Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4938 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4938 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1691/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
Lucenti Virgilio;

– intimato avverso la sentenza n. 85/19/06 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
23 novembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 27/02/2013

udienza del 17 gennaio 2013 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 85/19/06, depositata il 23
novembre 2006, la CTR dell’Emilia Romagna, rigettato
l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione della
CTP di Modena, che aveva accolto il ricorso proposto
dal contribuente Lucenti Virgilio, agente assicurativo
monomandatario, avverso i provvedimenti di silenzio
rifiuto, precisati in atti, opposti
dall’Amministrazione alle plurime istanze di rimborso
IRAP.
Secondo la CTR, difatti, anche l’agente assicurativo
privo di organizzazione, come nella specie, essendo
“incontroversa assenza di personale dipendenti e/o
collaboratori e l’estrema esiguità dei mezzi
strumentali “, non era soggetto a IRAP.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente, intimato, non si costituiva.
Diritto

1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,

2

Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per

n. 3, c.p.c. per “violazione e falsa applicazione degli
artt. 1742 ss. c.c., 2195 c.c., 3, comma 144, 1.
23/12/1996 n. 662, nonché artt. 2, 3, 8, 27, 36 d.lgs.
15/12/1997 n. 446”, deducendo, a riguardo, la natura
commerciale, imprenditoriale, del contribuente, agente
assicurativo, natura che rendeva “intrinseca”

si concludeva col quesito: “se, in relazione all’IRAP,
per gli imprenditori, fra i quali vanno compresi gli
agenti di assicurazione, il requisito della autonoma
organizzazione è intrinseco alla natura stessa
dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste
sempre nei loro riguardi il presupposto impositivo
dell’IRAP”.
Il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza
di questa Corte, secondo cui anche l’agente di
commercio, e, tra questi, l’agente assicurativo, può
esser assoggettato a IRAP solo in presenza di una
autonoma organizzazione, quest’ultima, in effetti, da
considerarsi presupposto imprescindibile dell’imposta
in parola (Cass. sez. trib. n. 15586 del 2011; Cass.
sez. trib. n. 10851 del 2011).
2. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., per “contraddittoria motivazione
in relazione ad un fatto decisivo”, “dal momento che
viene implicitamente riconosciuto dalla CTR che il
contribuente svolge la sua attività in locali e con
attrezzature in affitto”, quindi con autonoma

l’autonoma organizzazione. L’illustrazione del motivo,

12::SENIT– A P.7GISTRA7IGNE
;

organizzazione,

non avendo,

a riguardo,

rilievo

l’affitto o “l’estrema esiguità” dei beni strumentali.
Il motivo è inammissibile, perché, con lo stesso, non
tanto si censura una illogica motivazione, bensì,
invece, si censura l’affermazione, tutta interpretativa
delle diposizioni in tema d’IRAP, che possa aver

dell’estrema esiguità dei mezzi strumentali (sulla
rilevanza del modesto valore dei beni strumentali, a’
fini dell’applicazione dell’imposta, v. Cass. sez.
trib. n. 20016 del 2011; Cass. n. 26681 del 2008). Ciò
che, trattandosi di error in iudicando, andava, semmai,
denunciato a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3,
c.p.c. (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I
n. 4178 del 2007).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 gennaio 2013

rilievo la circostanza, peraltro, qui, incontestata,

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