenuto per aver potuto bordare con la macchina acquistata solo una parte dei pezzi lavorati, dovendo far ricorso alla lavorazione a mano per gli altri. A parere della ricorrente il ragionamento è palesemente contradditorio, stante che In mancata produzione non può che identificarsi con l’impossibilità di pieno utilizzo dello strumento. Tutti i maggior costi esposti (per aver dovuto lavorare e verniciare a mano un rilevante numero di pezzi), si riducono, per la esponente, nella mancata produzione con la bordatrice.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole per non essere stato riconosciuto il concorso colposo della controparte e, quindi, dell’art. 1227 c.c., nonchè dell’art. 75 della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei beni nobili, ratificata con la L. n. 765 del 1985; oltre ad ipotizzare vizio motivazionale: il creditore adempiente ha l’obbligo di contenere, secondo buona fede, Ventila dei danni e, di conseguenza, la ricorrente era tenuta a procurarsi in tener utile una efficiente bordatrice, da sostituire a quella difettosa fornitagli.

Con il terzo motivo, denunziante violazione dell’art. 1223 c.c. artt. 74 e 76, cit. convenzione, deduce che in sentenza non ha tenuto conto del limite della prevedibilità del danno.

Con il quarto motivo, denunziano: Violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè vizio motivazionale si assume che, nonostante che la s.p.a. Arte Bagno Veneta aveva visto disattesa gran corte della domanda risarcitoria e addirittura ridimensionata la misura disposta in primo grado, non era stata condannata a rimborsare le spese.

Con il quinto motivo si deduce ulteriore violazione dell’art. 91 predetto, nonchè sussistenza di vizio motivazionale, per non essere state poste, nonostante espressa richiesta della parte, le spese di CTU a carico della chiamata CELASCHI, aver trovalo conferma la domanda di manleva.

Per la preliminarietà che l’investe è opportuno vagliare prima d’ogni altro, il primo motivo del ricorso incidentale.

La clausola contrattuale esclude, coime si è visto, dalla garanzia i danni dipendenti dalla mancata produzione causata dal blocco della macchina. La Arte Bagno Veneta aveva chiesto risarcirsi il danno derivante per il maggior costo sostenuto per produrre senza l’ausilio del macchinario risultato inadeguato.

Il Collegio non trova rispettoso dei canoni legali diretti all’interpretazione del contratto e logicamente giustificabile aver valutato inoperante la predetta clausola, ritenuta contemplare situazione diversa rispetto a quella prospettata come fonte di danno.

La disposizione si mostra diretta ad escludere la responsabilità del venditore per tutte le ripercussioni sfavorevoli derivanti dall’impossibilità di avvalersi nel ciclo produttivo della bordatrice. Viene agevole far riferimento alla perdita di commesse, alla maggiore incidenza dei costi fissi causata dalla riduzione della produzione e, financo, al fermo totale dell’attività.

Sicchè, al fine di scongiurare tali evenienze, che l’acquirente non avrebbe potuto porre a carico del venditore, non restava a costui che sostituire utilmente e tempestivamente la macchina guastatasi. L’aver scelto di continuare a produrre con procedure e strumenti economicamente più costosi altro non è che frutto della decisione di non avvalersi di strumento meccanico capace di assicurare la stessa efficienza produttiva di quello acquistato dalla VER.MA.

In altri termini, intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.) appare piuttosto evidente essere quella di escludere dalla garanzia qualsiasi costo estraneo a quanto occorrente per ripristinare a perfezione il macchinario e a quanto derivante dall’uso dello stesso, quale danno alle cose e alle persone. Assegnando alla clausola il significato attribuitogli dalla Corte locale la stessa viene a perdere di pratica utilità (art. 1367 c.c.), essendo agevole porla nel nulla optando per continuare nella produzione a costi maggiorati (scelta, peraltro, meno impegnativa di sospendere del tutto la produzione, contraddittoriamente senza diritto a rivalersi del danno), piuttosto che adoperarsi, nel rispetto del contratto e secondo buona fede, per una sostituzione rapida e pienamente efficiente del macchinario.

L’accoglimento del motivo che precede importa l’assorbimento dei rimanenti motivi incidentali e del primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo principale.

Il terzo motivo del ricorso principale deve essere rigettato perchè infondato.

Certamente suggestiva si mostra la ricorrente nello spiegare la ragione pratica della cessione in permuta del vecchio macchinario. Tuttavia la predetta spiegazione non è certamente in grado di chiarire attraverso quale meccanismo giuridico dovrebbe abdicarsi all’effetto restitutorio di legge, derivante dalla risoluzione del negozio. Meccanismo che non può di sicuro risiedere nella congetturale ricostruzione dei moventi delle parti, rimasti estranei al contenuto negoziale.

Per quanto esposto la sentenza deve essere annullata e gli atti trasmessi al Giudice del merito per nuovo vaglio e perchè regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi del predetto ricorso; rigetta il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia, in relazione al motivo accolto, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA