Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4933 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15648/2012 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIERO GUALTIERI, MAURO

GUALTIERI;

– ricorrente –

contro

M.A., M.M., T.L., M.B.,

MO.MA., IN PROPRIO E QUALI EREDI DI M.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 106, presso la

Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati

BRUNO BRUSCIOTTI, MARCO BRUSCIOTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 427/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Valenza Elena con delega depositata in udienza

dell’Avv. Gualtieri Mauro difensore della ricorrente che si riporta

agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pesaro, con sentenza depositata il 30/7/2004, rigettò la domanda proposta da C.G. nei confronti di M.A., T.L., M.B., Mo.Ma. e M.M., con la quale, premesso che con sentenza del medesimo Tribunale, depositata il 2/1/1990, divenuta irrevocabile, la s.r.l. Nuova Sillea Mobili, nonchè M.E. e M.A. erano stati condannati a risarcire il danno, da liquidarsi in separato giudizio, per il ritardo con il quale era stata consegnata la porzione di un fabbricato industriale, acquistato dalla C. con scrittura privata, le cui firme erano state autenticate con la predetta sentenza, la medesima aveva chiesto quantificarsi il danno in una somma compresa tra 149.354.056 Lire e 222.834.450 Lire, con condanna dei convenuti ( T.L., M.B., Mo.Ma. e m.m., quali eredi di M.E.) al relativo pagamento.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 7/5/2011 rigettò l’impugnazione proposta dalla primigenia attrice.

C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello. I M. e T.L. resistono con controricorso. La C. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunziante violazione dell’art. 2932 c.c., la ricorrente chiarisce che prima del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata riconosciuta l’autenticità delle firme apposte al contratto e disposta la trascrizione presso i pubblici registri immobiliari non era in condizione di trasferire a terzi l’immobile, potendo solo impegnarsi in una promessa obbligatoria, condizionata, quanto all’adempimento, alla durata di quel processo. Di conseguenza, aveva errato la Corte territoriale nel valorizzare pretese offerte di acquisto risalenti ad epoca nella quale quella sentenza non era divenuta irrevocabile (dovendosi, peraltro escludere l’irragionevole conclusione che la C. avesse rifiutato per un anno e mezzo l’allettante proposta di uno di tali offerenti, superiore di 80.000.000 di Lire rispetto a quanto successivamente potuto realizzare dalla stessa vendendo il bene). L’unica spiegazione plausibile della mancata vendita risiedeva nel fatto che il fabbricato non poteva essere venduto, non risultando che la ricorrente ne fosse proprietaria.

Trattasi di doglianza radicalmente destituita di giuridico fondamento, in quanto non è dato cogliere la pertinenza del richiamo all’art. 2932 c.c., in relazione alla prospettazione difensiva, diretta a contestare la ricostruzione fattuale, reiterata con il motivo che segue. Nè è, tantomeno, possibile individuare in cosa consista la dedotta violazione.

Con il secondo motivo il ricorso censura la violazione dell’art. 132 c.c., n. 4, artt. 1218 e 2734 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Assume la ricorrente che “la liquidazione del danno avrebbe potuto essere esclusa, a norma dell’art. 1218 c.c., soltanto se il debitore avesse provato l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile”, dovendosi precisare che “nella presente controversia non si ha riguardo ad un fatto illecito suscettibile di creare un danno in maniera solo potenziale, ma è assodato (con autorità di giudicato) che vi è stato un grave inadempimento contrattuale a causa del quale un danno si presume esservi stato”.

Nel vaglio di merito, poi, le affermazioni della Corte anconetana non potevano essere condivise in quanto le dichiarazioni testimoniali dei due presunti offerenti ( F.S. e Te.Lu.) si collocavano in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di cui s’è detto. Non era poi logico, come già asserito, il rifiuto della vantaggiosa pretesa offerta del Te., il quale, a smentita della serietà di una tale offerta, aveva in precedenza rifiutato di avvalersi del diritto di prelazione ad un prezzo di gran lunga inferiore. Le dichiarazioni, poi, del F. avrebbero dovuto cedere di fronte a quelle rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale, avendo la stessa dichiarato, contra sè, di avere ricevuto da costui una offerta per 600.000.000 di Lire. Per contro B.F. e S.S. avevano dichiarato di non aver potuto acquistare l’immobile in quanto l’attrice non poteva effettuare il trasferimento, poichè non risultava intestataria del bene.

Nella contraria decisione della Corte territoriale la ricorrente, sorretta da una ricognizione giurisprudenziale, rileva la sussistenza del vizio motivazionale, per insufficienza, contraddittorietà ed omissione, mal celata da un costrutto meramente apparente.

Il motivo deve essere rigettato.

A riguardo del primo profilo occorre prendere l’abbrivio da quanto questa Corte ha avuto modo di chiarire, precisando che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell’esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 21428 del 12/10/2007, Rv. 600224; Sez. 2, n. 15335 del 13/9/2012, Rv. 623804). Pur dato per assodato, come afferma la ricorrente, l’inadempimento contrattuale fonte di danno, spetta comunque al giudice del giudizio intentato per la determinazione del risarcimento accertare se, in concreto, una ripercussione lesiva d’interessi patrimonialmente risarcibile si sia realizzata.

Evenienza che nel caso in esame la Corte anconetana ha escluso.

Quanto al secondo profilo, la doglianza, peraltro largamente apodittica, mira ad una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto in questa sede inammissibile.

La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito. La S.C. ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. Unite, n. 24148 del 25/10/2013). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11/11/2005 n. 22901; Cass. 128-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

In definitiva, la motivazione resa dalla corte locale, la quale ha preso in rassegna le fonti di prova, vagliandone l’attendibilità e la conducenza nel loro complesso, appare congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, avendo sviluppato conclusioni del tutto coerenti con le emergenze processuali (pagg. 15 -21).

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti, che liquida nella complessiva somma di Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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