Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4934 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4934 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 21942-2015 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del
Direttore Centrale Prestazioni dott. LUIGI
SORRENTINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LETIZIA CRIPPA giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 02/03/2018

MIRABELLA

PATRIZIA,

MIRABELLA NUNZIA LOREDANA,

LOREFICE MARIA, considerate domiciliate ex lege in
ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati
MARIA MASCIA SCALIA, DOMENICO SCALIA giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, FERRARA GIOVANNI,
MESSINA CARMELO, AMATO ALESSANDRO, GENERALI ITALIA
SPA (GIA’ ASSITALIA LE ASICURAZIONI D’ITALIA SPA,GIA’
INA);
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

1139/2014

della

CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE
GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l’Avvocato MARIA MASCIA SCALIA;

.

RILEVATO CHE

1.In data 2/12/1997 si verificava un incidente stradale, sulla
ss 194 Ragusa-Catania, ad esito del quale Vincenzo Mirabello – che
viaggiava a bordo dell’autocarro Fiat Iveco, di proprietà del datore
di lavoro Giovanni Ferrara, assicurato presso la Reale Mutua e
condotto da Messina Carmelo – perdeva la vita. L’incidente si

Fiat Iveco di un autocarro Fiat, di proprietà di Amato Alessandro ed
assicurato con ma Assitalia (poi Assitalia spa ed infine Generali
Italia spa), che era stato lasciato in parcheggio dallo stesso Amato
sul lato destro della strada.

2. Dal sinistro scaturivano tre distinti procedimenti davanti al
Tribunale civile di Catania:
– il primo – introdotto da Maria Lorefice, in proprio e quale
madre esercente la potestà sulle figlie all’epoca minorenni, nei
confronti del Ferrara, del Messina, dell’Amato e di Assitalia – al fine
di ottenere il risarcimento dei danni, morali e materiali, sofferti per
effetto della morte del proprio congiunto;
– il secondo – introdotto dal Ferrara nei confronti di Amato e
di Assitalia – al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati
nel sinistro dal proprio autocarro; ed
– il terzo – introdotto dallo stesso Ferrara nei confronti, oltre
che dell’Amato, anche della Reale Mutua e della Assitalia – al fine di
ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni
derivati dal sinistro, in tesi attorea ascrivibile all’esclusiva
responsabilità dell’Amato.

3.

L’I.N.A.I.L.

si

costituiva

nel

primo

dei

suddetti

procedimento con atto depositato il 11/4/2006. In detto atto
l’istituto – dopo aver premesso di agire per il rimborso delle somme
erogate agli eredi Mirabella, in dipendenza del sinistro ed a titolo di
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verificava per effetto del tamponamento ad opera dell’autocarro

indennizzo per infortunio sul lavoro, per un importo pari ad oltre
241 mila euro – chiedeva:
a) in via principale, dichiararsi che la responsabilità del
sinistro era del solo Amato, con conseguente condanna di
quest’ultimo, in solido con Assitalia (poi Generali Italia s.p.a.), al
rimborso di detta somma (o della diversa somma ritenuta di
giustizia), oltre accessori;

responsabilità

concorrente

del

Messina,

la

condanna

di

quest’ultimo, in solido con il Ferrara e la Reale Mutua, al
pagamento della somma di euro 214.606,35, sempre oltre
accessori.
L’istituto interveniente allegava documentazione dalla quale
risultava l’avvenuta erogazione di detta somma agli eredi Mirabella,
a titolo di indennizzo per l’infortunio mortale sul lavoro occorso al
congiunto Vincenzo Mirabella.

4. I tre procedimenti venivano riuniti e, quindi, decisi dal
Tribunale di Catania che, con sentenza n. 2143/2007, per quanto
qui rileva:
– dichiarava inammissibile l’intervento di I.N.A.I.L. perché
depositato successivamente alla precisazione delle conclusioni dalle
parti costituite (e, quindi, in violazione dell’art. 268 c.p.c.);
– riteneva che il sinistro si era verificato nella misura del 50%
per responsabilità dell’Amato e nella residua misura del 50% per
responsabilità del Messina;
-condannava in solido il Ferrara, il Messina, l’Amato e le due
compagnie assicuratrici a corrispondere alla Lorefice (in proprio e
nella suddetta qualità), a titolo di risarcimento dei danni,
patrimoniali e non, conseguenti alla morte del loro congiunto, la
somma di euro 690.326,00 (di cui 280.326 a titolo di danno
patrimoniale), oltre accessori e spese processuali.

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b) in via subordinata, nel caso in cui fosse accertata la

5. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva
appello principale l’I.N.A.I.L., deducendo la tempestività del proprio
intervento e ribadendo nel merito le domande proposte in via
principale e in via subordinata.
In sintesi, secondo la tesi dell’Istituto, poiché il Tribunale
aveva liquidato l’importo di euro 280.326,00 per il pregiudizio
patrimoniale derivato ai familiari superstiti a causa del decesso del

importo, liquidato secondo i criteri civilistici, le somme corrisposte
dall’ente previdenziale a titolo di danno patrimoniale e risultanti
dalla suddetta documentazione. Pertanto, la Corte di merito
avrebbe dovuto riconoscere il diritto dei danneggiati ad ottenere
soltanto l’eventuale differenza tra i suddetti importi ed avrebbe
dovuto condannare l’assicuratore del responsabile civile, in solido
con quest’ultimo, al pagamento di quanto richiesto dall’Istituto.

6.Proponevano altresì appello incidentale Assitalia e gli eredi
Mira bella.
Nel giudizio di appello si costituiva anche Reale Mutua
chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti;
mentre rimanevano contumaci l’Amato, il Messina ed il Ferrari.

7. La Corte di appello di Catania con la impugnata sentenza,
per quanto qui rileva:
– riteneva tempestivo l’intervento spiegato dall’Istituto nel
giudizio di primo grado, in quanto operato prima dell’udienza di
precisazione delle conclusioni; e
– respingeva entrambe le domande dispiegate dall’Istituto
interveniente; e cioè: sia la domanda principale svolta nei confronti
dell’Amato (e, quale responsabile civile, di Assitalia); sia la
domanda subordinata spiegata nei confronti del Messina (e, quali
responsabili civili, del Ferrara e di Reale Mutua).

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loro congiunto, la Corte di merito avrebbe dovuto detrarre da detto

8.Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva
ricorso l’Istituto, articolando un profilo di doglianza.
Il ricorso veniva ritualmente notificato, dapprima, nei
confronti di tutte le parti, con esclusione dell’Amato (la cui notifica,
a mezzo del servizio postale, non andava a buon fine per indirizzo
insufficiente) e, poi, nei confronti di quest’ultimo, a mezzo di

9. Gli eredi Mirabella si opponevano all’accoglimento del
ricorso I.N.A.I.L. con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1.11 ricorso dell’I.N.A.I.L. – che sottende la questione se
l’intervento volontario dell’assicuratore sociale che agisce in
surrogazione sia o no soggetto alla medesima preclusione
istruttoria maturatasi per le altre parti – è fondato.

2. Si premette che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto
ammissibile l’intervento dell’Istituto, ha respinto, per quanto qui
rileva, la domanda subordinata spiegata nei confronti del Messina
(e, quali responsabili civili, del Ferrara e di Reale Mutua),
ritenendola sfornita di supporto probatorio. Ciò in quanto la
produzione documentale effettuata dall’istituto interveniente è
stata ritenuta tardiva (perché effettuata dopo la celebrazione delle
udienze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.) e inammissibile “stante il
disposto dell’art. 345 c.p.c.”.
La Corte territoriale, nel ritenere non provata la domanda
dell’Istituto interveniente, ha posto a sostegno della propria
decisione il principio di diritto, affermato da questa Corte (sent. n.
15787/2005) secondo cui “l’interveniente di ogni tipo ha, sì, facoltà
di introdurre le proprie istanze in seno al procedimento fino
all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma ha pur sempre
6

consegna a mani proprie da parte di ufficiale giudiziario.

l’obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle (ormai)
verificatesi preclusioni”.
In altri termini, secondo i giudici di appello, anche l’intervento
volontario dell’assicuratore sociale che agisce in surrogazione, è
soggetto alla medesima preclusione istruttoria maturatasi per le
altre parti.

la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c., per violazione dell’art. 1916 c.c., dell’art. 142 d. Igs. n.
209/2005 e degli artt. 105, 111 e 268 c.p.c.
Secondo l’Istituto ricorrente, la Corte di appello, una volta
ritenuto tempestivo il suo intervento, avrebbe erroneamente
ritenuto tardiva la produzione documentale effettuata all’atto
dell’intervento. Tanto più che l’Istituto, già prima dell’instaurazione
del giudizio da parte degli eredi Mirabelli, con diffide 26/29 maggio
1998 aveva manifestato: a tutti i responsabili civili (ed alle
rispettive compagnie assicuratrici), la volontà di surrogarsi nelle
ragioni creditorie dei suddetti eredi, nonché, a questi ultimi, la
volontà di agire in rivalsa.

4. Il motivo è fondato.
4.1. Costituiscono jus receptum

nella giurisprudenza di

questa Corte: a) il principio per cui I ‘I.N.A.I.L., in caso di infortunio
sul lavoro derivato da un sinistro stradale, può agire in
surrogazione al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate
sia nei confronti del responsabile civile (ex art. 1916 c.c.) che della
impresa di assicurazione per la r.c.a. (ex art. 142 d. Igs. n.
209/2005): nel primo caso nel rispetto del solo limite costituito
dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato; e nel
secondo anche nel rispetto del limite costituito dall’ammontare del
massimale per il quale è stata stipulata l’assicurazione (Sez. 3,
Sentenza n. 604 del 17/01/2003); b) il principio per cui, in
7

3. Nell’unico proposto motivo di doglianza l’I.N.A.I.L. censura

entrambi detti casi, nel momento in cui l’Istituto manifesta la sua
volontà di agire in rivalsa, si realizza una successione a titolo
particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima dell’infortunio
(Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005); c) il principio per
cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso è (non
terzo, ma) parte, con la conseguenza che il suo intervento nel
processo è regolato dall’art. 111 c.p.c. (e non dall’art. 105 dello

situazione dell’interveniente, è esperibile in grado di appello, al di
fuori dei limiti rigorosi di cui all’art. 344 c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n.
29766 del 29/12/2011) e anche nel giudizio di rinvio (Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 4536 del 05/03/2015).
4.2. Con specifico riferimento alle preclusioni istruttorie, va
poi richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in
forza del quale l’art. 268 comma 2 c.p.c. (nella formulazione
risultante dalla L. n. 353 del 1990), secondo cui l’interveniente
“non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono
più consentiti ad alcuna altra parte”, deve essere interpretato alla
luce del comma 1 dello stesso articolo, in forza del quale
l’intervento può avere luogo anche successivamente al maturare
dei termini di preclusione per le altre parti, purché “sino a che non
vengano precisate le conclusioni” (Sez. 3, Sentenza n. 25264 del
16/10/2008; nonché, proprio in un’ipotesi di intervento volontario
dell’Inail contenente domanda di rivalsa nei confronti del
danneggiante per l’indennizzo corrisposto al danneggiato, la
sentenza n. 15787 del 28/07/2005, citata dalla Corte territoriale).
Le suddette due disposizioni vanno coordinate alla luce della
considerazione che l’art. 268 c.p.c. riguarda, nella sua portata
generale, anche l’intervento volontario autonomo; e che, in tale
fattispecie processuale, la formulazione da parte del terzo di
domande autonome rispetto a quelle già formulate dalle parti
originariamente costituitesi in giudizio deve ritenersi coessenziale
all’intervento stesso. Sicché estendere al terzo interveniente gli
8

stesso codice) e, proprio in considerazione della particolare

effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già
verificatasi per le altre parti, equivarrebbe in pratica a negare il suo
diritto di intervento autonomo entro il termine ultimo della
precisazione delle conclusioni definitive, così come invece allo
stesso espressamene consentito dalla legge.
Su tale presupposto, il divieto di compiere atti che al
momento dell’intervento non siano più permessi alle altre parti

necessaria integrazione del contraddittorio) deve riferirsi
unicamente all’attività istruttoria; con riguardo alla quale
l’interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova
e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle
preclusioni probatorie concernenti le altre parti.
Una diversa interpretazione dell’art. 268 c.p.c. non potrebbe
trovare fondamento nel principio costituzionale di ragionevole
durata del processo, dal momento che:
– la formulazione di nuove domande da parte del terzo
interveniente non comporta di per sè l’automatico superamento di
tale ragionevole durata, d’altra parte suscettibile di essere valutata
nella concretezza del caso ed adeguata alla luce di tutti gli altri
elementi della fattispecie processuale (in particolare, la complessità
del caso ed il comportamento delle parti e, tra queste, dello stesso
interveniente);
– la possibilità per quest’ultimo di formulare nuove domande
nel giudizio già pendente tra altre parti può apparire essa stessa
funzionale ad un utilizzo più efficiente ed economico del processo,
ove volta a prevenire l’introduzione ex novo di un giudizio
autonomo e variamente interferente con quello già radicato;
– la facoltà per il terzo interveniente di formulare nuove
domande non è comunque indiscriminata: sia perché l’intervento è
precluso nella fase decisoria del processo; sia perché essa trova
adeguato contemperamento anti-dilatorio nella intangibilità delle
preclusioni istruttorie eventualmente già verificatesi.
9

(salva la peculiare ipotesi della comparizione volontaria per la

In definitiva, la preclusione di cui all’art. 268 c.p.c. opera
esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo;
con conseguente ammissibilità (salva l’osservanza del termine
ultimo dato dalla precisazione delle conclusioni) della formulazione
da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome.
4.3. Sviluppando ora i principi di cui sopra, occorre rilevare
che – nel caso di intervento volontario dell’I.N.A.I.L., nel processo

esercitare l’azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli
importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato
(ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi) – la
documentazione che comprova l’avvenuta erogazione delle
prestazioni economiche, di cui l’Istituto chiede il rimborso, opera
sul piano assertivo (e non istruttorio). Invero, l’Istituto, con la
produzione di detta documentazione, prova la sua surrogazione
processuale, che costituisce la ragione della sua stessa presenza in
giudizio.
Opinando diversamente, si consentirebbe all’Istituto di
intervenire in giudizio (dopo la celebrazione delle udienze di cui agli
artt. 183 e 184 c.p.c. ma prima dell’udienza di precisazione delle
conclusioni) per proporre la domanda di surrogazione, ma nello
stesso tempo non si consentirebbe allo stesso di provare quanto
erogato mediante una produzione documentale contestuale al
dispiegato intervento: e, dunque, verrebbe svuotata di contenuto
l’azione surrogatoria esperita dall’ente assicuratore e verrebbe
eliminato ogni significato alla ritenuta ammissibilità della sua
surrogazione processuale.
Ed ancora: opinando diversamente, si realizzerebbe una
implicita violazione del principio indennitario, che costituisce un
principio generale del nostro sistema civile-previdenziale. Invero:
l’ente sociale assicuratore verrebbe privato della possibilità di
recuperare il costo delle prestazioni assicurative erogate a seguito
del sinistro stradale; verrebbe sostanzialmente riconosciuta al
10

e-

iniziato dal lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di

lavoratore infortunato (o ai di lui eredi) la facoltà di cumulare la
somma riscossa a titolo di indennizzo assicurativo con la somma
riscossa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (nel caso di
specie pari ad euro 280.326). In definitiva, verrebbe indebitamente
attribuito a carico della fiscalità generale un onere, il cui peso
economico servirebbe (non a ristorare la vittima, ma) ad arricchirla

indebitamente, immettendo nel suo patrimonio un valore

dall’illecito (Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014). Il tutto
in violazione del generale principio indennitario, in base al quale
indennizzo assicurativo e risarcimento del danno non possono
essere cumulati, con la conseguenza che il risarcimento del danno
dovuto alla vittima dell’infortunio deve essere diminuito
dell’importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del
proprio assicuratore privato o sociale.

5.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la

sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Catania, affinché quest’ultima, in diversa composizione,
dando applicazione al principio di diritto qui affermato, consideri
non tardiva la produzione documentale effettuata dall’Istituto e
conseguentemente esamini nel merito la domanda dallo stesso
,

proposta in via subordinata.
Alla

.

Corte

territoriale

viene

anche

demandata

la

regolamentazione delle spese processuali relative al presente
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di appello di Catania, affinché la stessa, in diversa
composizione, dando applicazione al principio di diritto qui
11

c7ir

economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta

affermato, consideri non tardiva la produzione documentale
effettuata dall’Istituto e conseguentemente esamini nel merito la
domanda dallo stesso proposta.
Demanda al Giudice di rinvio la regolamentazione delle spese
processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

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