Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4936 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

C.F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 247/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5/03/09, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

C.F.A. si rivolse al giudice del lavoro di Patti per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità – in godimento in base al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e quindi antecedente alla L. 12 giugno 1984, n. 222) – in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta L. n. 222, art. 1, comma 10.

Contro la sentenza con cui la domanda era stata accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, l’Inps proponeva appello.

La Corte di appello di Messina rigettava l’impugnazione, ritenendo sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, nel concorso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Riteneva in particolare sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità. Osservava che, del resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

L’INPS propone ricorso per cassazione, deducendo violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, e del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, osservando che, per l’inapplicabilità in via analogica dell’art. 1, comma 10.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato.

Infatti deve ritenersi errata l’affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l’importo della pensione di vecchiaia non possa essere minore di quello della pensione di invalidità; si tratta infatti di previsione valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità concesso L. n. 222, ex art. 1, comma 1 e segg. in pensione di vecchiaia (Cass. 17492/2010), così come solo nel caso di quest’altro tipo di trasformazione trova applicazione la regola, prevista dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 10, sulla computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa (Cass. 7.7.08 n. 18580, ribadita da Cass. 6.10.09 n. 21292; più in generale cfr. Cass., S.u., 19.5.04 n. 9492, la quale afferma il principio generale che è consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi).

Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte d’appello in diversa composizione), il quale, anche nella valutazione relativa alla sussistenza dell’interesse ad agire, si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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