Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4940 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4940 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. proposto da:
Iannotti Stefania, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Ugo Taby n. 19, rappresentata e difesa dall’Avv.
Walter Tammetta, giusta delega in calce al ricorso;

ricorrente –

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis;

– controrícorrente –

contro

Data pubblicazione: 27/02/2013

Equitalia Gerit S.p.A., Agente per la riscossione della
provincia di Roma, in persona del A.D. Mangiafico
Gaetano, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo
Studio dell’Avv. Fabio Francesco Franco, giusta procura

– controricorrente

avverso la sentenza n. 721/40/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina,
depositata il 30 dicembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 gennaio 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Walter Tammetta, per la ricorrente
Iannotti Stefania;
udito l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli, per la
resistente Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 721/40/08, depositata il 30
dicembre 2008, la CTR del Lazio sez. staccata di
Latina, in riforma della prima decisione, rigettava il
ricorso proposto dalla contribuente Iannotti Stefania
avverso la cartella di pagamento n. 057200600191192443.

2

speciale in calce al controricorso;

A riguardo, per quanto qui d’interesse, la CTR, in
motivazione, spiegava che la notifica della cartella
doveva esser ritenuta regolare, atteso che, in deroga a
quanto stabilito all’art. 140 c.p.c., l’art. 26, comma
3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in caso
d’irreperibilità, prescriveva, mediante rinvio all’art.

600, che l’avviso dovesse esser affisso nell’albo
comunale, invece che alla porta dell’abitazione, come,
nella concreta fattispecie, era stato, pertanto,
esattamente fatto.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo.
Le intimate Equitalia Gerit S.p.A. e Agenzia delle
Entrate, resistevano con distinti controricorsi.
La contribuente si avvaleva della facoltà di presentare
memoria.
Diritto

1. Con l’unico motivo, la contribuente censurava la
sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.
per violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma
3, d.p.r. n. 602 del 1973, oltreché dell’art. 140
c.p.c., nonché, infine, dell’art. 60, coma l, lett.
e), d.p.r. n. 600 del 1973, da interpretarsi nel senso
che, in ipotesi “irreperibilità relativa”
dall’abitazione, come nella specie avvenuto, giacché la
contribuente era soltanto momentaneamente assente, la
regola di notifica da seguire fosse quella di cui
all’art. 140 c.p.c., di affissione dell’avviso alla
porta di abitazione, mentre, invece, la regola di
3

60, comma l, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973, n.

affissione dell’avviso presso la casa comunale, di cui
all’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973,
giusto rinvio ex art. 26, comma 3, d.p.r. n. 602 del
1973, fosse da seguirsi esclusivamente in caso di
“irreperibilità assoluta”, pena l’inesistenza della
notifica stessa. L’illustrazione del motivo, terminava

d.p.r. n. 602 del 1973, nei casi di “irreperibilità
relativa”, quando cioè il destinatario, pur non
rinvenuto, non si è trasferito, la cartella di
pagamento deve esser notificata a’ sensi dell’art. 140
c.p.c., quindi con affissione dell’avviso di deposito
presso la pota di abitazione. Vero al contrario che
secondo l’art. 26, comma 3, d.p.r. n. 602 del 1973, nei
casi di “irreperibilità assoluta”, quando cioè vi sia
stato trasferimento in luogo sconosciuto, la cartella
di pagamento va notificata a’ sensi dell’art. 60, comma
1, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973 (che prevede
l’affissione dell’avviso di deposito presso la casa
comunale).

Vero

infine

che

nel

caso

in

cui

l’irreperibilità del destinatario sia “relativa”, la
notifica della cartella di pagamento effettuata a’sensi
dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600 del
1973, e quindi con affissione dell’avviso di deposito
presso la casa comunale (e non presso l’abitazione del
destinatario), è inesistente, e quindi insanabile”
2. Nelle more, Corte cost. n. 258 del 2012 dichiarava
l’incostituzionalità,

nel

contribuente,

terzo

del

senso

invocato

comma,

dalla

attualmente

corrispondente al quarto comma, dell’art. 26 d.p.r. n.
4

col quesito: “Vero che secondo l’art. 26, comma 3,

602 del 1973, e, cioè, nella parte in cui stabilisce
che la notificazione della cartella di pagamento, nei
casi previsti dall’art. 140 c.p.c., si esegue con le
modalità stabilite dall’art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973,
anziché nei soli casi in cui nel comune nel quale deve
eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione,

3. Il motivo è, tuttavia, infondato alla luce della
consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui, la
nullità della notifica di ogni tipo d’atto impositivo è
sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso
tributario, e, cioè, per aver la notifica, a’ sensi
dell’art. 156, comma 3, c.p.c., raggiunto il suo scopo.
In effetti, l’art. 156 cit., è da intendersi
applicabile anche alla notifica degli atti fiscali, in
ragione, innanzitutto, dell’ampio richiamo contenute
all’art. 60 d.p.r. 600/73 alle norme del processo
ordinario in tema di notificazione, e, in secondo
luogo, per eadem ratio

(Cass. sez. un. n. 19854 del

2004; Cass. sez. trib. n. 14925 del 2011; Cass. sez.
trib. n. 104115 del 2011). Nel caso concreto, la
notifica della cartella è stata eseguita il 27
settembre 2006, mentre, il ricorso avverso la stessa, è
stato tempestivamente proposto il 18 ottobre 2006.
4. L’impugnata sentenza, quindi, a’ sensi dell’art.
384, ultimo comma, c.p.c., deve essere, semplicemente,

5

ufficio o azienda del destinatario.

N. 13
corretta nella motivazione.

MATEL

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente Iannotti

spese processuali,

liquidate in

3.200,00 per

compensi, oltre a spese prenotate; e a rimborsare a
Equitalia Gerit S.p.A. , sempre per spese processuali,
3.200,00 per compensi, E 200,00 per esborsi, oltre ad
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 gennaio 2013

Stefania a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le

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