Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4935 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.M.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA POLLI, giusta

delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4831/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11/06/08, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

e presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

T.M.L., ricorrente in primo grado quale procuratrice speciale di T.E.G. al fine di ottenere gli accessori di un trattamento pensionistico corrisposto in ritardo dall’Inps, appellava, nella medesima qualità, la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata l’11.5.2009, ricordato che il ricorso era stato rigettato per la mancata produzione della traduzione della procura speciale che legittimerebbe la T. a stare in giudizio per l’altro soggetto e anche per il fatto che la medesima T. aveva rilasciato la procura al difensore in nome proprio, rigettava l’impugnazione (salvo che in materia di spese), osservando che continuava a sussistere la prima ragione ostativa indicata dal giudice di primo grado, visto che la parte interessata non aveva ottemperato all’ordine di provvedere alla traduzione del documento in questione, e che, inoltre, l’impugnazione doveva essere comunque essere rigettata perchè l’appellante non aveva mosso nessuna censura alla seconda delle ragioni della decisione di primo grado.

T.M.L. ricorre per cassazione ora nella qualità di erede di ” T.E.G.”.

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 112 e 345 c.p.c.. Si lamenta che sia stato dato rilievo a una carenza nullità per carenza di traduzione che non era stata opposta tempestivamente in primo grado.

L’Inps si è limitato a depositare procura ai suoi difensori.

Il ricorso risulta palesemente inammissibile sia per la mancata formulazione del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile vallone temporis, sia per la mancata impugnazione della concorrente ratio decidendi relativa alla mancata formulazione di un motivo di appello relativo alla ragione di mancato accoglimento del ricorso inerente alla inidonea formulazione della procura al difensore.

Nulla per le spese poichè l’inps concretamente non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso: nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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