Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4935 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4935 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

PU

SENTENZA

sul ricorso 24376-2015 proposto da:
CAMPAGNA

VICTOR

ATTILIO,

CAMPAGNA

PAOLO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO
LIPANI, rappresentati e difesi dagli avvocati ARMANDO
SIMONATI giusta procura speciale in calce al ricorso,
2018
104

MASSIMILIANO GAMBA giusta procura speciale in calce
alla memoria di costituzione;
– ricorrenti contro

PARRAVICINI MICHELE, elettivamente domiciliato in

1

Data pubblicazione: 02/03/2018

ROMA, VIA BASILE ERNESTO 9, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ROMANO CHIAVERINI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MICHELE PARRAVICINI difensore
di sé medesimo;
CONDOMINIO

I

PLATANI

in

persona

del

suo

ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANPAOLO DI PIETTO giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1042/2015 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE
GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità de ricorso;
udito l’Avvocato GIANPAOLO DI PIETRO;
udito l’Avvocato MARIO ROMANO CHIAVERINI per delega;

2

Amministratore, Dott. ROBERTO CANESI, domiciliato in

RILEVATO CHE:

1.11 Tribunale di Como – decidendo sul ricorso proposto dal
Condominio I Platani di via Posero 1, Campione d’Italia nei
confronti dei Victor Attilio Campagna e di Paolo Campagna, nonché
dell’Associazione non riconosciuta S.M.A. (Società Medicina
Alternativa) – con ordinanza 1/2/2013, emessa ai sensi dell’art.

ricorrente di due atti pubblici di donazione (intercorsi
rispettivamente: uno, in data 26/3/2012, tra Victor Attilio
Campagna e Paolo Campagna; e l’altro, in data 24/5/2012 tra
quest’ultimo e l’Associazione SMA), aventi entrambi ad oggetto
l’immobile sito in Campione d’Italia, via Posero 1.

2. Avverso l’ordinanza dichiarativa di revocatoria ordinaria
emessa dal Tribunale di Como proponevano appello i Campagna,
articolando doglianze in via preliminare e di merito.
Precisamente, gli appellanti:
-in via preliminare, chiedevano di essere rimessi in termini,
ex art. 153 comma 2 c.p.c., per proporre appello, sul presupposto
che il ricorso introduttivo del giudizio non sarebbe stato
regolarmente notificato né a loro e neppure all’associazione SMA; e
proponevano istanza di querela di falso sul presupposto che la
nullità delle predette notifiche non era stata sanata dalla
costituzione in giudizio da parte dell’avv. Parravicini, in quanto le
firme apposte sul mandato difensivo erano false;
-nel merito, deducevano l’infondatezza dell’azione revocatoria
ordinaria, esperita dal Condominio, per insussistenza dei
presupposti e, in particolare, per insussistenza del credito azionato
dal Condominio ricorrente.

3.

Nel giudizio di appello si costituiva il Condominio,

chiedendo il rigetto dell’appello, ed interveniva volontariamente, ai
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702 bis c.p.c., dichiarava l’inefficacia nei confronti del condominio

sensi dell’art. 105 c.p.c., l’avv. Michele Parravicini, contestando
tutto quanto dedotto dagli appellanti.

4. La Corte di appello di Milano, con la impugnata sentenza,
emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dichiarava l’appello
inammissibile, in quanto proposto fuori termine.

ricorso Victor Attilio e Paolo Campagna, che, ammessi al gratuito
patrocinio in forza di delibera 17/9/2015 del Consiglio dell’Ordine di
Milano, articolavano sostanzialmente due motivi di doglianza:
– nel primo deducevano violazione dell’art. 160 c.p.c. in punto
di ritenuta ritualità della notifica ad essi effettuata del ricorso
proposto dal Condominio ex art. 702 bis c.p.c.; mentre
– nel secondo deducevano la nullità dell’ordinanza di
revocatoria ordinaria, emessa dal Tribunale di Como ai sensi
dell’art. 702 ter comma 5 c.p.c. in data 1/2/2013 (e pubblicata il
4/2/2014) e del relativo procedimento sommario, ex art. 161 e 102
c.p.c., essendosi quest’ultimo svolto, secondo la prospettazione dei
ricorrenti, senza la partecipazione del litisconsorte necessario
Associazione non riconosciuta SMA.

6. Anche nel giudizio di legittimità si costituiva il Condominio
ed interveniva l’avv. Parravicini.
Il Condominio, in via preliminare, eccepiva la nullità della
notifica del ricorso e comunque l’inammissibilità dello stesso;
mentre, nel merito, chiedeva il rigetto dello stesso.
D’altra parte,

l’interveniente avv.

Michele Parravicini,

ribadendo quanto già dedotto in sede di intervento nel giudizio di
appello, deduceva che i Campagna erano a conoscenza del giudizio
di revocatoria (con conseguente tardività dell’appello dagli stessi
proposto avverso l’ordinanza che quel giudizio aveva definito) e,
riservandosi di presentare denuncia querela nei confronti dei
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5.Avverso la sentenza della Corte territoriale proponevano

ricorrenti per le affermazioni ingiuriose e diffamatorie (contenute
nell’atto di citazione in appello e riproposte in sede di ricorso),
sollevava dubbi sulla legittimità dell’intervenuta ammissione dei
ricorrenti al gratuito patrocinio a spese dello stato (in particolare,
alla luce dello stato patrimoniale svizzero di Paolo Campagna, che
era stato allegato alla comparsa di costituzione nel procedimento

7. In vista dell’odierna adunanza, i ricorrenti si costituivano a
mezzo di nuovo difensore avv. Massimiliano Gamba, ribadendo
che: a) il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 702 bis,
proposto in primo grado dal Condominio, non era mai stato ad essi
notificato e che la nullità dell’atto non poteva essere considerata
sanata dalla apparente costituzione dell’avv. Parravicini; b) il
suddetto ricorso non era mai stato notificato neppure alla
Associazione SMA, con la conseguenza che il procedimento di
revocatoria si era svolto in assenza di un litisconsorte necessario.
Il nuovo difensore costituito, avv. Massimiliano Gamba,
presentava istanza di liquidazione del compenso, facendo presente
che i propri assistiti erano stati ammessi al gratuito patrocinio a
spese dello Stato.

RITENUTO CHE

1.L’eccezione di nullità della notifica del ricorso, formulata in
via preliminare dal Condominio convenuto (p.31), non è fondata.
Vero che il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità è
stato notificato al Condominio, in Piazza Indipendenza n. 1 di
Campione d’Italia, e cioè presso il procuratore costituito avv.
Michele Canesi e presso lo studio di detto legale, quale domicilio
eletto; mentre dalla disamina del mandato alle liti in calce alla
comparsa di costituzione in appello – che era stata depositata
nell’interesse del Condominio in data 28/11/2014 – risulta che
5

sommario di cognizione ex art. 702 bis).

quest’ultimo aveva eletto domicilio presso lo studio (sito in Milano
viale Piceno 36) dell’avvocato Guya Fossa.
Ma è anche vero che gli avvocati Michele Canesi e Guya Fossa
sono codifensori del Condominio e il ricorso risulta essere stato
notificato per via telematica all’avvocato Guya Fossa. Tanto basta
per ritenere l’attività notificatoria inficiata da nullità, che è rimasta
tuttavia sanata per effetto dell’intervenuta costituzione. Il tutto in

2.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Al riguardo, si rileva che, a norma del combinato disposto di
cui all’art. 366 comma 1 n. 3 e 366 comma 1 n. 6 c.p.c., il ricorso
deve contenere, per l’appunto a pena di inammissibilità,
l’esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica indicazione
degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.
Entrambi i suddetti requisiti non si rinvengono nel ricorso
introduttivo del presente giudizio di legittimità.
Sotto il primo profilo, si rileva che i ricorrenti si sono
sostanzialmente limitati a dare atto dell’avvenuta definizione del
giudizio promosso dal Condominio, ponendo questa Corte nella
condizione di dover ricorrere ad altre fonti per comprendere: sia
l’origine e l’oggetto della controversia, lo svolgimento del processo
e le posizioni assunte dalle parti; sia il motivo per il quale il ricorso
sia stato notificato anche all’avvocato Parravicini.
Quanto poi al requisito di cui al n. 6, si osserva che i
ricorrenti hanno fatto riferimento a documenti, ma, non hanno
tuttavia indicato dove detti documenti possono essere individuati
nel fascicolo processuale e neppure hanno richiamato
espressamente i documenti oggetti di riferimento, trascrivendone il
contenuto (sia pure per estratto) come pur avrebbe dovuto in
conformità ai principi affermati da ormai consolidata giurisprudenza
di legittimità.

6

conformità a consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Occorre qui ribadire che il ricorso in cassazione deve
contenere in sé tutti gli elementi idonei alla decisione della causa
senza che essi in sede di legittimità debbano essere attinti dalla
documentazione versata nei giudizi di merito. In altri termini il
ricorrente, nell’esporre la propria critica alla sentenza impugnata ove ritenga necessario il riferimento ad indicazioni, difese, prove,
contenute negli atti e nei documenti dei precedenti giudizi di merito

esporne direttamente il contenuto o in alternativa deve indicare con
precisione la sede processuale nella quale detti atti o documenti si
trovano.

3. Il ricorso, oltre che inammissibile, è comunque infondato.
Invero, i ricorrenti sostanzialmente deducono che il ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. non sarebbe mai stato notificato né ad essi e
neppure alla S.M.A.. E che il giudizio sarebbe proseguito attraverso
la costituzione dell’avvocato Michele Parravicini del Foro di Como, il
quale avrebbe provveduto

sua sponte

a depositare in data

10/01/2013 una memoria di comparsa in loro favore, senza aver
mai da loro ricevuto formale incarico e/o mandato alle liti.
Senonché, in senso contrario, è dirimente il fatto che nel
fascicolo processuale – al quale questa Corte accede in ragione
della natura dell’eccezione sollevata – si rinvengono, tra gli altri, i
seguenti atti e documenti:
– comunicazione della Polizia comunale di Chiasso,
interessata per via di assistenza giudiziaria internazionale, dalla
quale risulta che in data 31 ottobre 2012 “si è provveduto al
recapito degli atti in oggetto ed i signori Campagna si sono rifiutati
di ritirare la documentazione a loro destinata”;

verbale

dell’assemblea

condominiale

26/3/2013

(sottoscritto da Paolo Campagna), dal quale risulta che: a) l’avv.
Parravicini ha partecipato (indicato quale delegato di Campagna
Paolo – SMA e di Campagna V.A) all’assemblea del 26/3/2013 del
7

– non può limitarsi a fare rinvio a tali atti o documenti, ma deve

Condominio i Platani anche al fine di trovare una soluzione
conciliativa e, quindi, chiudere 9 vertenze tra i condomini Paolo e
Victor Campagna e l’Associazione SMA, da un lato, ed il
Condominio dall’altra; b) tra dette 9 vertenze, vi era anche il
giudizio di revocatoria, svoltosi davanti al Tribunale di Como e
definito con l’ordinanza ex 702 bis c.p.c. sopra richiamata. Peraltro
al controricorso l’avv. Parravicini ha allegato documentazione (in

patrimoniale svizzero di Paolo Campagna), che, in considerazione
del suo contenuto, non può che essere stata allo stesso consegnata
dal cliente;
– delibere di ammissione al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato, emesse dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Milano in data 29/11/2013, dalle quali risulta che entrambi gli
odierni ricorrenti avevano richiesto di essere ammessi al gratuito
patrocinio con riferimento alla “causa: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
(r.g. 2012/3462) contro domanda revocatoria Condominio I Platani
Campione d’Italia”.
In definitiva, contrariamente a quanto affermato dagli odierni
ricorrenti, risulta per tabulas che: a) il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, è stato
agli stessi regolarmente notificato (quanto alla SMA, si rileva che
dalla sentenza impugnata risulta che Paolo e Victor Campagna
erano rispettivamente presidente e vice presidente
dell’Associazione, oltre che unici componenti del Consiglio direttivo;
mentre non risulta che la SMA avesse una propria autonoma
personalità giuridica e sia stata parte del giudizio di merito); b)
pertanto, gli odierni ricorrenti erano ab origine a conoscenza del
procedimento, del quale, dunque, contrariamente a quanto dagli
stessi affermato (ricorso, p. 2), non sono venuti a conoscenza “a
seguito di ispezione condotta sui registri di conservatoria del
catasto”.

8

particolare, permessi svizzeri di entrambi i ricorrenti e stato

Ne consegue ulteriormente che l’atto di appello notificato in
data 28/6/2014 (avverso l’ordinanza che era stata pubblicata il
4/2/2013) è stato correttamente dichiarato tardivo (e quindi
inammissibile) dalla Corte territoriale; e che gli odierni ricorrenti
con colpa grave hanno introdotto il presente giudizio di legittimità.

3. Per le ragioni che precedono: il ricorso deve essere

ammissione al gratuito patrocinio deve essere revocata ex art. 136
T.U. sulle Spese di Giustizia; ed i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalle
controparti e liquidate nella misura indicata in dispositivo, nonché
al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure
indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile e comunque infondato il ricorso.
Revoca l’ammissione dei ricorrenti al beneficio del patrimonio a
spese dello Stato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, spese che liquida, per ciascuna delle due parti
controricorrente, in euro 8.000, per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.

9

dichiarato inammissibile e comunque infondato; l’intervenuta

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 16
gennaio

Pasquale

sore
lanniti

Il Presidente
Anelo Spiri

Il Consiglier

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