Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4934 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 25/02/2020), n.4934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31010-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PUZO;

– ricorrente –

contro

B.L., B.S., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 3, presso lo studio

dell’avvocato VITO SOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANIELLO CAPUANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 280/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 13/3/2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da B.S., B.L. e F.G., ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione concluso dai ricorrenti (in qualità di locatori) con S.N. (e, per successione a titolo particolare, con A.L.), per inadempimento di quest’ultimo, con l’adozione delle conseguenti statuizione restitutorie e risarcitorie;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessa l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’ A. (non essendo mai stato tempestivamente eccepito il mancato espletamento del tentativo di conciliazione imposto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5), ha sottolineato la correttezza della sentenza emessa dal primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto l’avvenuta dimostrazione dell’inadempimento del conduttore in relazione al pagamento dei canoni di locazione dovuti e, correlativamente, della mancata prova degli asseriti inadempimenti contestati ai locatori;

che, avverso la sentenza d’appello, A.L. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che B.S., B.L. e F.G., resistono con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’ A. nel corso del giudizio, non avvedendosi dell’avvenuta tempestiva proposizione di tale eccezione da parte dell’odierno ricorrente in sede di costituzione in giudizio;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6, (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, anche per quelli previsti dalla stessa Disp. normativa, nn. 3 e 4), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

che è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4, (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’ A. nel corso del giudizio, non avvedendosi dell’avvenuta tempestiva proposizione di tale eccezione da parte dell’odierno ricorrente in sede di costituzione in giudizio, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti processuali (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che varrà per altro verso rilevare come il ricorrente abbia del tutto omesso di farsi carico della motivazione della sentenza impugnata là dove ha espressamente evidenziato come, nella memoria difensiva in funzione del mutamento del rito alla data del 14 luglio 2014, non si fosse eccepito il mancato esperimento della procedura conciliativa, con la conseguente inammissibilità dell’odierna doglianza anche in relazione alla mancata censura della motivazione della sentenza impugnata;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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