Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4932 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 25/02/2020), n.4932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27758-2018 proposto da:

CONSORZIO DAM – SOCIETA’ CONSORTILE A RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELIO DI FILIPPO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS),in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MBCREDIT SOLUTIONS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 88

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1041/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 30/5/2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l’inopponibilità a quest’ultima, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale D.G.N. (debitore dell’amministrazione fiscale attrice) aveva ceduto taluni beni immobili in favore del Consorzio DAM – Società consortile a r.l.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la concreta sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dall’Agenzia delle entrate;

che, avverso la sentenza d’appello, il Consorzio DAM – Società consortile a r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Mibcredit Solutions s.p.a. (già Unicredit Leasing s.p.a. intervenuta nel corso del giudizio) resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, il consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente applicato il principio in forza del quale, in tema di sussistenza dell’elemento oggettivo, ai fini del positivo esperimento dell’azione revocatoria, rileva, con specifico riferimento al pregiudizio delle ragioni del creditore, il momento storico in cui è stato compiuto l’atto dispositivo, avuto particolare riguardo al residuo patrimonio del disponente, a nulla rilevando le sorti di detto patrimonio nel periodo di tempo posteriore al compimento dell’atto impugnato, avendo il giudice d’appello conferito decisivo rilievo ai fini dell’accoglimento dell’avversa domanda revocatoria, a concrete vicende del patrimonio del debitore verificatesi in epoca successiva al compimento dell’atto;

che la censura è manifestamente infondata;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente rilevato l’insussistenza di alcuna avvenuta dimostrazione, da parte del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, della idoneità del proprio patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie, atteso che il valore di stima dei residui diritti immobiliari, al momento del compimento dell’atto impugnato, sarebbe stato interamente assorbito dal credito, pari ad Euro 600.000,00, vantato dalla BCC di (OMISSIS), credito “accertato con decreto ingiuntivo del 28/6/2010 (e quindi certamente esistente al momento del compimento dell’atto (impugnato in questa sede) del 24/5/2010)” (cfr. folio 7 della sentenza impugnata);

che, pertanto, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come, proprio al momento del compimento dell’atto impugnato con l’odierna azione revocatoria, l’intero patrimonio residuo del D.N. fosse stato reso sostanzialmente incapiente, tenuto conto della complessiva esposizione debitoria del disponente al momento del compimento dell’atto;

che, conseguentemente, nessuna violazione della norma invocata in questa sede può ritenersi commessa, da parte del giudice a quo, nei termini dell’erronea denuncia dell’odierna società ricorrente, essendosi la corte territoriale correttamente allineata al principio, di recente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale, in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3538 del 06/02/2019, Rv. 653005 – 01);

che, sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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