Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4932 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16063/2012 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI DELLA

FARNESINA 132, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO BITTERMAN,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FIORAVANTI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIRIO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA N. 121,

presso lo studio dell’avvocato CARMELA MARGHERITA RODA’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO VILLANI, in

vitù di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 674/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Francesco Villani per la controricorrente che chiede

il rigetto del ricorso

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 143/2006 depositata il 9/5/2006, il Tribunale di Pisa – Sez. distaccata di Pontedera – decidendo due cause riunite, per quanto qui interessa (avendo l’altro promissario acquirente Z.B. rinunciato agli atti del giudizio), rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Z.E. nei confronti della Sirio s.r.l. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, dichiarava risolto per inadempimento dello Z. il preliminare di compravendita inter partes relativo ad alcuni immobili siti in (OMISSIS).

Il Tribunale statuiva in tal senso ritenendo il promittente acquirente Z.E. inadempiente ed efficace la diffida ad adempiere notificatagli. In particolare, osservava che le circostanze addotte dallo Z. a giustificazione del mancato perfezionamento del contratto definitivo (mancanza dei frazionamenti e inadempimenti da parte di terzi nei suoi confronti) o non erano provate o erano irrilevanti.

Avverso la predetta sentenza lo Z. proponeva appello, deducendo che:

1) il primo giudice non aveva tenuto conto delle circostanze di fatto e, in modo erroneo e con motivazione illogica, aveva ritenuto del tutto irrilevante la condotta tenuta dalla Sirio nella vicenda;

2) senza motivazione il primo giudice non aveva dato alcun rilievo alle dichiarazioni dei testi escussi, i quali avevano confermato che alle date del 15/04/1998 e del 16/10/1998 (data ultima indicata nella diffida ad adempiere) la Sirio non aveva provveduto ai frazionamenti quanto ai beni già venduti o in corso di vendita a terzi, beni da scorporare da quelli che doveva alienargli;

3) la sentenza erroneamente non aveva considerato che, nell’intimare diffida ad adempiere, la Sirio aveva assegnato un termine non congruo, nella certezza che i promittenti acquirenti non sarebbero stati in grado di far fronte al pagamento del prezzo, e che la diffida ad adempiere era nulla, in quanto pervenuta ad uno dei due prominenti acquirenti in data 30/10/1998 e cioè oltre il termine previsto per il rogito;

4) la sentenza era altresì erronea, in quanto il primo giudice non aveva considerato che il termine indicato nella diffida ad adempiere era stato fissato senza tener conto delle esigenze dei prominenti acquirenti, che avrebbero dovuto essere consultati per concordare un nuovo termine. La convenuta Sirio si costituiva in giudizio, contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 674/2011 dell’11.5.2011, ha rigettato il gravame, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) condivisibilmente il primo giudice aveva escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai due testi escussi in ordine al profilo dell’epoca del frazionamento (il primo in quanto aveva reso una testimonianza de relato ex parte actoris ed il secondo per la genericità della deposizione);

b) premesso che la diffida ad adempiere era stata notificata allo Z. a mezzo posta in data 30.9.1998 e che per l’adempimento era stato assegnato il termine del 16.10.1998 (data entro cui i due promissari acquirenti si sarebbero dovuti presentare per il rogito presso lo studio notarile), la circostanza che a quell’epoca egli non fosse in grado di pagare il prezzo era irrilevante, laddove l’affermazione secondo cui non fosse pronta la documentazione ipocatastale era sfornita di prova;

c) la predetta diffida ad adempiere era stata consegnata anche all’altro promissario acquirente ( Z.B.) in data 30.9.1998 (e non il 30.10.1998, come dichiarato dal medesimo Z.), come era desumibile dal timbro apposto dall’agente postale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Z.E., sulla base di un unico motivo.

La Sirio s.r.l. ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via assolutamente preliminare si pone per la Corte la necessità di verificare se il contraddittorio sia stato integro nelle precedenti fasi di merito, ed in particolare in grado di appello.

Infatti, nel presente giudizio viene richiesto dalla società intimata l’accertamento della risoluzione di un contratto preliminare che vedeva come promissari acquirenti, oltre che l’odierno ricorrente, anche il germano Z.B., che non è stato evocato in giudizio, oltre che in sede di legittimità, anche in grado di appello.

La proposizione del ricorso mira peraltro a rimettere in discussione proprio l’accertamento della risoluzione del contratto preliminare. Reputa il Collegio che alla luce di tale circostanza debba ritenersi che la partecipazione di Z.B. era necessaria ai sensi del consolidato principio di questa Corte per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 9042/2016) la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l’altro o gli altri stipulanti.

Ne consegue che poichè la nullità del procedimento e della relativa decisione per l’omessa partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 14137/2016), va dichiarata la nullità della sentenza gravata e la causa deve essere rimessa alla Corte d’Appello di Firenze per un nuovo esame della vicenda, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Z.B..

La Corte d’Appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza d’appello e rimette la causa alla Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese del presente giudizio.

La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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