Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4939 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23830-2018 proposto da:

DRAG.MAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO PENZO;

– ricorrente –

contro

NAUTICA PINNA & SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIA SIMONA MELO, FRANCO TULUI;

– controricorrente –

B.R. Z. & F.LLI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGIAARI,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato al Tribunale di Oristano in data 19 dicembre 2013 Nautica Pinna e Servizi S.r.l. conveniva B.R. Z. & F.lli s.n.c. e Drag Mar S.r.l. perchè fossero dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 2901 c.c. il contratto di affitto di azienda stipulato tra loro il 24 dicembre 2012 e un atto di integrazione del 7 febbraio 2013; i convenuti restavano contumaci. Con ordinanza del 4 aprile 2016 il Tribunale accoglieva la domanda.

Drag Mar S.r.l. proponeva appello, al quale resisteva Nautica Pinna e Servizi S.r.l., mentre B.R. Z. & F.lli s.n.c. restava contumace. Con sentenza del 23 maggio 2018 la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame.

Drag Mar S.r.l. ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso Nautica Pinna e Servizi S.r.l., la quale ha pure depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e art. 295 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso, insufficiente, contraddittorio esame di fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

La corte territoriale non sospese il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ritenendolo non necessario, non avendo l’azione revocatoria scopi restitutori. Al contrario, la sospensione sarebbe stata necessaria. Qualora invece non lo fosse stata, la sentenza comunque nulla indicherebbe “sulla concreta esistenza del credito” dell’attuale controricorrente, offrendo nella motivazione soltanto una frase a pagina 7.

Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, l’accertamento dei presupposti della dichiarazione di inefficacia nei confronti del preteso creditore di un atto dispositivo patrimoniale del suo preteso debitore non include l’accertamento dell’esistenza del credito per la cui tutela l’attore chiede appunto la dichiarazione di inefficacia: ciò perchè la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del preteso creditore non è titolo sufficiente per procedere poi all’esecuzione nei confronti del terzo acquirente, a questo scopo essendo necessario pure un titolo relativo all’esistenza del credito, che il creditore può conseguire solo mediante una causa nella quale propone la domanda di accertamento del credito stesso, laddove nella domanda di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. la cognizione del giudice riguardo al credito è meramente incidentale, e pertanto non piena, nè vincolata come da sospensione ex art. 295 c.p.c. rispetto al giudizio di accertamento del credito, se già pendente (ex multis, tra i più recenti arresti Cass. sez. 3, 22 marzo 2016 n. 5619 insegna che “l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore”; sulla stessa linea Cass. sez. 3, 15 novembre 2016 n. 23208, Cass. sez. 3, 7 maggio 2014 n. 9855, Cass. sez. 1, 12 luglio 2013 n. 17257, Cass. sez. 3, 14 maggio 2013 n. 11573, Cass. sez. 3, 9 febbraio 2012 n. 1893, Cass. sez. 3, 17 luglio 2009 n. 16722, Cass. sez. 3, 27 gennaio 2009 n. 1968Cass. sez. 3, ord. 14 settembre 2007 n. 19287, Cass. sez. 3, 10 marzo 2006 n. 5246, Cass. sez. 3, 11 ottobre 2005 n. 19755, Cass. sez. 3, ord. 29 settembre 2005 n. 19129, Cass. sez. 3, 5 agosto 2005 n. 16577, Cass. sez. 3, 23 settembre 2004 n. 19132 e S.U. 18 maggio 2004n. 9440).

Quanto invece alla motivazione in ordine alla effettiva esistenza del credito che la sentenza non avrebbe offerto, a parte che ciò costituisce, a ben guardare, un submotivo di denuncia di motivazione assente/apparente, non sussiste fondamento neppure in ordine a tale profilo, come appalesa, in particolare, il contenuto della pagina 7 della motivazione.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per asserita mancanza dei presupposti dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. in ordine all’assenza di consilium fraudis e di eventus damni. Per sostenere il difetto dei suddetti presupposti non si può non notare fin d’ora che si svolgono argomenti che si pongono su un piano direttamente fattuale, incorrendo in evidente inammissibilità.

Si attribuisce inoltre alla corte territoriale di avere affermato che gravi sul convenuto l’onere di dimostrare la mancanza dell’eventus damni, in riferimento alla pagina 8 della motivazione della sentenza impugnata. Ciò, in realtà, non corrisponde ictu oculi all’effettivo contenuto della pagina 8 della motivazione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020

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