Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4937 del 24/02/2021
Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 24/02/2021), n.4937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1968/2019 proposto da:
E.I., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra
Ballerini, giusta procura speciale a margine del ricorso per
cassazione ed elettivamente domiciliato in Roma, viale
dell’Università 11, presso lo studio dell’avvocato Benzi Emiliano;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta per legge;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 05/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
E.I., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Genova che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è limitato al diniego di protezione umanitaria;
col primo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 2 Cost. e art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in relazione all’art. 5 del T.U. Imm., nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e art. 19 T.U. Imm., per avere il tribunale rigettato la domanda solamente in ragione della giovane età del ricorrente e della mancanza di problemi di salute, senza considerare la sussistenza di condizioni di oggettiva vulnerabilità connesse alla situazione attuale della Nigeria;
il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, in quanto il tribunale non ha affatto pronunciato in base alle circostanze suindicate, quanto piuttosto per la riscontrata inesistenza di qualsiasi integrazione del richiedente nel territorio italiano;
col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 CEDU, artt. 5 e 19 T.U. Imm., per mancata applicazione del principio insito nella garanzia di non refoulement;
il motivo è inammissibile poichè completamente astratto dal contesto della causa, nella quale il tribunale, con affermazione non censurata, ha stabilito che la zona di provenienza del ricorrente, per quanto non esente da criticità, non risulta caratterizzata da una generalizzata situazione di minaccia alla vita o all’incolumità personale;
col terzo motivo infine il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 8 della CEDU e art. 30 Cost., sostenendo che il decreto sia stato adottato in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, stante l’esistenza di legami familiari in Italia;
il motivo è inammissibile perchè assertivo, non risultando che una simile condizione dia stata mai dedotta dinanzi al giudice del merito, e inoltre perchè non coerente con gli elementi valutativi della condizione di vulnerabilità quali discendenti dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 29549 del 2019.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021