Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4933 del 03/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4933 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

– impugnazione-

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 11602/08 proposto da:

Giuseppe BARONE (c.f.: BRN GPP 38T09 C719W)
rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Crisci, giusta procura speciale a margine del
ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, via Nicastro n.3, presso lo studio dell’avv.
Carlo Voccia
– Ricorrente-

contro

Do

eg

S.n.c. MOFFA & IACAMPO COMMERCIALE in concordato preventivo
subentrata, a seguito di trasformazione, alla s.n.c. AGRIMARKET MOLISE
in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore , sig. Nicolino Moffa,
nonché dell’avv. Lucia Liberatore, quale liquidatore giudiziale del suddetto concordato
preventivo; rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del 15 maggio 2008 del Giudice
delegato del Tribunale di Campobasso, dall’avv. Giuseppe Fruscella e con questi
elettivamente domiciliati in Roma, via San Polo Dei Cavalieri n. 19, presso lo studio
dell’avv. Edith Buonopane, in forza di procura a margine del controricorso
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Data pubblicazione: 03/03/2014

- Con troricorrente —
Nonché nei confronti di:

– Giovanni FERRARA CARAMUELE
– Parte intimata –

pubblicata i116/03/07; non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23/1/2014 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Giuseppe Fruscella per la parte controricorrente, che ha insistito per
il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e la declaratoria di
inammissibilità del secondo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1— Giuseppe Barone convenne innanzi al Tribunale di Campobasso la snc Agrimarket ,
dalla quale aveva acquistato un autocarro usato, perché fosse dichiarato ed accertato che
il mezzo non aveva le caratteristiche riportate nella carta di circolazione, con
conseguente risoluzione del contratto di vendita, ed affinché controparte fosse
condannata alla restituzione del prezzo, con rivalutazione, interessi e spese e liquidando
altresì il risarcimento del danno in via equitativa; la convenuta resistette alla domanda,
ritenendola priva di fondamento e chiamò in garanzia il precedente venditore
dell’autocarro, tale Giovanni Ferrara Caramuele per esser da lui garantita ; anche il
predetto si costituì deducendo la infondatezza delle pretese dell’attore.

2 — L’adito Tribunale respinse le domande, ritenendo che i pretesi vizi — relativi alla
ribaltabilità del cassone del mezzo commerciale- non avessero consistenza redibitoria né
tanto meno concretizzassero una vendita di aliud pro alio ; la decisione del Tribunale fu
impugnata dal Barone innanzi alla Corte di Appello di Campobasso che però dichiarò

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2

Avverso la sentenza n. 50/07 della Corte di Appello di Campobasso,

inammissibile il gravame, ritenendolo tardivo nei confronti del Ferrara Caramuele che
aveva provveduto a notificare la sentenza al procuratore del Barone; analoga
inammissibilità dell’impugnazione pronunziò nei confronti della snc Moffa & Iacampo
Commerciale — così essendosi trasformata la snc Agrimarket- in concordato preventivo

applicabile il disposto del’art. 326, II comma, cpc

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Barone, facendo valere due
motivi di annullamento, illustrati anche da successiva memoria; la snc Moffa & Iacampo
Commerciale ha resistito con controricorso; l’intimato Ferrara Caramuele non ha
articolato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo vengono denunziate la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 285 e 170 cpc in relazione sia al vitiurn in procedendo in sé considerato — art. 360, I
comma n.3 cpc, sia nei suoi effetti sulla validità della pronunzia adottata — art. 360, I
comma n.4 cpc; è altresì dedotta l’esistenza di un vizio di motivazione — concretatosi
nelle tre manifestazioni illustrate nell’art. 360, I comma n.5 cpc- laddove la Corte del
merito avrebbe ritenuto idonea al decorso del termine breve per impugnare — scaduto,
secondo l’assunto del giudice dell’impugnazione, il 9 novembre 2004- la notifica della
sentenza di primo grado, a fronte della notifica della citazione in appello eseguita il 23
settembre 2005
I.a — Come mezzo al fine dell’illustrazione delle proprie tesi, la parte ricorrente produce
copia della prima e dell’ultima pagina della sentenza , contenente la stampigliatura del
rilascio in forma esecutiva per uso notifica ed esecuzione nonché la formula esecutiva
sottoscritta dal Cancelliere, con allegata relata di notifica richiesta dall’avv. E. Sabetta —
procuratore del Ferrara Caramuele —’ sottolineando la legittimità di tale produzione in
quanto non presente nell’incarto processuale: detta produzione deve essere considerata

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– ancorchè la predetta non avesse provveduto a notificare la sentenza- ritenendo

ammissibile rientrando nell’onere di allegazione disciplinato dall’art. 369, I comma n.4
cpc
I.131— Deduce parte ricorrente la inidoneità della notifica della sentenza al fine del
decorso del termine indicato nell’art. 325 cpc, dal fatto che il primo tentativo di

quanto il procuratore domiciliatario avv. Sarli — precedente difensore del Baroneavrebbe trasferito il proprio domicilio professionale; dal momento che il richiedente la
notifica — il procuratore del Ferrara Caramuele- non aveva richiesto altra notifica ma
questa era stata effettuata ( con successo) d’ufficio dall’ufficiale giudiziario presso il
nuovo studio indicato nella precedente relata, assume il ricorrente la sussistenza di una
duplice nullità che avrebbe viziato il procedimento notificatorio: sia per l’iniziativa
adottata dall’ufficiale notificatore sia per la mancanza di un richiedente la nuova attività
del notificante, munito di diversa procura ad hoc,

I.b.2 I suindicati profili di nullità sono privi di fondamento perché è sufficiente un solo
impulso processuale da parte del richiedente la notifica perché sia attivata l’attività
dell’ufficiale giudiziario che, a differenza di quella affidata all’ufficiale postale, non si
limita al riscontro della corrispondenza dell’indirizzo indicato nell’incarto a quello di

effettiva residenza o domiciliazione ma si completa con le ricerche necessarie ad
indirizzare la nuova notifica: peraltro, se quelle esperite in loco permettono già di
individuare il nuovo indirizzo del domiciliatario o, anche, se lo stesso domiciliatario
venga reperito in luogo differente ( si pensi alle notifiche “a mani” eseguite nei locali
degli uffici giudiziari), deve ritenersi perfettamente idonea l’attività dell’ufficiale
giudiziario che proceda, nell’ ambito territoriale di competenza, direttamente a nuova
notifica.

I.b.3 — Ulteriori profili di invalidità della notificazione della sentenza vengono
individuati nel fatto che sarebbe stata consegnata un’unica copia dell’atto ad uno solo
– all’avv. Sarli- dei tre codifensori gli altri erano gli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci- e che

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notificazione dell’atto, effettuato il 14 ottobre 2004, non sarebbe andato a buon fine in

tale consegna sarebbe stata effettuata nella sua qualità di domiciliatario e non già di
procuratore costituito: detti rilievi sono destituiti di fondamento in fatto ed in diritto: in
fatto, perché risulta dalla richiesta di notifica che essa sia stata indirizzata a ” Barone

Giuseppe, rapp.to e difeso dagli avv.ti Lucio Cr/sci, Fabrkio Cr/sci e Federico Sarà, nel domicilio

consegna di copia conforme a mani…”; in diritto, in quanto è principio consolidato quello
secondo il quale, se una parte sia costituita con più procuratori, ciascuno di essi è
legittimato a ricevere le notifiche ( vedi Cass. sez L n. 9787/2001); l’esistenza di un
mandato congiunto non è d’ostacolo all’applicazione del surriferito principio alla
fattispecie in esame, atteso che anche in questo caso la notifica è idonea a raggiungere

uno dei rappresentanti processuali della parte, professionalmente qualificato a vagliare
l’opportunità dell’impugnazione; l’esistenza del mandato congiunto — qualora non sia
interessata un’attività processuale da porre in essere da parte di tutti i mandatari- assume
invece rilievo nell’ambito del rapporto tra professionista e cliente e nei rapporti ( ai
quali, del pari, la parte notificante rimane estranea) con i co-difensori.
I.c — Va conclusivamente osservato che la domiciliazione viene fatta sempre presso un
professionista, che ai fini della propria reperibilità indica il proprio — o l’altrui- studio
professionale ( o anche l’abitazione di un privato) così che quel che rileva è che l’attività
notificatoria sia rivolta al reperimento di quel professionista e non del suo domicilio
che, se formante oggetto di dichiarazione di elezione, assume la mera funzione di
indicare la sede dell’attività del procuratore ed è privo di autonoma rilevanza (per
l’affermazione della prevalenza del riferimento personale su quello topografico ai fini
della notifica dell’impugnazione : vedi Cass. Sez. III n. 19763/2013; Cass. SezI, ord. n.
17391/2009; Cass. Sez. I n. 21291/2007)
— Con il secondo motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 285; 170; 327; 479 cpc nonché vizio di motivazione , laddove la Corte del merito
avrebbe omesso di considerare che la sentenza era stata spedita in forma esecutiva, così

eletto presso quest’ultimo procuratore costituito in Campobasso alla via G. Manzo 1, mediante

che la sua notifica valeva come preannunzio di esecuzione ex art. 479 cpc ma non ai fini
del decorso del termine breve.

II.a — Va premesso che la notifica della sentenza è stata eseguita nell’ottobre 2004,
prima dunque della modifica dell’art. 479 cpc ad opera del d.l. 35/2005 che introdusse

costituito da una sentenza, facultizzava la parte ad effettuarne la notificazione anche a’
sensi dell’art. 170 cpc: tale inciso peraltro non è stato riprodotto nella legge di
conversione n. 80/2005 : detto rilievo permette di ritenere la perdurante — all’epocaessenzialità della notifica alla parte personalmente e quindi al suo reale domicilio, al fine
di identificare le finalità (solo) esecutive della notificazione della sentenza, nella
fattispecie dunque assenti.

III — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della
contro ricorrente, liquidandole in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

un ulteriore periodo a detta norma in forza del quale, se il titolo esecutivo fosse stato

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