Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 494 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 11/01/2011), n.494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 833-2010 proposto da:

AIAS – SEZIONE DI AUGUSTA – ONLUS (OMISSIS) in persona del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1207/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

6.11.08, depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Siracusa l’AIAS, sezione di Augusta, proponeva opposizione avverso il precetto, notificato il 20.3.1996, con il quale l’INPS aveva intimato il pagamento di L. 808.099.592. Esponeva che le somme richieste non erano dovute perchè, in riferimento al debito contributivo del marzo 1998, aveva effettuato la cessione all’INPS del credito vantato nei confronti del Comune di Augusta e di Melilli;

Il giudice adito accoglieva parzialmente l’opposizione e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 349.511,2.

L’appello dell’AIAS, cui resisteva l’INPS, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza impugnata, in cui osservava che, alla stregua della disciplina dettata dal D.L. n. 536 del 1987, art. 6, comma 26, conv. con L. n. 48 del 1988, l’effetto estintivo della obbligazione contributiva viene collegato all’atto di riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione debitrice, riconoscimento che vale a rendere, nel concorso di ulteriori condizioni, il credito ceduto certo, liquido ed esigibile.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura l’A.I.A.S. – sezione di Augusta.

L’INPS resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione dell’art. 12 disp. gen.; del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, comma 9, convertito, con modificazioni, nella L. 31 gennaio 1986, n. 11; del D.L. 30 dicembre 1987, n. 537, art. 6, comma 26, convertito nella L. 29 febbraio 1988, n. 48; nonchè vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Ricordato che, per effetto della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 12, è stata ripristinata, per le istituzioni e gli enti menzionati nella norma, la disciplina di cui al D.L. n. 688 del 1985, art. 1, comma 9, e al D.L. n. 536 del 1987, art. 6, comma 26, già abrogata con la L. n. 262 del 1989, sostiene che la notifica al debitore ceduto concerne l’efficacia della cessione nei suoi confronti, ma non influenza la perfezione dell’atto di cessione.

Rileva, ove si ritenesse il contrario, che vi era stato il silenzio assenso dell’Amministrazione ceduta, la quale, pur non riconoscendo espressamente il suo debito, non lo aveva contestato. Invoca, come istituto di carattere generale, il silenzio assenso di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 20.

2. Con il secondo motivo la difesa dell’AIAS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, artt. 10 e 18. Lamenta che la Corte del merito ha confermato la sentenza di primo grado anche in relazione alle sanzioni civili, presumibilmente quantificate sulla base della disciplina anteriore alla L. n. 388 dei 2000, Sostiene che la nuova disciplina sanzionatoria va applicata anche ai casi pregressi, accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti, ivi compresi quelli per i quali pende controversia dinanzi l’autorità giudiziaria.

3. Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria depositata dalla ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè la questione è già stata decisa da questa Corte in fattispecie del tutto analoga con la sentenza n. 28295 del 2005. In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che la questione è già pervenuta all’esame della Corte (anche in una controversia in cui era parte ricorrente altra sezione siciliana dell’AIAS) e che è stata indicata come corretta la interpretazione fatta propria dai giudici di Catania (cfr., tra le altre, Cass., 16 ottobre 2003 n. 15519).

Fu il D.L. n. 688 del 1985, art. 1, comma 9, a introdurre la possibilità di una estinzione dei debiti contributivi attraverso l’istituto della cessione dei crediti, consentendo che “i datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro motivo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti”.

Nulla aggiungeva la disposizione con riferimento alla forma della cessione e alla necessità, per il suo perfezionamento, che il ceduto riconoscesse la propria situazione debitoria. Ma sul punto intervenne il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella L. n. 48 del 1988, prescrivendo lo stesso, nell’art. 6, comma 26, che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, “entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l’amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce”. Entrambe le disposizioni vennero espressamente abrogate dalla L. 28 luglio 1989 n. 262, art. 2 (comma 6). Peraltro, successivamente, intervenne la L. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo il cui art. 4, comma 12, “quanto disposto dalla L. 28 luglio 1989, n. 262, art. 2, comma 6, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali”, sicchè, almeno a decorrere dalla data del 31 dicembre 1991, nella quale entrò in vigore questa ultima legge – a prescindere cioè da ogni considerazione sulla sua eventuale natura interpretativa della disposizione in questione, e, di conseguenza, di una portata retroattiva della stessa – limitatamente agli enti privi di fine di lucro continuò ad applicarsi, ai fini della estinzione degli obblighi contributivi, la disciplina antecedentemente dettata dai D.L. n. 688 del 1985, art. 1, comma 9, (convertito nella L. n. 11 del 1986) nel testo risultante dalla innovazione, sopra precisata, apportata dal D.L. n. 536 del 1987, art. 6, comma 26, rendendosi pertanto indispensabile, quale condizione per una efficace cessione dei crediti, il riconoscimento di questi da parte del debitore ceduto.

Deve pertanto ribadirsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, a termini del quale la validità e inefficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all’osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base al R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile – non ricorrendo quest’ultimo requisito prima del compimento della procedura di spesa secondo l’ordinamento contabile della amministrazione debitrice -, che il cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice, e che quest’ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, indicando gli estremi dell’impegno, del capitolo di bilancio, al quale la spesa è imputata, e del visto dell’organo di controllo, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva (Cass., 14 giugno 1995 n. 6711; 2 settembre 1996, n. 8025; 16 ottobre 2003 n. 15519). L’istituto del silenzio assenso, di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 20 sul procedimento amministrativo, resta estranee, come esattamente rilevato dai giudici di appello, ad una fattispecie compiutamente regolata, quale è quella del pagamento di contributi previdenziali mediante cessioni di credito.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, dopo avere stabilito al comma 8 nuove misure delle cd. sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, statuisce al comma 18: “Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi della citata L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi da 8 a 17 del presente art., costituisce un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale”. Il significato della norma è chiaro: per i crediti degli istituti previdenziali ancora pendenti al 30 settembre 2000 le somme aggiuntive vanno pagate nella misura fissata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, con il riconoscimento, peraltro, di un credito contributivo pari alla differenza fra quanto pagato in forza della L. n. 662 del 1996 e quanto sarebbe stato dovuto in forza dell’art. 116 in esame, commi da 8 a 17.

Si tratta di un modo particolare di far partecipare i contribuenti, ancora morosi alla data del 30/09/2000, al regime più favorevole in materia di somme aggiuntive introdotto con la norma in esame: non pagheranno le minori somme calcolate in base ai commi da 8 a 17, ma quanto pagato in più, rispetto alle nuove misure, viene recuperato nell’arco di una anno (cfr., in senso conforme, Cass., 17 dicembre 2003 n. 19334).

L’AIAS dovrà pagarle in tale misura, per poi far valere a conguaglio, nel corso di un anno dal pagamento, il credito contributivo costituito dalla maggior somma pagata rispetto a quanto previsto dalla nuova legge.

Dal rigetto dei primi due motivi discende l’infondatezza anche del terzo motivo, relativo alla condanna alle spese.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta oltre cinquemila Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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