Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4938 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4938 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24444/2015 R.G. proposto da
Erculeo Luigi, nella qualità di procuratore speciale di Mihalache
Eugen, Mihalache Georgeta, Mihalache Ramona – Marina e Bobeica
Daniel, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Massatani con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana, n. 70;
– ricorrente contro
UnipoiSai Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicuratrice per la
R.C. dell’autovettura tg. BK862ZB di proprietà di Pezzino Manuela,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliana Letizia, con domicilio eletto
in Roma, viale Giulio Cesare, n. 21, presso lo studio dell’Avv.
Francesco Malatesta;

Data pubblicazione: 02/03/2018

- controricorrente nonché contro
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicuratrice per la
R.C. dell’autovettura tg. BLO10MZ di proprietà di Pistorio Salvina,
rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Moscoloni, con domicilio eletto

Francesco Malatesta;
– controricorrente e nei confronti di
Pezzino Manuela, Pistorio Salvina, Pintea Neculai Stefana, Pardo
Mario, Pardo Michele, Pardo Elena Francesca e Pardo Grazia Paola;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2299/2015
depositata il 23 giugno 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Luigi Erculeo, nella qualità di procuratore speciale di Eugen
Mihalache, Georgeta Mihalache, Ramona Marina Mihalache e Daniel
Bobeica — rispettivamente padre, madre, sorella e cognato di Aura
Mihalache — convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano la
Milano Assicurazioni S.p.A., Manuela Pezzino e Salvina Pistorio,
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti
per il decesso della propria congiunta in conseguenza del sinistro
stradale occorso sulla A18 il 15 ottobre 2006 allorquando il veicolo
Suzuki Santana condotto da Manuela Pezzino e di proprietà della
stessa, sul quale la vittima viaggiava come trasportata, nell’affrontare
un tratto in curva sbandava e si ribaltava facendo sì che le occupanti
del sedile posteriore, sbalzate fuori dall’abitacolo, rovinassero per
terra sulla corsia di sorpasso dove venivano arrotate dalla
sopraggiungente autovettura Fiat Palio di proprietà di Salvina Pistorio,
2

in Roma, viale Giulio Cesare, n. 21, presso lo studio dell’Avv.

assicurata anch’essa per la responsabilità civile dalla Milano
Assicurazioni S.p.A..
Su istanza di quest’ultima il contraddittorio era integrato, ex art.
140 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), nei confronti di Stefana Pintea Neculai, Mario Pardo

tragico incidente) e di Michele, Elena Francesca e Grazia Paola Pardo
(eredi di Salvatore Pardo, suocero della predetta).
Il tribunale — ritenuto che il decesso delle due trasportate, in
conseguenza dei plurimi impatti della teca cranica con il manto
stradale, era già maturato prima delle collisioni con i veicoli
sopraggiungenti (di cui dunque escludeva ogni rilevanza causale) ed
affermato altresì il concorso di colpa delle vittime, nella misura del
10%, per non aver esse allacciato la cinture di sicurezza —
condannava (per quel che ancora in questa sede interessa) Manuela
Pezzino e la sua compagnia assicuratrice, in solido, al pagamento, a
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della
relazione parentale, delle somme di: a) C 180.000 in favore del padre
della vittima primaria, Eugen Mihalache; b) C 260.000 in favore della
madre, Georgeta Mihalache; c) C 69.500 in favore della sorella,
Ramona Mihalache; oltre interessi compensativi del danno da ritardo,
detratti gli acconti già versati.
Rigettava la domanda di risarcimento a tal titolo avanzata anche
dal cognato della vittima, Daniel Bobeica, stante «l’assenza assoluta
non solo di prova, ma anche di allegazioni in ordine alla peculiarità
della stretta relazione affettiva intercorrente» con la vittima.
Escludeva inoltre potesse nella specie configurarsi una ipotesi di

mala gesti° impropria della società assicuratrice, rilevando che «la
pluralità dei soggetti coinvolti e delle parti lese nel sinistro … (aveva)
reso necessario, in ottemperanza del codice delle assicurazioni (arg.
ex art. 128 e 140), procedere ad accertamenti e verifiche di non
3

(rispettivamente madre e marito di Iuliana Ganea, altra vittima del

facile e rapida effettuazione al fine di individuare tutti i possibili
contraddittori».
2. Appellavano Luigi Erculeo, nella spiegata qualità, e la UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicuratrice dell’autovettura di
proprietà di Manuela Pezzino.

della esclusione dell’incidenza causale del successivo arrotamento del
corpo della vittima da parte dell’auto sopravveniente di proprietà di
Salvina Pistorio; del rigetto della domanda di risarcimento proposta
dal cognato Daniel Bobeica; della omessa personalizzazione del danno
non patrimoniale sofferto da ciascuno dei congiunti; del mancato
riconoscimento di una mala gesti° impropria.
La seconda lamentava invece omessa pronuncia in ordine alla
richiesta limitazione della propria responsabilità entro il massimale di
euro 774.685,35 e della mancata conseguente riduzione
proporzionale dei diritti dei danneggiati sino alla concorrenza della
somma assicurata.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha
rigettato l’appello principale e ha parzialmente accolto quello
incidentale, confermando pertanto la condanna di primo grado, salvo
limitare l’obbligo solidale a carico della UnipolSai fino alla concorrenza
del predetto massimale.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Luigi
Erculeo articolando cinque motivi, cui resiste, con separati
controricorsi, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nella duplice qualità
sopra indicata. Gli altri intimati non svolgono difese nella presente
sede di legittimità.
UnipolSai S.p.a. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod.
proc. civ..
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso (pagg. 17-30) Luigi Erculeo, nella
4

Il primo si doleva (per quel che ancora in questa sede rileva):

spiegata qualità, denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt.
2697, 2728, 2054 e 2055 cod. civ., 41 cod. pen., in relazione all’art.
360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., in punto di applicazione
dei principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova, per
avere, sostanzialmente, la Corte territoriale ritenuto gravante in capo

momento del passaggio della seconda vettura sul corpo della stessa,
pretendendo dall’attore la prova rigorosa di un fatto negativo,
anziché, come è più corretto, ritenere onerato il contenuto
assicuratore di detto veicolo, di fornire la prova liberatoria
dell’avvenuta morte della vittima, dal momento che ciò costituisce un
fatto impeditivo di cui è onerata la convenuta secondo il principio
generale fissato dall’art. 2697 cod. civ.».
La medesima censura (di violazione di legge) è anche
argomentata in base al rilievo che vi sarebbe in atti la prova
dell’efficienza causale dell’arrotannento nella determinazione della
morte della giovane donna.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della
sentenza ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per
violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e
116 cod. proc. civ., in quanto — in tesi — trattasi di «un tipico caso di
motivazione apparente, graficamente data, ma logicamente
insussistente perché tautologica, insufficiente e priva di riscontro
probatorio, limitatamente alla parte in cui omette

tout court di

motivare circa la presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla
Sig.ra Pezzino, ovvero dal Sig. Sofia, nonché in ordine alle ragioni per
le quali ha inteso disattendere le risultanze peritali dell’Ing. Motta,
elementi questi che, sia singolarmente presi, che unitariamente
valutati, forniscono la prova dell’esistenza in vita della vittima, prima
dell’investimento ad opera della Fiat Palio».
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione dei
5

a parte attrice l’onere di dimostrare l’esistenza in vita della vittima al

principi giurisprudenziali di riferimento in tema di mancato
riconoscimento della fattispecie della

mala gesti°

impropria,

censurabile ex art. 360 n. 3 (c.p.c.) quale errore di diritto sostanziale,
per quel che riguarda la posizione di … UnipolSai S.p.A. …
assicuratore della jeep di proprietà della Sig.ra Pezzino, per avere la

benché vi fosse ab initio la prova della manifesta responsabilità della
stessa e l’evidenza dell’incapienza del massimale, stante l’evento
catastrofale e la pluralità di aventi diritto».
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ancora violazione
degli articoli 2043 e 2059 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma
primo, num. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello
riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo a
Daniel Bobeica, cognato e convivente della vittima, pur essendo
risultato provato che questi avesse convissuto con la vittima sia in
Romania, nella medesima abitazione, che in Italia durante il breve
periodo di permanenza della ragazza, e avesse sviluppato con
quest’ultima un profondo sentimento di affetto ed amicizia.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce infine nullità della
sentenza ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per
violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e
116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di illustrare i
criteri logico giuridici utilizzati per ritenere adeguato al caso di specie
il quantum risarcitorio disposto nei confronti degli attori, nella misura
media del range tabellare previsto per il danno non patrimoniale da
morte, pur in presenza di specifiche allegazioni relative al caso
concreto, riconosciute dalla stessa Corte territoriale, che imponevano
una liquidazione prossima al limite massimo.
Lamenta

in

particolare che

la Corte di

merito ha

contraddittoriamente, da un lato, dato atto della grande sofferenza
del padre e del fatto che questi abbia iniziato a bere e dall’altro
6

Corte territoriale escluso la ricorrenza di una siffatta responsabilità

liquidato il danno dello stesso sofferto nell’importo di C 180.000, di
poco superiore alla metà di quanto previsto dalle tabelle.
6. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.
Il primo perché aspecifico; non si confronta, infatti, con la ratio
decidendi che non poggia sul rilievo della mancata prova della

sull’accertamento — in base ad una argomentata valutazione delle
prove raccolte e delle conclusioni del c.t. del P.M. — della esclusiva
efficacia causale dei plurimi impatti della teca cranica con il manto
stradale, conseguenti al ribaltamento dell’autovettura sulla quale
viaggiava la vittima.
Nella restante parte la censura si risolve in mere censure di
merito e nella sollecitazione di una nuova valutazione del materiale
istruttorio.
È palesemente infondato peraltro l’assunto secondo cui
l’inefficacia causale dell’arrotamento sarebbe fatto impeditivo da
provarsi da parte della convenuta; l’esistenza del nesso causale è, al
contrario, elemento costituivo della domanda di risarcimento danni ex
2043 cod. civ. e, come tale, deve essere provata da chi la propone.
7. Il secondo motivo (è inammissibile perché) propone censure di
merito, estrenee al tipo di vizio dedotto (error in procedendo).
7.1. La violazione dell’art. 132 num. 4 cod. proc. civ. si configura
soltanto nell’ipotesi in cui manchi del tutto una motivazione o quella
espressa risulti intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che
stanno alla base della decisione (v. ex aliis Cass. 25/02/2014, n.
4448; Cass. 08/01/2009, n. 161).
Nel caso di specie la motivazione c’è ed è tutt’altro che apparente,
essendo al contraria ben chiara ampiamente illustrata la ragione della
decisione sul punto adottata dai giudici d’appello.
7.2. Non vi è certo inosservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ..
7

efficacia causale del secondo urto ma, diversamente, e in positivo,

Varrà al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da
questa Corte, «per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è
necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento
della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in
contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per

espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non
doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando
sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua
iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere
officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il
dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere
al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta
violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice
abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza
di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale
attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è
rubricato alla “valutazione delle prove”» (Cass. Sez. U. 05/08/2016,
n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n.
21238).
È poi altrettanto pacifico in giurisprudenza che il principio del
libero convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., opera interamente sul
piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al
Giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità: la denuncia,
pertanto, di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. solo
apparentemente veicola un vizio di «violazione o falsa applicazione di
norme di diritto», traducendosi, invece, nella denuncia di «un errore
di fatto» che deve essere fatta valere attraverso il corretto
paradigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiti
consentiti dall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (cfr.
Cass. 12/10/2017, n. 23940; 17/06/2013, n. 15107; 05/09/2006, n.
8

realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo

19064; 20/06/2006, n.14267; 13/07/2004, n. 12912; 12/02/2004,
n. 2707), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei
fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass.

Sez. U.

27/12/1997, n. 13045; Cass. 28/03/2012, n. 5024; Cass.
07/01/2014, n. 91).

ragionamento decisorio sulla correttezza della valutazione del giudice
di merito in ordine materiale istruttorio raccolto, sulla base della mera
assertiva contrapposizione di valutazioni opposte a quelle espresse in
sentenza: ciò che tradisce l’attesa di una rinnovazione decisoria
comunque estranea alla funzione istituzionale del giudice di legittimità
(Cass. 28/03/2012, n. 5024; Cass. 07/01/2014, n. 91).
8. Anche il terzo motivo propone, inammissibilmente, una censura
di merito, comunque estranea al tipo di vizio dedotto

(error in

iudicando): non è rintracciabile, nella sentenza, l’applicazione di una
regula iuris difforme da quella richiamata; quel che si contesta è
piuttosto la ricognizione in fatto della (in)sussistenza dei presupposti
della invocata mala gestio impropria.
9. Lo stesso è a dirsi per il quarto motivo.
Nessun

error in iudicando

può ravvisarsi in sentenza con

riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno non
patrimoniale avanzata dal cognato della vittima primaria. Quel che si
contesta è, anche in questo caso, inammissibilmente, la valutazione
in fatto dell’assenza di prova di alcun legame affettivo particolare tale
da giustificare l’affermazione della sussistenza di un danno non
patrimoniale risarcibile da lesione del medesimo.
10. Anche il quinto motivo si risolve nella mera contestazione
della valutazione di merito: si censura l’omessa adeguata
valorizzazione dell’alcolismo del padre (quale effetto del grave dolore)
che è però questione certamente estranea ai tipi di vizio dedotto
(ancora 132 n. 4, 115 e 116) ma in realtà nemmeno sussumibile nel
9

7.3. Per il resto le doglianze investono l’esito globale del

nuovo paradigma del 360 n. 5 (comunque non dedotto) posto che la
circostanza è stata espressamente valutata dal primo giudice;
peraltro la questione non risulta specificamente riproposta in sede di
appello.
11. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la

controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da
dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 12.000 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso il 15/2/2018

10

conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della

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