Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4936 del 25/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 25/02/2020), n.4936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 18132-2019 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLA PERRONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 10764/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO
che, con atto in data 26/11/2018 (pervenuta in data 20/6/2019), denominato “istanza di correzione di errore materiale”, P.A. ha dedotto che, con ordinanza n. 10764/2015, la Corte di cassazione, dopo aver rigettato il ricorso proposto dallo stesso P. e compensate le spese di giudizio, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;
che l’istante ha altresì dedotto di esser stato ammesso, in relazione all’indicata fase processuale, al patrocinio a spese dello Stato in data 16/10/2013, senza che tale ammissione fosse mai stata revocata;
che in forza di detta pronuncia della Corte di cassazione, Equitalia Giustizia s.p.a., con avviso notificato in data 13/11/2018 ha invitato il P. al pagamento della somma di Euro 900,00 in applicazione del citato art. 13;
che, sul presupposto dell’infondatezza della pretesa avanzata da Equitalia Giustizia s.p.a. (in ragione della dedotta avvenuta ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato), l’istante ha invocato la Corte suprema di cassazione al fine di riesaminare il provvedimento di recupero crediti n. (OMISSIS) e per l’effetto annullare, in via di autotutela, il Mod. C numero registro recupero crediti (OMISSIS) del 5/10/2017 notificato il 13/11/2018, disponendo con effetto immediato lo sgravio delle somme ingiunte in pagamento;
considerato che l’istanza proposta, là dove intesa (conformemente all’intestazione dell’atto) alla stregua di una domanda di correzione di un errore materiale imputabile alla citata ordinanza n. 10764/2015 della Corte di cassazione, deve ritenersi inammissibile, siccome oggettivamente non diretta alla provocazione dell’emendamento di alcun errore materiale;
che, infatti, varrà osservare come il provvedimento emesso dalla Corte di cassazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, non sia destinato a fornire alcuna attestazione in ordine alla debenza sostanziale del doppio contributo da parte dell’impugnante, bensì unicamente a dare atto, sul mero piano formale e astratto, della sussistenza dei presupposti processuali per l’eventuale debenza di detto doppio contributo nei casi in cui lo stesso sia in concreto dovuto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 24/10/2018, Rv. 651141 – 01);
che, pertanto – ferma ogni ulteriore e opportuna verifica in ordine all’effettiva debenza sostanziale di detto doppio contributo nelle competenti sedi esecutive – l’istanza in esame deve ritenersi inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020