Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4932 del 03/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4932 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 15753-2011 proposto da:
SPALLONE

DARIO,

SPLDRA23T31E505T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 145, presso lo
studio dell’avvocato MASOTTI GIULIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
90

DELFINO MAURIZIO;
– intimato –

Nonché da:
DELFINO MAURIZIO,

DLFMRZ55D04H501A,

elettivamente

Data pubblicazione: 03/03/2014

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo
studio dell’avvocato CATTANI GIANLUCA, rappresentato e
difeso dagli avvocati MARTINOLI MARZIA LAURA ELENA,
FERRARI GIUSEPPE FRANCO;

c/ric. e ricorrente incidentale –

SPALLONE

DARIO,

SPLDRA23T31E505T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 145, presso lo
studio dell’avvocato MASOTTI GIULIO, che lo
rappresenta e difende;

controricorrenti all’incidentale

avverso la sentenza n. 5145/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato GIULIO MASOTTI difensore del
ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso
ed ha ribadito la presenza della copia autentica del
provvedimento impugnato tra gli atti depositati;
udito l’Avvocato GIANLUCA CATTANI,

con delega

dell’Avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI difensore del
ricorrente incidentale, che si e’ riportato agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

contro

per l’inammissibilità del ricorso principale e per

l’assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5-4-1993 Dario Spallone
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Presidente del Tribunale di Roma in data 18-2-1993, con cui gli era

accessori, in favore dell’avv. Maurizio Delfino, a titolo di
competenze professionali per attività stragiudiziale prestata in suo
favore.
Con sentenza in data 3-1-2004 il Tribunale di Roma, ritenendo
sussistente la prova di un accordo di pagamento limitato alla somma
di lire 10.000.000, revocava il decreto ingiuntivo opposto,
condannando lo Spallone al pagamento in favore del professionista
della somma di euro 6.713,94, oltre interessi legali dall’opposizione,
con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Delfino.
Con sentenza in data 7-12-2010 la Corte di Appello di Roma,
in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza
appellata, rigettava l’opposizione proposta dallo Spallone,
condannando l’opponente al pagamento delle spese di doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo
Spallone, sulla base di tre motivi.
Il Delfino ha resistito con controricorso, proponendo altresì
ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.

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stato intimato il pagamento della somma di lire 55.733.000, oltre

Lo Spallone ha resistito al ricorso incidentale con
controricorso.
in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato
memorie.

1) Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
2) Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la
violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la
sentenza impugnata rilevato d’ufficio il vizio di ultrapetizione in cui
era incorso il giudice di primo grado nel pronunciarsi, nonostante la
mancanza di contestazioni sul punto, sul compenso spettante al
professionista in base all’effettiva consistenza delle attività dal
medesimo svolte.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione
degli artt. 1322, 1418 c.c. e 24 della 1. 794 del 1942, in relazione
alla ritenuta nullità dell’accordo intercorso tra le parti in merito alla
limitazione a 10.000.000 di lire del valore delle attività da svolgere,
salvo successivo accordo.
Con il terzo motivo lo Spallone si duole dell’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché della violazione
e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di Appello

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MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto provato il diritto dell’avv. Delfino al pagamento del
compenso così come indicato nella parcella inviata al cliente.
3) Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il
Delfino lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 645

rilevato il vizio di improcedibilità dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, nonostante la specifica eccezione sollevata dall’opposto.
4) 11 ricorso principale è improcedibile.
11 ricorrente ha espressamente dichiarato, a pagina 1 del
ricorso, che la sentenza della Corte d’Appello di Roma gli è stata
notificata in data 23-5-2011. Egli, tuttavia, come risulta
dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte in data
13-1-2014, si è limitato a depositare copia autentica della sentenza
impugnata, priva della relata di notificazione, in violazione di
quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369
comma 2, n. 2, c.p.c..
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, dal
quale non vi è ragione di discostarsi, la previsione -di cui al citato
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.- dell’onere di deposito a pena di
improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa
norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di
notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da I
parte della Corte di Cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica

3

comma 2, 163 bis e 165 c.p.c., per non avere il giudice di appello

(e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della
cosa giudicata formale-, della tempestività dell’esercizio del diritto
di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della
sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto

espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata
gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della
sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per
cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile
evitare detta declaratoria soltanto attraverso la produzione separata
di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372, comma
2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui
dell’art. 369, comma 1, c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni
rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine
breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua
di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo
d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione
(Cass. S.U. 16-4-2009 n. 9005; Cass. 1-12-2009 n. 25696; Cass. 264-2010 n. 9928; Cass. 11-5-2010 n. 11376; Cass. 10-9-2010 n.
19271; Cass. 10-12-2010 n. 25070).
Per le ragioni esposte il ricorso in esame deve essere
dichiarato improcedibile, con conseguente assorbimento del ricorso
incidentale condizionato e condanna del ricorrente principale al

4

termine breve. Pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente,

pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di
giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta dichiara improcedibile il ricorso e condanna il

cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15-1-2014
I Consigliere estensore
)

Pre ente

ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.700,00, di

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