Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4937 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4937 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 15902/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
Agricola Olearia Archinà S.r.l., in persona del suo
legale rappresentante, Carbone Marisa, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Ascrea n. 18, presso lo Studio
dell’Avv. Gaetano Dell’Acqua, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 27/02/2013

- controrícorrente

avverso la sentenza n. 147/34/06 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 11 aprile
2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Massimo Bachetti, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 147/34/06, depositata in
data 11 aprile 2006, la CTR del Lazio, rigettato
l’appello proposto dall’Ufficio, confermava la
decisione della CTP di Roma n. 68/60/2003, che aveva
accolto il ricorso “cumulativo” proposto dalla
contribuente Agricola Olearia Archina’ S.r.l. contro
l’avviso di rettifica n. 861578/97 IVA 92 l’avviso di
rettifica “parziale” n. 621207/97 IVA 92 e l’avviso di
irrogazione di sanzioni n. 100590/97.
La CTR, in motivazione, spiegava che i fatti di cui al
PVC della G.d.F., dal quale erano originati gli avvisi
sub ludice,

“non sussistevano”. Secondo la CTR, ad es.,

“non trovavano alcun riscontro” la “mancanza di
registrazione di 70 fatture passive, ed altre

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udienza del 17 gennaio 2013 dal Consigliere Dott.

violazioni inerenti operazioni che sarebbero avvenute
con la ditta Cannone Nunzio, quale fornitrice d’olio”.
Anzi, secondo la CTR, la realtà delle operazioni era
provata dalla “emissione delle fatture”, oltreché dalla
“ammissione”

della

legale

rappresentante

della

contribuente “di aver pagato con assegni circolari”.

assoluzione

della

legale

rappresentante

della

ricorrente, perché il fatto non sussiste, pei medesimi
fatti, pur non facendo “stato”, poteva esser valutata,
atteso che l’Ufficio non aveva dato alcuna idonea prova
presuntiva. L’Ufficio, in realtà, secondo la CTR, si
era soltanto limitato, tra l’altro erroneamente, a
“ribadire” la validità della notifica dell’avviso di
rettifica, avvenuto a’ sensi dell’art. 60, comma l,
lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. La CTR,
infine, “nel merito”, evidenziava “la contraddizione ed
illogicità tra i due avvisi di accertamento” IVA 92.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009, la Corte,
con ordinanza in pari data, rinviava a nuovo ruolo, per
permettere l’acquisizione dei fascicoli del merito, in
ordine all’eccezione di giudicato sollevata dalla
contro ricorrente.
Alla successiva pubblica udienza del 26 maggio 2010, la
Corte, con ordinanza in pari data, su istanza della
contribuente, disponeva il rinvio a nuovo ruolo, per
consentire di usufruire del condono di cui all’art. 3,
3

Del resto, secondo la CTR, la penale sentenza di

comma 2 bis, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. in 1. 22
maggio 2010, n. 73.
Diritto

1. L’eccezione di giudicato è infondata, perché, in
atti, non risulta una sentenza definitiva che sia tra
identiche parti e che abbia identici

petitum e

causa

2.

Con il primo complesso motivo, l’Agenzia delle

Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 5, c.p.c. “per omessa motivazione su di un
punto decisivo della controversia”, oltreché, a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., “per violazione
di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 60
d.p.r.

600/73 in relazione all’art.

140 c.p.c.”.

L’Agenzia delle Entrate deduceva, a riguardo, che gli
avvisi di rettifica “parziale” n.

6212207/97 e

irrogazione sanzioni n. 100590/97, erano stati
correttamente notificati a’ sensi dell’art. 60, comma
l, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973, “rispettivamente
in data 16 ottobre 1997 e 6 ottobre 1997”, cosicché,
tenuto conto che il ricorso “cumulativo” era “stato
spedito per posta il 27 marzo 1998″, lo stesso era
tardivo, e, quindi, da dichiararsi inammissibile”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, la CTR, non
avrebbe in alcun spiegato perché le suddette notifiche
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fossero da ritenersi6-nvalide, limitandosi, in realtà,
“a svolgere apodittiche affermazioni sulla
illegittimità della notifica ex art. 60 d.p.r. 600/73
per contrasto con l’art. 140 c.p.c., applicabile nella
fattispecie non essendo nota all’Amministrazione la
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petendi.

sede della Società”. L’illustrazione del motivo,
terminava col quesito: “se la CTR abbia: a) omesso di
motivare la reiezione dell’eccezione di tardività della
notifica del ricorso relativamente agli avvisi
621207/97, 100590/97 notificati

ex

art. 60 d.p.r.

600/73 non avendo fornito alcun elemento per supportare
ex art. 140 c.p.c.

e conseguentemente inapplicabilità dell’art. 60 d.p.r.
600/73; b) abbia fatto nel contempo una erronea
applicazione dell’art. 60 d.p.r. 600/73 che costituisce
una norma speciale per la notifica degli atti tributari
(che disciplina la procedura da seguire in mancanza di
una sede individuata dal destinatario e dei possibili
consegnatari) a cui per espressa disposizione di legge
non è applicabile la normativa generale sulla notifica
degli atti giudiziari stabilita dal c.p.c.”.
Sotto il primo profilo, quello della denunciata omessa
motivazione in ordine alla questione della validità o
meno delle notifiche dell’avviso di rettifica
“parziale” e di irrogazione delle sanzioni, il motivo è
inammissibile. In effetti, ciò che l’Agenzia delle
Entrate censura, non è la mancanza di spiegazione circa
un fatto decisivo e controverso, appunto da farsi
valere a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 5, c.p.c.,
bensì di non aver la CTR giuridicamente motivato la
pronuncia di invalidità delle notificazioni in parola.
Vizio, questo, che, come noto, può esser denunciato non
autonomamente, bensì solo se costituisce un
iudicando o procedendo,

error in

da far valere a’ sensi

dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., tanto che, a’
5

l’interpretazione di inderogabilità

sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. la Corte, se
la pronuncia è conforme a diritto, deve limitarsi a
correggere o integrare la motivazione giuridicamente
sbagliata o mancante (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010;
Cass. sez. I n. 4178 del 2007).
Il motivo è inammissibile anche sotto il secondo

Entrate ha censurato la sentenza, a’ sensi dell’art.
360, coma l, n. 3, c.p.c., per aver, la CTR, ritenuto
inapplicabile AdAl’art. 60, coma l, lett. e), d.p.r.
n. 600 del 1973. E, ciò, per difetto di precisione e
autosufficienza del motivo stesso. In effetti, in
violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.,
dalla ricorrente Agenzia delle Entrate non è stato
riportato il contenuto della relata di notifica degli
avvisi, ciò che impedisce a questa Corte di apprezzare,
indipendentemente dal potere di scrutinio degli atti
processuali, la decisività dei fatti sui quali viene
fondato, da parte della CTR, il giudizio di invalidità
della notifica (Cass. sez. lav. n. 23420 del 2011;
Cass. sez. lav. n. 17424 del 2005).
3. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c. “per omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo
della controversia”. A riguardo, l’Agenzia delle
Entrate deduceva, dapprima, che, la “motivazione della
pronuncia in esame” si sarebbe unicamente limitata “ad
affermare la presenza di una contraddizione ed
illogicità tra i due avvisi, senza tuttavia
6

profilo, quello, cioè, per il quale l’Agenzia delle

esplicitarne le ragioni”, laddove, invece, la CTR
avrebbe dovuto procedere a verificare, singolarmente,
ciascun atto impositivo, per valutarne la legittimità,
anche perché, gli stessi, erano stati originati da
differenti PVC. In secondo luogo, l’Agenzia delle
Entrate evidenziava, con riferimento agli esiti del

analisi critica delle prove e dei fatti di quel
processo, limitandosi, invero, soltanto a riportare, ma
del tutto genericamente, che la conclusione del
giudizio penale era stata favorevole al legale
rappresentante della contribuente. L’illustrazione del
motivo, così terminava: “se la CTR sia incorsa nel
vizio di motivazione per essersi limitata ad affermare
la contraddittorietà fra i due avvisi di rettifica
senza esplicitarne le ragioni né procedere all’esame
del singolo atto impugnato, mentre l’atto emanato
dall’Ufficio è chiaro e puntuale nell’indicazione delle
poste rettificate, delle ragioni della rettifica e nei
presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano
l’adozione. Non può altresì fondarsi la legittimità
della decisione impugnata sul generico riferimento
all’esistenza di una sentenza penale di proscioglimento
senza esaminare la specifica incidenza delle
circostanze di fatto accertate sui presupposti di fatto
dell’avviso di rettifica”.
Il motivo è fondato, perché la CTR, innanzitutto, non
ha in alcun modo spiegato quali fossero, a suo avviso,
le contraddizioni contenute nei due avvisi, mancando,
invero, di analizzare la congruità di ciascun atto
7

giudicato penale, che la CTR non aveva svolto alcuna

impositivo (Cass. sez. trib. n. 12664 del 2012); e,
altresì, per non avere, la CTR, in alcun modo indicato
quali fatti accertati nel giudizio penale fossero utili
a definire la vicenda fiscale, e, oltreché, per non
avere evidenziato quali prove fossero state raccolte
nel rito penale, da convincerla a ritenere illegittimi

Cass. sez. trib. n. 12449 del 2001).
4. L’impugnata sentenza deve essere, quindi, cassata
con rinvio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di
eCil»St-

ricorso, accoglie il secondo irg rinvia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che,
nel decidere, dovrà uniformarsi ai principi sopra
statuiti, e, altresì, regolare le spese di ogni fase e
grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 17 gennaio 2013

i recuperi d’imposta (Cass. sez. trib. n. 516 del 2002;

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