Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4935 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20358/2012 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, P.I. (OMISSIS), QUALE

SUCCESSORE EX LEGE DELL’INPDAP, E A SUA VOLTA QUALE SUCCESSORE DI

SCIP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

ME.SE., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Fiorentino Giuseppe difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Di Lorenzo Angelo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Caramanti Roberto difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 20/9/2007, giudicando sulla domanda avanzata da Me.Se. + altri 38, per come analiticamente in intestazione, disapplicata la relazione dell’Agenzia del Territorio, accertò che il prezzo di opzione relativo agli immobili di proprietà dell’INPDAP e posti in vendita per effetto del D.L. n. 351 del 2001, convertito nella L. n. 210 del 2001, era di Euro 1.253,17 al mq per le abitazioni e di Euro 1.262,46 al mq per le autorimesse, compensando per la metà le spese di causa, per il residuo poste a carico del convenuto INPDAP.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 31/1/2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensò per intero le spese legali, confermando nel resto.

Avverso quest’ultima decisione ricorre per cassazione l’INPS, subentrato per legge all’INPDAP.

Non hanno svolto difese Me.Se., G.A., A.F., V.V., A.G., R.S., F.S., B.M., O.L., G.G., P.G., C.M., G.A. e D.S.A.: Gli altri primigenei attori resistono con controricorso, ulteriormente corroborato da memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con le due doglianze poste a corredo del ricorso, correlate ed osmotiche, l’istituto ricorrente prospetta violazione dell’art. 3 del citato D.L., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Secondo la prospettazione impugnatoria, pur rispettato il riparto giurisdizionale in materia fissato dalle S.U. di questa Corte, nel caso di specie si era venuta a delineare una situazione di evidente disparità di trattamento, stante che per altri immobili siti nella stessa città, aventi caratteristiche e collocazione centrale assimilabile, il competente TAR, adito dagli inquilini, quali portatori di legittimo interesse al corretto svolgimento della procedura, sulla scorta della svolta CTU, aveva fissato in Euro 1.992,00 nel 2001 e in Euro 2.162,00 nel 2002 il valore degli alloggi a mq.

La Corte territoriale era incorsa in contraddizione: pur riconosciuti come di pregio gli immobili, era stato operato un abbattimento di 35/99, da ritenersi ingiustificato. Non aveva senso, infatti, apprezzare come fattore di degrado il tempo trascorso dalla costruzione in relazione ad edifici posti in zona centrale, nei cui confronti il passare del tempo doveva considerarsi fonte di aumento del loro valore piuttosto che di riduzione.

Inoltre, continua il ricorrente, a mente del citato art. 3, comma 13, gli immobili versanti in stato di degrado non possono essere qualificati come di pregio, necessitando d’interventi di risanamento che abbatterebbero il prezzo del 35%.

Il ricorso è infondato.

Dispone il comma 13 dell’articolo citato: “Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell’Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell’Agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia”.

In primo luogo deve osservarsi che l’Ente ricorrente non ha espressamente dedotto che gli immobili per cui è causa risultino essere stati classificati come di pregio ai sensi della disposizione di cui sopra.

Una tale formale classificazione deve considerarsi, infatti, condizione necessaria per l’assegnazione della qualifica. Classificazione, peraltro, smentita espressamente dai resistenti.

Da ciò deriva che l’asserto del CTU, sulla scorta di criteri soggettivi estranei alla previsione normativa, secondo la quale si tratterebbe di edifici di pregio, deve ritenersi ininfluente.

Inoltre, deve escludersi la sussistenza d’incongruenza motivazionale. Invero, senza che avesse assunto significato la vetustà in sè dei fabbricati, il cattivo stato di conservazione dei medesimi aveva indotto la competente Agenzia del territorio a decurtare del 35% la stima, in aderenza alle conclusioni della perizia di stima dalla medesima effettuata (dettagliata allegazione dei resistenti non espressamente contrastata).

S’impone, ciò premesso, il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore e della natura della causa, nonchè delle attività svolte, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti, che liquida nella complessiva somma di Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA