Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4937 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LAGORARA GIORGIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA – Società con socio unico, soggetta all’attività di

direzione e coordionamento di Ferrovie dello Stato SpA in persona

dell’Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO

TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato CORBO NICOLA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

12.12.08, depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da C.S. contro la s.p.a.

Trenitalia, diretta al riconoscimento del diritto della lavoratrice al computo nella anzianità, con particolare riferimento all’istituto degli scatti di anzianità, del servizio prestato in base ad un contratto di formazione e lavoro, che era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato alla sua scadenza. La Corte di merito aderiva alla tesi interpretativa secondo cui la garanzia prevista dalla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, (recte, del D.L. n. 726 del 1984 convertito da detta legge) non è vincolante in relazione agli istituti previsti non già dalla legge ma, come nel caso degli scatti di anzianità, dalla contrattazione collettiva.

La C. ricorre per cassazione denunciando la violazione della già richiamata disposizione e dell’art. 12 preleggi. La società intimata resiste con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato sulla base del principio recentemente enunciato in materia dalla Sezioni unite di questa Corte, cui la questione interpretativa era stata rimessa al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza al riguardo manifestatosi.

Detto collegio, nell’ambito del suo magistero nomofilattico, ha enunciato i seguente principio: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità previsti da (…)” (Cass. S.U. 20074/2010).

Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso della dichiarazione della computabilità nell’anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità del contratto di formazione e lavoro e della condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio, incentrato su una questione di principio controversa su cui solo di recente sono intervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la computabilità nell’anzianità di servizio, ai fini degli scatti di anzianità, del contratto di formazione e lavoro e condanna la Trenitalia s.p.a. a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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