Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 494 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19674-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMBROGIO

CONTARINT 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MARZIA SANTAGATI

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANTAGATI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A.,

T.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2015 del TRIBUNALE DI GELA, emessa e

depositata il 09/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. C.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gela, T.A.M. e il Lloyd Adriatico s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale la vettura di sua proprietà, condotta nell’occasione da C.A., era stata urtata dalla vettura di proprietà della T., la quale aveva invaso la mezzeria di sinistra superando ad alta velocità un altro veicolo. Si costituì in giudizio la società assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che in relazione a quel sinistro era stato concordato con l’attore un risarcimento del danno.

Espletato l’interrogatorio formale della T., il Giudice di pace dichiarò la pari responsabilità dei conducenti ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, e condannò i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.250, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

2. Nei confronti della pronuncia è stato proposto appello principale da parte del C. e appello incidentale da parte dell’Allianz s.p.a. (già Lloyd Adriatico) e il Tribunale di Gela, con sentenza del 9 maggio 2015, ha accolto l’appello incidentale, assorbito quello principale, ha rigettato la domanda del C. e l’ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.R. con atto affidato a due motivi.

L’Allianz s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., art. 2054 c.c., comma 2, e art. 2697 c.c.; con il secondo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 2733 e 2734 c.c..

5.1. I motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro strettamente connessi, sono entrambi privi di fondamento.

Il ricorrente contesta la decisione in quanto ha ritenuto non dimostrata l’esistenza dell’incidente stradale in sè, ed osserva che, oltre all’interrogatorio formale della T., vi era anche la perizia stragiudiziale a confermare l’esistenza del sinistro; aggiunge poi che la confessione resa dalla ” T. avrebbe dovuto condurre il Tribunale a condannarla.

5.2. Si osserva che, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 5 maggio 2006, n. 10311, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante e dell’assicuratore non si può pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, in base alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Ne consegue che la dichiarazione confessorie resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, che è litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la (pale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Nella specie, è lo stesso ricorso a riconoscere che la T. era proprietaria del mezzo, per cui il suo interrogatorio formale – che, secondo il Tribunale, non aveva contenuto confessorio, se non soltanto ai fini dell’esistenza dell’incidente – doveva essere liberamente valutato dal giudice; e il Tribunale, con una valutazione di merito non più modificabile in questa sede, è pervenuto alla conclusione che fosse in dubbio l’esistenza stessa del sinistro, per cui ha rigettato la domanda del C.. Nessuna violazione di legge, quindi, è ravvisabile nell’impugnata decisione.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, posto che la suindicata memoria non aggiunge alcuna effettiva argomentazione nuova o diversa da quelle contenute nel ricorso e non contiene critiche idonee a superare il contenuto della trascritta relazione.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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