Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4933 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ARCA SAS DI EURELIA FRANCO & C. SAS IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS)
(già valutazioni ARCA Srl) in persona del suo legale rappresentante
e liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
285, presso lo studio dell’avvocato VECCHIO MARIA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TEALDI ALBERTO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.S. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1271/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
10.2.08, depositata il 09/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che:
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 9 febbraio 2009, per quanto ancora interessa, ha confermato la decisione del primo giudice che aveva accertato una prestazione lavorativa resa da A.S., ora qui intimato, in favore della Arca s.r.l. (ora Arca s.a.s. in liquidazione) con orario di lavoro dalle 22,30 alle 6, 30 del mattino e, previa ctu contabile, aveva condannato la seconda a pagare al primo una determinata somma a titolo di differenze salariali.
La Corte territoriale ha osservato anzitutto che nè in primo grado nè in appello il datore di lavoro aveva preso chiara posizione sulla questione dell’orario, indicandone i termini iniziale e finale. La Corte ha poi valorizzato le dichiarazioni testimoniali di due testi, ritenendo che a minarne l’attendibilità non fosse sufficiente il fatto che uno di essi fosse il cugino dell’attore e che l’altro avesse intentato una controversia contro il datore di lavoro. Per contro, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di altro teste, che aveva parlato di una prestazione lavorativa con inizio “più o meno verso le 23” e termine “alle ore 5 e a volte alle 6” proprio perchè caratterizzate da qualche incertezza non potessero esser assunte quale unica fonte di prova. Infine, la Corte ha escluso che nel compenso a forfait corrisposto al lavoratore fosse incluso anche il compenso per gli straordinari, non risultando alcun principio giuridico di necessaria inclusione dello straordinario in tale forma di compenso.
L’Arca s.a.s. impugna la sentenza con due motivi di ricorso.
Con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro- vizio di motivazione.
Il motivo censura la sentenza per aver ritenuto provata la prestazione lavorativa nei termini temporali sopraindicati. Esso si risolve però in sostanza nella richiesta di rivalutare le prove testimoniali assunte e valutate dal giudice di merito ed è perciò inammissibile, anche a prescindere dalla inammissibilità derivante dalla estrema genericità del quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c..
Il motivo contiene anche una censura concernente le mansioni svolte dal ricorrente, da considerare anch’essa inammissibile dato che la sentenza impugnata ha ritenuto in sostanza che tale questione fosse coperta dal giudicato per mancanza di valida impugnazione, e tale statuizione non ha formato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro- vizio di motivazione.
Il motivo censura la sentenza per aver fondato la decisione sulla ctu a sua volta fondata sui parametri ricavati da erronea valutazione delle prove. Si tratta quindi di motivo che, siccome strettamente collegato al primo, ne segue le sorti.
In ogni caso anche in relazione al quesito conclusivo del motivo in esame vale il medesimo rilievo di genericità e di conseguente inammissibilità.
In conclusione, stante l’inammissibilità delle censure in essi contenute, i due motivi e l’intero ricorso vanno rigettati.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011