Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4936 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 02/03/2018, (ud. 16/01/2018, dep.02/03/2018),  n. 4936

Fatto

Con atto di citazione del 29 agosto 2011 C.E. conveniva in giudizio la Assicurazioni Generali (oggi Generali Italia) S.p.A., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, innanzi al Giudice di Pace di Padova domandando il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il (OMISSIS) e causato da veicolo che era stato precedentemente oggetto di furto.

Nel costituirsi in giudizio la Generali Italia chiedeva preliminarmente di dichiarare l’improponibilità della domanda attorea a norma dell’art. 287 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Con la sentenza n. 816 del 26 giugno 2012 il Giudice di Pace di Padova dichiarava improponibile la domanda della C.: rilevava che l’attrice non aveva provveduto a chiedere il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ma, in data 23 febbraio 2011, aveva inviato la lettera soltanto alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La C. proponeva appello avverso la decisione deducendo che la CONSAP aveva trasmesso la richiesta risarcitoria all’impresa designata Generali Italia, la quale aveva successivamente richiesto informazioni sul sinistro, e sostenendo che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 287 del Codice delle assicurazioni private era stato quindi soddisfatto con un meccanismo equipollente, idoneo a consentire all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare un’offerta ante causam.

Generali Italia proponeva appello incidentale condizionato.

Con sentenza n. 786 del 13 marzo 2005, il Tribunale di Padova rigettava l’appello di C.E. e la condannava a rifondere all’appellata le spese del giudizio.

Avverso tale decisione la C. propone ricorso per cassazione basato su un unico articolato motivo; resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) dell’art. 287 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ratione temporis vigente ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5) per avere il Giudice d’appello confermato la statuizione di improponibilità della domanda omettendo di considerare che la richiesta risarcitoria era comunque pervenuta alle Assicurazioni Generali (e da questa era stata presa in carico) e per avere, quindi, dato alla succitata norma un’interpretazione letterale avulsa dalla sua ratio.

In particolare, la C. sostiene che la propria istanza di risarcimento del danno era stata sì indirizzata alla sola CONSAP, ma che quest’ultima l’aveva poi trasmessa all’impresa designata, risultando così raggiunto lo scopo del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 287 e, cioè, di consentire all’assicuratore di compiere la “procedura di risarcimento” ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.

2. Giova premettere che si applica alla fattispecie l’art. 287, comma 1, primo periodo, del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, art. 1, comma 210, il quale recitava: “Nelle ipotesi previste dall’art. 283, comma 1, lett. a), b), d), d-bis) e d-ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

La Corte Costituzionale – più volte investita del giudizio sulla disposizione che prevede(va) l’obbligo di comunicare la richiesta risarcitoria del danneggiato (dalla quale decorre il termine dilatorio per l’esperibilità dell’azione giudiziaria) cumulativamente all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale del “meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria” (Corte Cost., ordinanza n. 73 del 28/03/2012; Corte Cost., ordinanza n. 157 del 21/06/2013; Corte Cost., ordinanza n. 180 del 18/06/2014).

Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 287 – al pari dell’art. 145 Codice delle assicurazioni private – ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte Cost., sentenza n. 111 del 3 maggio 2012): lo scopo perseguito dal legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.

Infatti, in coerenza con tale ratio legis, questa Corte ha già statuito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all’assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta” (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) – sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione). Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se l’improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un’offerta volta a prevenire la controversia (è questo il caso esaminato, ad esempio, da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01).

La ricorrente individua correttamente la ratio legis del menzionato art. 287, ma – nella propria ricostruzione – oblitera completamente il requisito formale, costituito dalla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’assicurazione tenuta al risarcimento.

Affinchè l’assicuratore proceda con le attività prescritte dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni private ed entro i termini stabiliti dallo stessa disposizione, occorre, infatti, che il danneggiato formuli una richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa designata di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 286 (già L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19), la quale “non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nè dell’ente gestore Consap Spa” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015, Rv. 633963-01).

Eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere “sanate” dalla collaborazione tra le parti; tuttavia, una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall’assicuratore non può sortire l’effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, nè quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 del Codice delle assicurazioni private.

Nel caso di specie, il giudice di merito (al quale non può addebitarsi – come invece fa la ricorrente – l’omesso esame di circostanze, dato che il Tribunale ha tenuto in considerazione anche la missiva inviata alla danneggiata dalla società incaricata da Generali Italia della liquidazione dei sinistri, che prova la consapevolezza dell’assicuratore circa la pretesa della C. ma non già la corretta individuazione della compagnia tenuta al risarcimento) ha accertato l’inesistenza di una qualsivoglia richiesta di risarcimento inviata con lettera raccomandata alla Assicurazioni Generali (la circostanza è confermata dalla stessa ricorrente) e ha conseguentemente – e correttamente – ritenuto irrilevante che l’istanza spedita alla CONSAP sia comunque pervenuta aliunde alla compagnia assicuratrice.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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