Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4933 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4933 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 19548-2015 proposto da:
INFANTE LEONARDO,

FLORIO MARIA GRAZIA, MARTINO

GAETANO, MARTINO TIZIANA, considerati domiciliati ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE GALLO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

2018

contro

102

COCOMAZZO ARCANGELA,

CIRCOLONE

CHIARAPPA

LUIGI,

GIUSEPPE,

PASQUANDREA MICHELE, CIAVARELLA MATTEO,

DAMIANI FLAVIA, PICCINO NICOLA, BANDINI MARIA GRAZIA,

1

Data pubblicazione: 02/03/2018

CORPOSANTO

GIUSEPPE,

FATONE

DI

ANNA,

GIOIA

INCORONATA, FLORIO MARIO LEONARDO, IANZANO MARIA,
LAFISCO SEVERINO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio
dell’avvocato

GIGLIOLA

MAZZA

RICCI,

che

li

RAFFAELE DE ANGELIS giusta procura in calce al
controricorso;
MASSARI VITTORIO, LECCISOTTI TECLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL E LUCA 22, presso
lo studio dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO, che li
rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

RENDINA LUIGINA, FLORIO MARCELLO ANTONIO, DE LISI
ANNA ANTONIETTA, IANZANO MICHELE, DE LILLA ANTONIO,
DE SANTIS DORA ASSUNTA, DE LULIO MARIA FELICIA, EDIL
2000 DL’ALTRELLI PIERLUIGI ANTONIO & C SNC ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 606/2015 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE
GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il

2

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

rigetto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GALLO;

3

RILEVATO CHE:

1.11 fabbricato, sito in San Severo via Giusti nn. 29 e 31,
comprensivo di 12 appartamenti, veniva realizzato agli inizi degli
anni 70 del secolo scorso dalla impresa edile Infante Leonardo e
Martino Luigi.
A gennaio 2005, i condomini, allarmati dalla inflessione di un

all’interno dell’appartamento dei coniugi Ianzano, incaricavano due
tecnici di eseguire specifiche verifiche, in esito alle quali emergeva
la presenza di lesioni alla struttura del solaio, l’insufficiente
armatura dei pilastri e l’insufficienza di staffe di collegamento.
Ulteriori indagini accertavano l’utilizzo di calcestruzzo non
adeguato.
Sulla scorta di tali accertamenti l’Ufficio tecnico del Comune
di San Severo, stante il pericolo di crollo, con ordinanza sindacale
19/2/2005 disponeva lo sgombero dell’edificio ed il puntellamento
dello stesso.

2.Tutti e 12 i condomini convenivano in giudizio l’impresa
costruttrice per ottenere il risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio i convenuti, gli stessi,

previa

autorizzazione, chiamavano in causa la Edil 2000, quale ditta
esecutrice dei lavori di ristrutturazione (dell’appartamento dei
coniugi Ianzano), a seguito dei quali si era verificato il cedimento
strutturale.
Nel giudizio così introdotto venivano disposte due consulenze
tecniche d’ufficio che confermavano la non idoneità del calcestruzzo
impiegato dai costruttori per realizzare i pilastri e le travi
dell’edificio, nonché l’utilizzo da parte degli stessi di tecniche
costruttive manchevoli.
Il Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di San Severo, con
sentenza non definitiva n. 95/09 – decidendo non definitivamente
3i9

solaio interpiano, verificatosi durante i lavori di ristrutturazione

sulla domanda proposta da tutti i condomini del fabbricato nei
confronti della impresa edile Infante Leonardo e Martino Luigi,
nonché sulle domande da questi ultimi proposte (precisamente
quella riconvenzionale nei confronti degli attori ed altra nei
confronti della Edil 2000, terza chiamata in causa) – dichiarava i convenuti, quali titolari della ditta costruttrice,
responsabili, in solido fra loro, dei vizi e dei difetti costruttivi

negli elaborati peritali depositati nel corso del giudizio) e, per
l’effetto, condannava i predetti convenuti, in solido tra loro al
risarcimento dei danni conseguenti;

rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai

convenuti;
– disponeva con ordinanza il prosieguo del procedimento.

3.Avverso la sentenza del giudice di primo grado
proponevano appello principale i costruttori convenuti e
proponevano appello incidentale gli attori.
I costruttori, convenuti in primo grado, chiedevano, in via
principale, il rigetto della domanda attorea e l’accoglimento della
domanda riconvenzionale, e, in via subordinata, in caso di
conferma della sentenza di primo grado, la condanna al
risarcimento della Edil 2000, eventualmente in solido con i coniugi
Ianzano (proprietari dell’appartamento in ristrutturazione, ove si
era verificato il cedimento).
I condomini, invece, lamentavano l’erronea dichiarazione di
improponibilità dell’azione ex art. 1669 c.c., atteso che la
percezione del danno era avvenuta soltanto nel 2005, e in via
subordinata, l’erronea esclusione del dolo nella condotta dei
costruttori dell’immobile (che avrebbero ottenuto indebitamente le
certificazioni amministrative previste dalla normativa di settore per
il completamento del fabbricato e per la sua abitabilità).

4

dell’immobile (analiticamente descritti dal ctu Ing. Nicola Caroppi

La Corte di appello di Bari con l’impugnata sentenza:
– rigettava l’appello principale (e per l’effetto dichiarava
assorbito l’esame dell’appello incidentale condizionato) e,
– nel regolamentare le spese relative al giudizio di appello,
rimetteva alla sentenza definitiva del Tribunale la regolamentazione
delle spese relative al giudizio di primo grado.

ricorso i costruttori, convenuti in primo grado, articolando sei profili
di doglianza.
I condomini del fabbricato, attori in primo grado, costituitisi
mediante distinti difensori, resistevano con distinti controricorsi.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso non è fondato.

2.Nel primo motivo i costruttori ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 16 R.D. n.
2229/1939, anche con riferimento alla legge n. 1086/1971 e ai
DD.MM LL.PP. n. 9161/1972 e 633/1974 ed alla legge n. 64/1974,
recante la normativa antisismica.
Secondo i ricorrenti, poiché il progetto dell’edificio in
contestazione era stato assentito alla fine del 1970 ed i lavori
avevano avuto inizio nei primi mesi del 1971, l’esecuzione delle
opere in conglomerato cementizio, semplice od armato, sarebbe
stata regolata esclusivamente dall’art. 16 del citato reale decreto,
che prevede, quale parametro di riferimento, una resistenza media
a compressione non inferiore a 120 kg/cmq; dalle prove
strumentali, effettuate dal ctu sugli elementi strutturali dell’edificio,
sarebbe emerso (salvo che per tre pilastri su oltre 200) una
resistenza media a compressione superiore a detto valore (e,
dunque, conforme alla normativa all’epoca vigente); il ctu sarebbe
5

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponevano

pervenuto a conclusione differente in quanto avrebbe applicato,
peraltro in modo errato, normativa sopravvenuta e, in particolare,
la legge n. 1086/1971, che prevedeva, quale parametro di
riferimento della resistenza a rottura, 150 kg/cmq, e la legge n.
64/1974; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la
non idoneità del conglomerato cementizio impiegato, e, sempre
erroneamente, avrebbe applicato il predetto art. 16, ravvisando la

responsabilità dei costruttori e l’art. 2043 c.c. nonostante il difetto
di dolo o di colpa grave nella condotta dei costruttori.
Il motivo è infondato, in quanto dalla impugnata sentenza (p.
4) emerge che la normativa alla luce della quale è stata vagliata la
idoneità dei conglomerati cementizi è proprio quella del r.d. n.
2229/1939. I ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto
accertato dal ctu nominato nel giudizio di primo grado e quindi
recepito da entrambi i giudici di merito, solo un pilastro su 200
sarebbe risultato (peraltro a circa 40 anni dalla costruzione) non
conforme ai requisiti richiesti da detta normativa; ma, come è
noto, nel giudizio di legittimità non è consentito sottoporre le
risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito ad
una nuova valutazione. D’altra parte, non si ravvisa la dedotta
violazione dell’art. 2043 c.c., avendo la Corte territoriale desunto il
profilo colposo della condotta dei costruttori dall’avvenuto impiego
di calcestruzzo non idoneo (per quantità e per qualità) e di
armature in ferro non regolari.

3. Nel secondo motivo i costruttori ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione dell’art. 2.4.1. del D.M.
Infrastrutture del 14/1/2008, nella parte in cui il consulente tecnico
d’ufficio ed i giudici di merito non hanno tenuto conto di parametri
correttivi previsti da tale decreto (in particolare la vetustà
dell’opera ed il degrado che la stessa aveva subito nel corso di circa
40 anni a causa di diversi fattori).
Il motivo è infondato.
6

J

Invero, come sopra rilevato, l’unica normativa applicata dalla
Corte territoriale è stata quella posta nel R.D. n. 2229/1939;
proprio avuto riguardo all’epoca di costruzione dell’immobile, nel
caso di specie correttamente non è stato applicato il D.M. del
14/01/2008; la Corte territoriale, diversamente operando, avrebbe
valutato il calcestruzzo rapportandolo ad un parametro inferiore a
quello minimo richiesto dalla legge in vigore al momento del

legittima una condotta che il legislatore aveva espressamente
vietato).

4.

Nel terzo motivo si deduce la violazione e falsa

applicazione degli artt. 2934-2935 e 2947 c.c. nella parte in cui la
Corte territoriale non ha dichiarato prescritto il diritto azionato dagli
attori, senza considerare che il cedimento che aveva dato inizio al
giudizio era stato preceduto da un fenomeno di umidità in risalita,
che non poteva che essersi manifestato vari anni prima del
cedimento.
Il motivo è infondato.
Invero, nella sentenza impugnata non si rinviene alcun
riferimento al fatto che i vizi riscontrati fossero in dipendenza alla
umidità in risalita; ed anzi nella sentenza di primo grado è stata
espressamente esclusa detta incidenza con riferimento
all’appartamento del Checchia, posto al primo piano. D’altronde gli
effetti della condotta dei costruttori (posta in essere nel 1972)
permanevano nel febbraio 2005, allorquando gli odierni
controricorrenti ne venivano a conoscenza promuovendo
immediatamente il giudizio di merito, nel quale esperivano in via
principale l’azione ex art. 1669 cc e, per il caso in cui la stessa non
fosse ritenuta in concreto esperibile, l’azione ex art. 2043 c.c..

5. Nel quarto i costruttori ricorrenti deducono la violazione e
falsa applicazione dell’art. 8.4.1. del D.M. Infrastrutture del
7

confezionamento del calcestruzzo (finendo così con il rendere

14/1/2008, nella parte in cui i giudici di merito, sulla base delle
risultanze della ctu, avevano determinato costi di ripristino
dell’immobile danneggiato incongrui e addirittura superiori al costo
di realizzazione ex novo dell’edificio condominiale, senza tener
conto del citato DM, pubblicato dopo il deposito della atp ma prima
del deposito della ctu (che di tale norma avrebbe dovuto tener
conto). Precisamente la Corte territoriale, facendo proprie le

stabile doveva essere sottoposto ad intervento di adeguamento alla
normativa antisismica vigente (nonostante che soltanto 3 su 200
pilastri in c.a. fossero risultati bisognosi di intervento).
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Invero, sotto un primo profilo, i ricorrenti si lamentano della
decisione della Corte territoriale senza confrontarsi con le seguenti
argomentazioni poste dalla stessa a fondamento della sua
decisione:
a) in una struttura a telaio, costituita da elementi continui,
senza soluzioni, il cedimento anche di un solo elemento strutturale
(in particolare, quello verticale) comporta uno squilibrio statico
della struttura;
b) nel caso di specie le maggiori deficienze erano state
riscontrate proprio nelle strutture sovrastanti ed il ripristino della
sicurezza e la reintegrazione della struttura non riguardava soltanto
uno o due pilastri, ma più elementi strutturali in zone diverse del
fabbricato; e tale circostanza comportava sostanziali alterazioni
della funzionalità globale dell’edificio;
c)

le opere di ripristino dovevano essere effettuate nel

rispetto della normativa antisismica vigente per il Comune di San
Severo, oltre che secondo le regole dell’arte, richiamate dall’art.
1662 c.c.
Occorre poi considerare che le Sezioni Unite di questa Corte,
con sent. n. 9941 del 29/4/2009 hanno statuito che: “la natura di
atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi
8

affermazioni del ctu, avrebbe erroneamente ritenuto che l’intero

inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod.
proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto
dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti
decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza
di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve
ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in
sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli

merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa
che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della
“specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento
del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.
civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui
la stessa sia stata prodotta.”
E proprio questa Sezione Terza ha successivamente precisato
(cfr. ord. n. 20535 del 23/9/2009) che “in tema di ricorso per
cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del
2006, la nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod.
proc. civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e
documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato
in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso,
risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia
stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369,
secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto
in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione
di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.”
Tale evenienza si verifica nel caso di specie nel quale il
decreto non è stato prodotto.

6. Nel quinto motivo i costruttori ricorrenti deducono omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
9

atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di

discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043 e 2041 c.c.
Secondo i ricorrenti la Corte sarebbe incorsa nel vizio
denunciato nella parte in cui non ha applicato il generale principio
della

compensatio lucri cum damno,

in quanto il sostanziale

rifacimento dell’intero immobile e dei relativi appartamenti
porterebbe per i danneggiati un indebito arricchimento rispetto alla

rispetto al vetusto immobile, di appartamenti del tutto nuovi,
antisismici, ecc.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale nella impugnata sentenza – con
valutazione di merito, insindacabile nella presente sede processuale
– ha espressamente previsto che i maggiori esborsi, che sarebbero
conseguiti all’attività ripristinatoria, rappresentavano oneri a carico
dei danneggiati e quindi costituivano un pregiudizio patrimoniale da
risarcire, “si da reintegrare il patrimonio dei danneggiati nella
situazione in cui si sarebbero trovati se l’edificio fosse stato
realizzato dai costruttori nel rispetto delle norme che ne
garantivano l’abitabilità”.

7. Nel sesto motivo i costruttori ricorrenti denunciano
violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5 del
D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 in riferimento alla relazione di
accompagnamento.
Secondo i ricorrenti le spese processuali relative al giudizio di
secondo grado sarebbero state liquidate per eccesso rispetto ai
parametri indicati nella normativa richiamata, in quanto ognuno
degli appellanti aveva concorso pro quota nell’azione risarcitoria e
dunque non avrebbero dovuto essere applicate le maggiorazioni di
cui all’art. 4 comma 2. Diversamente opinando, il valore del
giudizio di appello per ciascuna delle 12 parti proprietarie sarebbe
stato pari a circa 1/12 della somma liquidata dal Tribunale, con la
10

situazione quo ante, in quanto gli stessi verrebbero a beneficiare,

conseguenza che diverso sarebbe stato il parametro di riferimento
e con la conseguenza che, nonostante l’aumento di legge, l’importo
finale sarebbe stato inferiore a quello liquidato.
Il motivo è inammissibile.
Si premette che la Corte di appello – dopo aver
correttamente applicato il principio di diritto (più volte affermato da
questa Corte: cfr., tra le tante, sent. n. 21590/2009), per cui il

sentenza non definitiva deve provvedere sulle spese del giudizio di
• secondo grado, restando quelle di primo grado affidate al giudice di
primo grado con la pronuncia della sentenza definitiva – ha
condannato gli appellati principali a rimborsare agli appellati le
spese e competenze di detto grado liquidandole rispettivamente in
euro 50 mila in favore degli appellati-appellanti in via incidentale
(“tenuto anche conto della presenza di dodici parti aventi stessa
posizione processuale”: p.8) ed in ulteriori euro 10 mila in favore
della Edil 2000, terza chiamata, oltre accessori.
Orbene, vero è che nella fattispecie in esame ognuno degli
appellati-appellanti in via incidentale ha concorso

pro quota

nell’azione risarcitoria oggetto di causa, ma è anche vero che detta
circostanza di fatto comporta, in punto di liquidazione delle spese
processuali, l’astratto ricorrere di due distinte ipotesi, parimenti
legittime, tra loro alternative. Precisamente, in tali casi, nel
procedere alla liquidazione delle spese, può essere preso in
considerazione: a) o il valore del giudizio di appello per le parti
proprietarie unitariamente considerate (nel caso di specie pari ad
euro 869.975,85), senza poi operare le maggiorazioni di cui all’art.
4 comma 2 del d.m. 55/2014; b) ovvero il valore del giudizio di
appello per ciascuna delle parti proprietarie (nel caso di specie, pari
ad 1/12 dell’importo di cui sopra), salvo poi operare le suddette
maggiorazioni (cioè quella del 20% sino ai primi 10 soggetti e
dell’ulteriore 5% per gli ulteriori due soggetti).

giudice di appello che in via definitiva decida sull’appello avverso

Nel caso di specie, la Corte territoriale nella impugnata
sentenza non fa nessun riferimento (né in motivazione e neppure in
dispositivo) alle maggiorazioni di cui al citato art. 4 comma 2. Essa,
pertanto, nel liquidare le spese (in complessive euro 50 mila per le
parti appellate-appellanti in via incidentale, unitariamente
considerate), ha implicitamente optato (con valutazione,
insindacabile nella presente sede) per la prima delle due modalità

fatto che erano 12 le parti aventi la stessa posizione processuale
all’esclusivo implicito fine di motivare la modulazione delle spese,
in concreto effettuata, entro i limiti minimi e massimi indicati dal
decreto.
Il motivo di ricorso, così come formulato, è dunque
inammissibile, in quanto, come si desume anche dal formale
richiamo al testo della relazione di accompagnamento al D.M.
55/2004, parte dall’erroneo presupposto che la Corte di appello
abbia operato le maggiorazioni da detto decreto previste all’art. 4
comma 2.

8. In definitiva, per le ragioni che precedono il ricorso deve
essere rigettato e parte ricorrente deve essere condannata, in
favore delle due parti controricorrenti, alla rifusione delle spese
processuali, liquidate come da dispositivo, nonché al pagamento
dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, spese che liquida, per ciascuna
delle due parti controricorrente, in euro 10.000, per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

di calcolo astrattamente percorribili nella specie; ed ha richiamato il

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

gennaio 2018.
7

Il Cong. – – – ensore
Pasquale G anniti

n allffiellallni0 ufficio:ho
TA
Innocenzo

Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 16

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA