Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4932 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.R. (OMISSIS), nella qualità di erede della

sorella interdetta R.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL QUIRINALE 26, presso lo studio dell’avvocato DI CUNZOLO

SARA, rappresentato e difeso dall’avvocato RITONDO MARCELLO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

15/01/09, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Ritondo Marcello, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per la trattazione in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 16 febbraio 2009, confermando la decisione del Tribunale, ha respinto, in base alla ctu. di primo grado, la domanda di R.G., diretta ad ottenere la retrodatazione all’8 febbraio 1983 dell’indennità di accompagnamento riconosciutale in sede amministrativa dal 17 novembre 1997.

La Corte, richiamando le osservazioni dell’ausiliare, ha rilevato che al momento dell’accertamento la R. non era autosufficiente per la concomitante presenza di un deficit intellettivo ma anche “per l’inevitabile deterioramento legato all’età e aggravato dalla preesistenza” e ha sottolineato che il ctu aveva aggiunto che non vi erano elementi per affermare che la condizione della R. avesse raggiunto tale livello di gravità già prima del 1997. Secondo la Corte la diagnosi di insufficienza mentale formulata già nel febbraio 1983 non bastava ad attestare la condizione di non autosufficienza alla stessa data, trattandosi di patologia suscettibile di diversi stadi di gravità e dovendo tenersi conto del deterioramento delle condizioni sanitarie della R., legato all’età. Non vi era in ogni caso documentazione medica idonea a smentire il giudizio dell’ausiliare, non potendo la certificazione dell’ASL (OMISSIS) sullo stato di non autosufficienza, successiva di quasi venti anni alla visita del 1983, dire alcunchè sul decorso della malattia.

La sentenza è impugnata da R.R., quale erede di R. G., con ricorso per due motivi.

L’INPS resiste con controricorso. Il Ministero dell’Economia e Finanze non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e vizio di motivazione.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 61 c.p.c..

I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Si sostiene anzitutto che le affermazioni del ctu circa la concomitante presenza di deficit intellettivo e l’inevitabile logoramento legato all’età, alle quali aveva fatto riferimento la Corte d’appello, non troverebbero riscontro nell’elaborato peritale.

Va osservato tuttavia che, seppur diverse in termini letterali, le affermazioni della ctu riportate nello stesso ricorso non si discostano, quanto a significato, da quanto riferito dalla sentenza.

Si sostiene inoltre che la ctu sarebbe lacunosa e contraddittoria avendo l’ausiliare affermato da un lato di non essere in grado, in assenza di ulteriori certificazioni, di stabilire se anteriormente al 1997 vi fossero i presupposti per l’indennità di accompagnamento, ed escluso, dall’altro, che in data antecedente al 17 novembre 1997 la R. avesse maturato il diritto a tale indennità.

Ma le due affermazioni non sono contraddittorie, poichè il loro complessivo significato è, in sostanza, che per il periodo anteriore al 1997 la documentazione non consentiva di stabilire positivamente la presenza dei requisiti per la prestazione richiesta.

Così stando le cose non pare quindi meritevole di accoglimento la censura, contenuta nel secondo motivo, concernente la mancata rinnovazione della ctu in appello, non essendo vero, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, il presupposto di tale censura, ossia che il ctu di prime cure non fosse stato in grado di valutare lo stato di salute della R..

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato siccome manifestamente infondato.

La parte ricorrente va condannata alle spese in favore dell’INPS, resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in favore della parte resistente, liquidate in Euro 30,00 per spese vive, oltre ad Euro 2000,00 per onorari nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA