Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4940 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4940 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9850-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GURRERI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
H1NNA DANESI, che lo rappresenta e

difende giu2Lia

delega a margine;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 02/03/2018

avverso la sentenza n. 213/2013 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato HINNA DANESI
che ha chiesto il rinvio alla Corte Costituzionale, in
subordine rigetto.

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2461 del 2012 questa Corte — pronunciando
nella controversia relativa alla impugnazione proposta da Pietro
Gurreri avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione
ad istanza di rimborso delle ritenute operate dal fondo
previdenziale denominato FONDENEL (in precedenza PIA) sulle somme
corrisposte al momento della cessazione del rapporto di lavoro
come dirigente ENEL in luogo del trattamento di pensione
entrate avverso la sentenza della CTR del Lazio che, in
conformità alla sentenza di primo grado, aveva annullato il
diniego.
Richiamando Cass. sez. u. 22/06/2011, n. 13642, questa
Corte ha nell’occasione rilevato che la decisione impugnata, pur
ponendosi nel solco del principio ivi enunciato, avendo affermato
che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la
ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri dell’art. 42 del
tuir, non risulta, per la genericità dell’assunto conclusivo,
aderente ad esso nella parte in cui, senza peraltro dare contezza
del percorso decisionale, omette di indicare gli elementi alla
cui stregua va determinato il rendimento tassabile al 12,50%.
Ed ha perciò demandato al giudice del rinvio di procedere
al riesame adeguandosi al principio richiamato ed all’esplicito
passaggio motivazionale contenuto in Cass. sez. un. n. 13642 del
2011. Secondo cui per “rendimento” deve intendersi “il rendimento
netto imputabile alla gestione sul mercato da parLe del Fondo del
capitale accantonato”.
Pronunciando quindi in sede di rinvio la CTR del Lazio ha
riconosciuto il diritto al rimborso del Gurreri, dovendo essere
assoggettata alla ritenuta del 12,50% la parte del capitale,
erogato al contribuente, riferibile al rendimento di polizza, e
cioè le somme che il sostituto d’imposta gli trattenne sul
capitale erogato a suo tempo in eccedenza rispetto a quanto
dovuto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, illustrato con
successiva memoria. Resiste il contribuente depositando
controricorso, anch’esso illustrato con successiva memoria.

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integrativa — ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle

RAGICNI DEIIALDECISICNE

Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione o
falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio
di non contestazione di cui allo stesso art. 115 e consequenziale
violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. in relazione all’art.
360, n. 4, cod. proc. civ., l’amministrazione ricorrente censura
cone erronea la decisione impugnata in quanto, dopo avere
osservato, nel solco della sentenza delle Sezioni unite
polizza e la provenienza dalla Corte di legittimità non lascia
spazio a dubbi di alcun genere circa l’individuazione di tale
forma di rendimento con quello che i capitali raccolti dal fondo
pensionistico possano aver avuto sul mercato finanziario”, ha poi
desunto e quantificato il rendimento in base alla certificazione
ENEL in data 8 novembre 2005, rilevando che “l’Agenzia delle
entrate non risulta aver contestato l’ammontare del rendimento e
non può certo farlo nel presente giudizio di rinvio (art. 394
c.p.c.)”.
Con il secondo motivo,

denunciando insufficiente

motivazione su un fatto decisivo e controverso per il
giudizio/omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione fra le parti, la ricorrente
censura la decisione con riguardo alla affermata sussistenza di
un rendimento finanziario, quantificato sulla base della
certificazione 7 dicembre 2005 a firma del funzionario ENEL
dottor Barberis.
I motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente perché
legati, sono fondati nei termini e nei limiti di seguito
precisati.
Il

Collegio

anzitutto

rileva

l’inidoneità

della

attestazione Barberis, trascritta nel ricorso, ai fini del
presente giudizio, nel quale al giudice del rinvio era stato
demandato di accertare in concreto il “rendimento”, da intendere
nel senso del “rendimento netto imputabile alla gestione sul
mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, laddove il
documento si limita ad indicare genericamente alla voce 4.
“rendimenti conseguiti nel periodo indicato”.

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menzionata, che “lo specifico riferimento al rendimento di

Ciò posto, per un migliore intendimento della sentenza
delle sezioni unite di questa Corte n. 13642 del 2011 – più volte
richiamata dalle parti -, occorre ritornare sui termini della
complessa questione in relazione alla quale i principi richiamati
furono in quell’occasione espressi (Cass. n. 10285 del 2017).
Occorre dunque anzitutto rammentare che a decorrere dal 1
gennaio 1986 (in base al coma 4 dell’art. 12 del CCNL del 16
maggio 1985, recepito dall’Enel) venne prevista a favore dei
previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al
momento del collocamento a riposo.
Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita
richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale
previsione venne nedificata con l’accordo tra l’Enel e la
Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai),
in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo
di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica
integrativa (c.d. ovvero Previdenza Integrativa
Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento
periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al lgennaio
1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva
la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).
Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i
fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza
integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza
complementare a capitalizzazione individuale.
Essa dava diritto, ai dirigenti Enel che vi avevano aderito
e che ne facevano richiesta al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale
accumulato in luogo della rendita vitalizia.
Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi
dei contribuenti secondo cui il capitale richiesto, in quanto
originato da un contratto assicurativo, deve essere assoggettato
alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5% ai sensi
dell’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482 (e ciò quantomeno
sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno
successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno

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dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la

dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art.
42, coma 4, t.u.i.r.), si contrapponeva quella
dell’Anninistrazione finanziaria, secondo cui, invece,
l’erogazione in oggetto non può considerarsi cone reddito di
capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita,
ma come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione
separata ai sensi degli artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 tuir.
Intervenendo dunque sul tema, anche per dirimere il

della nomofilachia ha anzitutto evidenziato l’esistenza di un
fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione
dei soggetti che fossero già iscritti a fonte pensionistiche
complementari prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124 (28 aprile 1993) e quella dei soggetti che si siano
iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in
vigore del predetto provvedimento legislativo (il quale all’art.
13, comma 9, assoggetta le prestazioni in forma di capitale
«comunque» a tassazione separata): discrimine discendente dalla
norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre
1996 n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla I. 28 febbraio
1997 n. 30), il quale prevede che «la disposizione contenuta
nell’art. 13, 9 ° comma, d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, e quella
contenuta nell’arL. 42, 4 0 coma, ultime periodo del tuir
introdotta dall’art. 11, 3 ° comna, 1. 8 agosto 1995 n. 335, …
devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti
alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data
di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 124 del 1993».
Ha quindi evidenziato (la sentenza delle Sezioni unite) che
«a questa situazione “binaria”, che distingue tra “vecchi
iscritti” e “nuovi iscritti” a fonte pensionistiche
complementari, pose fine l’art. 12, coma 1, d.lgs. 18 febbraio
2000 n. 47 (come riedificato dall’art. 9, comma 1, lett.

a),

d.lgs. 12 aprile 2001 n. 168), a norma del quale “per i soggetti
che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla
data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni
introdotte dall’art. 10 … [relativamente al “trattamento
tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
d.lgs. 21 aprile 1993 n. 1241 … si applicano alle prestazioni

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contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, il giudice

riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate
fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente”».
Da qui un primo dato certo rappresentato dal fatto che sono
soggetti a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1,
lett. a), e 17 t.u.i.r., senza alcuna distinzione circa la loro
interna composizione, sia i capitali (tutti) maturati dai
l’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sia i
capitali maturati successivamente al 1 ° gennaío 2001 dai soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente
all’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento.
Con riferimento invece ai capitali maturati anteriormente
alla predetta data dai soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n.
124 del 1993 — in relazione ai quali occorre applicare, cone
detto, «le disposizioni vigenti anteriormente» — le Sezioni unite
hanno evidenziato che «il trattamento tributario delle
prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla
composizione strutturale delle prestazioni stesse», le quali «nel
caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a
causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte
capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale
accantonato». «Sicché» — ha soggiunto la Corte — «possono essere
tassate in modo analogo al t.f.r. esclusivamente le somme
liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti
al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la
tassazione nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell’art. 6
1. 26 settembre 1985 n. 482».
Le considerazioni esposte sono state quindi condensate nel
conclusivo principio di diritto che, cone noto, afferma: «in tema
di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca

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soggetti ìscritti a forme pensionistiche complementari dopo

antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario:
a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di
cui agli artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 del tuir solo per
quanto

riguarda

la

“sorte

capitale”

corrispondente

rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dalla 1. n. 482 del 1985, art. 6;
b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001
si applica interamente il regime di tassazione separata di cui
agli artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 del tuir ».
Tale principio non è risultato, di fatto, interamente
risolutivo delle controversie pendenti, essendo emerse tra le
parti in lite — nella presente come in altre controversie, ed
anche nei giudizi di rinvio dalla cassazione — contrapposte
interpretazioni circa il concetto di «rendimento netto», cui
applicare la detta ritenuta del 12,5%.
Si è infatti prospettata, da parte dei contribuenti, la
tesi secondo cui, con riferimento almeno alla parte del capitale
corrisposto riferibile agli accantonamenti in PIA (anteriori
dunque al 1998), il criterio impositivo previsto dall’art. 6
legge n. 482 del 1985 andrebbe comunque applicato alla differenza
tra detto capitale e il complessivo ammontare dei premi, essendo
stati questi ultimi versati in funzione di un programma avente
origine assicurativa e in coerenza, pertanto, con quanto previsto
dalla citata disposizione che riferisce il detto criterio,
espressamente, ai «capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti
a seguito di decesso dell’assicurato».
Sostiene di contro l’amministrazione che, avendo avuto il
piano(P.I.A.) natura e scopo previdenziali e avendo esso operato
attraverso l’accantonamento, secondo tecniche attuariali, di
somme in assoluta prevalenza versate dall’ente datore di lavoro,
idonee a costituire riserva matematica sufficiente a coprire sin

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all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del

da subito le prestazioni erogande (a loro volta commisurate su
base retributiva, e non contributiva), queste ultime, a fini
fiscali, in nulla si differenziavano dal TFR e andavano pertanto
soggette, quale retribuzione differita, a tassazione separata ai
sensi degli artt. 16, coma l, lett. a), e 17 tuir.
Sul punto la successiva giurisprudenza di questa Corte si è
già attestata, con numerosissimi arresti, di gran lunga
prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del
predetto più favorevole criterio impositivo può trovare
applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del
capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (v. ex
anis Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass.
04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012, n. 8320; 27/03/2013, nn.
7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013,
n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132;
Cass. 12/02/2014, n. 3136; Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass.
09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015,
n. 10604; Cass.13/01/2017, n. 720).
Reputa questo Collegio che questo orientamento, del tutto
prevalente, mariti sostanziale condivisione, con la sola
precisazione che appresso sarà fatta.
Giova al riguardo anzitutto rimarcare che l’applicazione
del più favorevole meccanismo impositivo ex art. 6 legge n. 482
del 1985 si giustifica in ragione della «equiparazione» tra i
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di
capitalizzazione posta dagli artt. 41 (ora 44), comma l, lett.

g-

quater), e 42 (ora 45), comma 4, tuir.
Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione
della fattispecie alla previsione di cui all’art. 6 legge n. 482
del 1985 (invero espressamente riferita solo ai capitali
corrisposti da «imprese di assicurazione» in dipendenza di
«contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli
corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato»), ma solo in
via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione,

8

principio affermato dalle Sezioni unite secondo la quale il

analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione
delle due fattispecie nel tuir, quali ipotesi omogenee di redditi
di capitale.
Non si è mai dubitato, dunque, che la ragione della
eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali
corrisposti, al memento della cessazione del rapporto di lavoro,
ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza
integrativa, non vada ricercata — neppure con riferimento a
prima del 1998 — in una non predicabile natura assicurativa della
prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto
piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni
redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e
nei Uniti in cui tale possibilità sussista).
Che non si tratti di (redditi derivanti da) contratti di
assicurazione sulla vita lo si desume del resto dal contenuto —
del tutto pacifico tra le parti e sopra sinteticamente descritto
— degli accordi succedutisi nel tempo tra ENEL e organizzazioni
sindacali di categoria ed è sostanzialmente ammesso anche dal
contribuente che affidi invero la tesi della natura assicurativa
delle prestazioni di che trattasi, ai fini predetti, alla
considerazione che il fondo di previdenza integrativa denominato
PIA era destinato a garantire, sin da subito, una prestazione
previdenziale complementare pari al 70% della differenza
intercorrente tra la retribuzione individuale e il valore annuo
massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale
obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve
matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione
«tipici delle imprese assicurative».
Contrariamente all’assunto di chi individua proprio in tale
meccanismo il «minimo comune denominatore» che consentirebbe di
considerare i rendimenti in questione di natura assicurativa, è
evidente però che si tratta piuttosto di un mero criterio
matematico funzionale alla quantificazione delle risorse
necessarie per garantire la copertura richiesta dalle prestazioni
concordate, cone tale neutro e privo di significato ai fini della
qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri

9

quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di PIA.

elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle
risorse medesime.
Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti
possano identificarsi «redditi di capitale derivanti da contratti
di capitalizzazione» può giustificarsi l’applicazione del
meccanismo impositivo di cui all’art. 6 legge n. 482 del 1985,
dovendosi al riguardo pertanto escludere la possibilità di
distinguere tra PIA e Fondenel — ossia tra rendimenti degli

rendimenti riferibili invece alla gestione Fondenel del periodo
successivo — e considerare i primi comunque assoggettabili al
detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto
insussistente, natura assicurativa delle prestazioni.
Tale distinta considerazione non può in particolare
ricavarsi dal ripetuto arresto delle Sezioni unite, il quale
invero descrive il fondo ob quo in termini chiari e univoci, e
senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni
succedutesi nel tempo, quale «fondo di previdenza conplementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente» le cui prestazioni sono composte «da
una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili
ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale
accantonato».
Data tale premessa non può dubitarsi — anche per la
congiunzione «sicché» che lega i due periodi da nesso logico di
conseguenzialità — che il successivo riferimento testuale al
«rendimento di polizza (nella fattispecie Pia)» abbia solo un
valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali
corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per
cento ai sensi dell’art. 6 legge n. 482 del 1985, fermo restando
il requisito poco prima indicato perché un tale rendimento possa
effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso
discendente dalla «gestione sul mercato del capitale
accantonato».
Resta dunque confermato, anche alla luce della superiore
analisi, che sono tassabili con l’aliquota del 12,5% ai sensi

10

accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato Pia e

dell’art. 6 legge n. 482 del 1985 i capitali maturati
anteriormente al 1 ° gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo
di previdenza integrativa di che trattasi (PIA, poi Fondenel)
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993,
limitatamente a quella parte di essi costituita dalrendimento
netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo
del capitale accantonato.
Se da un lato, per quanto detto, tale requisito andrà

effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da
a Fondenel, dall’altro, però, non v’è ragione di ulteriormente
circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel
mercato finanziario, secondo indicazione contenuta nella
Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle
entrate e avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia
delle Sezioni unite (v. ex aliis Cass. nn. 7724-7728, 1249112496, 22950 del 2013; nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; n. 1977
del 2015), ma invece non contenuta in quest’ultima che, del tutto
condivisibilmente, parla soltanto di «gestione sul mercato»,
senza alcuna aggettivazione.
Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla
«gestione sul mercato» del capitale accantonato identifica invero
la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito
rappresentata dall’essere questo il risultato dagli investimenti
effettuati dall’ente di gestione della somma versata,
investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati
verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti
finanziari, valori nobiliari, etc.), nulla esclude possano
esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato
immobiliare).
È però certo da escludere che tale requisito possa
considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto
corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero
patrimonio dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e
il capitale investito).
Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale
accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’Enel)
costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale,

11

ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti

nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto
dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato,
cone richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale
della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso
da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.
Può in conclusione enunciarsi, ai sensi dell’art. 384,
primo coma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto:
«in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni
in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a)
per gli importi maturati a decorrere dal l ° gennaio 2001 si
applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli
artt. 16, coma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a
detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la
sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta
del 12,50%, prevista dall’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482,
alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento.
Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del
capitale accantonato sul mercato — non necessariamente
finanziario — non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di
riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di
capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta
dalle prestazioni previdenziali concordate».
In ragione delle considerazioni che precedono nel caso che
occupa deve pervenirsi in tali sensi all’accoglimento del ricorso
(cfr. Cass. n. 10285 del 2017).
La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa
rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio in diversa composizione.

12

erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto,

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi come accolti e rinvia, anche per le spese,
ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del
Lazio.
Cosi deciso in Roma il 23 febbraio 2017.

Il Consigliere estensore

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