Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4934 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 264/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
18/02/09, depositata il 05/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2310 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Giovarmi Gentile, (delega avv. Roberto Pessi),
difensore della ricorrente che ha chiesto l’estinzione per cessata
materia del contendere;
e presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.
Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta da A. A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti dall’1.2.2001 fino al 31.5.2001 con riferimento ad “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”.
A seguito di appello della lavoratrice, la Corte d’Appello de L’Aquila accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità del termine finale apposto al primo dei suindicati contratti in questione e ancora in essere il rapporto relativo, nonchè condannando l’appellata alla riammissione in servizio del lavoratore e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno 14.1.2003 della messa in mora della creditrice della prestazione lavorativa (identificato con quello della promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione), detratto l’aliunde perceptitm risultante dalla documentazione in atti.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L’intimata non si è costituita.
Successivamente la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione conclusa in sede sindacale e memoria con cui ha evidenziato il conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento con compensazione delle spese.
Deve osservarsi che con il prodotto verbale di conciliazione in data 22.11.2010 le parti hanno definito esaurientemente la controversia dedotta in giudizio, con la previsione in particolare della rinuncia della lavoratrice alle domande proposte e della assunzione della stessa a tempo indeterminato con anzianità decorrente dalla data della già intervenuta sua riammissione in servizio.
In mancanza di una rituale rinuncia al ricorso per cassazione della società ricorrente, la definizione in sede stragiudiziale della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e di conseguenza la dichiarazione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse.
Nel rispetto della volontà delle parti espressa in sede di conciliazione, si mantiene ferma la regolazione delle spese dei gradi di merito, così come disposta nella sentenza impugnata, mentre le spese del giudizio di cassazione sono compensate, come richiesto dalla stessa ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione e conferma per i gradi di merito la regolazione delle spese di cui alla sentenza d’appello.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011