Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4932 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 02/03/2018, (ud. 16/01/2018, dep.02/03/2018),  n. 4932

Fatto

1. La sig.ra S.M. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma la sig.ra B.F., il sig. B.F. e la Zuritel Assicurazioni s.p.a., rispettivamente conducente, proprietario ed istituto assicuratore del veicolo (in tesi) danneggiante, proveniente da tergo, al fine di vederli condannare all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS). Si costituiva in giudizio Zuritel s.p.a. contestando la responsabilità della propria assicurata nel verificarsi del sinistro, nonchè l’entità del danno, chiedendo di chiamare in causa asseriti terzi responsabili (e precisamente, la sig.ra Bu.El., conducente del veicolo che per primo aveva dato inizio al tamponamento a catena, nonchè del proprietario di tale veicolo il sig. Bu.Di.). Successivamente, interveniva volontariamente in giudizio la Società Cattolica di Assicurazione Coop. s.r.l., assicuratrice per la responsabilità civile del presunto terzo danneggiante che aveva causato il tamponamento a catena. In relazione al medesimo incidente veniva avviato un autonomo procedimento civile instaurato dal sig. P.M., passeggero dell’autovettura condotta dalla sig.ra S.M., avverso Zuritel s.p.a. e i sig.ri B., conclusosi con sentenza n. 27679/2008 che accertava la responsabilità dei convenuti nel causare l’incidente e li condannava al risarcimento del danno biologico e morale conseguente all’incidente, accertato con consulenza tecnica disposta in corso di giudizio. Una copia della suddetta sentenza veniva prodotta da S.M. nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace. Con sentenza n. 53504, emessa in data 26/10/2009, il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente la domanda attorea, accertando il 75% di responsabilità in capo alla sig.ra B., e liquidava in favore di S.M. l’importo di Euro 3.739,35, oltre interessi legali, rimborso spese della consulenza tecnica d’ufficio e rimborso parziale delle spese di giudizio.

2. Con atto di appello in data 2/3/2010 S.M. impugnava la sentenza di primo grado deducendo l’errata e illegittima motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità nel verificarsi del sinistro, l’errata e illegittima quantificazione del danno, nonchè l’errata e illegittima compensazione parziale delle spese legali, conseguente al parziale accoglimento della domanda. Si costituiva Zuritel s.p.a., la quale resisteva al gravame e proponeva appello incidentale con riguardo all’accertamento della responsabilità che sarebbe stata, in tesi, da ascriversi in toto a Bu.El., terza proveniente da tergo. Si costituiva, inoltre, la Cattolica s.r.l. al fine di evidenziare come nessuna delle parti del giudizio avesse svolto domande nei propri confronti. Con sentenza n. 12699/2015, depositata in data 11/06/2015, il Tribunale di Roma, quale Giudice d’Appello, negava valore di giudicato esterno alla sentenza n. 27679/2008, emessa nel giudizio tra P.M. e Zuritel e i sig.ri B., escludeva la responsabilità di B.F. nel determinare il sinistro, e rigettava la domanda di S.M. nei confronti dei sig.ri B. e di Zuritel s.p.a. in accoglimento dell’appello incidentale di Zuritel s.p.a.; compensava quindi le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con ricorso notificato in data 06/10/2015, S.M. chiede la cassazione della sentenza n. 12699/2015, deducendo due motivi di ricorso. Zuritel s.p.a. compare con atto in data 09/11/2015, resistendo con controricorso e chiedendo il rigetto del ricorso principale. Veniva presentata memoria ex art. 378 c.p.c., da parte di S.M. per dedurre la nullità della notifica del controricorso per mancata attestazione della conformità all’originale richiesta per le copie informatiche di atti analogici L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Nell’ambito del preliminare controllo sugli atti introduttivi, si pone il problema della ritualità del controricorso di Zuritel s.p.a. volto a contraddire il ricorso principale. L’atto della compagnia assicuratrice pare notificato con modalità telematica; tuttavia, le copie analogiche della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal difensore non sono munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa (nel fascicolo risultano copie fotostatiche informi, prive di firme o sigle). La questione riguarda le modalità di documentazione della notificazione nel giudizio di cassazione e, prima ancora, gli istituti processuali che la prova delle notifiche degli atti è volta a presidiare.

5. In proposito, si prospettano due diverse opzioni ermeneutiche.

a. Secondo una prima tesi, gli atti introduttivi di un giudizio d’impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il contraddittorio (come avviene nel primo grado), ma anche quello di introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal legislatore e rigorosamente perentori. I termini per l’impugnazione, dunque, sono sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice: conseguentemente, un particolare rigore formale caratterizza gli adempimenti procedimentali volti a dimostrare il dies a quo del termine per impugnare (il deposito della sentenza o la sua notificazione) e il rispetto del dies ad quem dell’atto di impugnazione (la notificazione del ricorso per cassazione o del controricorso, il quale può contenere ricorso incidentale) e, per tale ragione, la sola produzione di copia fotostatica degli atti, mancante della garanzia di autenticità, deve reputarsi inidonea a consentire le verifiche officiose del giudice dell’impugnazione “senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 c.c., il quale riguarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti” (in tema, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15624 del 18/09/2012, Rv. 623902-01; sull’inidoneità della fotocopia a sostituire l’originale, anche Cass, Sez. 6-3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015, Rv. 635446-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/01/2015, Rv. 634419-01,).Si spiegano così, peraltro, la ratio dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che pretende la produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata a pena di improcedibilità, e l’orientamento di legittimità che reputa superflua tale documentazione se risulta dal ricorso che la “sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, Rv. 636810-01). Sulle modalità di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in caso di notifica eseguita con modalità telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, questa stessa Sezione si è pronunciata con la sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968-01 (analogamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 10/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 16/10/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 16/10/2017; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 17/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 26/10/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 09/11/2017; Cass., Sez. 63, Ordinanza n. 26606 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 09/11/2017). Con riferimento al termine per la proposizione dell’impugnazione principale, la giurisprudenza di legittimità sanziona con l’inammissibilità il ricorso del quale non sia data prova della notifica; in particolare, si richiede che siano dimostrate sia la spedizione – cioè, la trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica – mediante la produzione della ricevuta D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ex art. 109, (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23294 del 17/11/2005, Rv. 585460-01), sia la ricezione – cioè, la consegna del ricorso al destinatario – attraverso il deposito della cartolina di ricevimento. Riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, si osserva che – a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9,comma 1 ter, (il quale concerne “tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 bis”) – l’avvocato deve provvedere ad estrarre copia su supporto analogico (id est, cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (il quale recita: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”). Perciò, per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, il procuratore mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e, soprattutto, è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico. Con specifico riferimento al deposito, da parte del mittente, del ricorso notificato telematicamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016: “Quando non sia fatto con modalità telematiche il deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2”; sull’esigenza di sottoscrizione autografa, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017, in motivazione: “nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte”; con riguardo alle modalità di deposito della copia cartacea della sentenza impugnata notificata con modalità telematica, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968-01). Nella corrispondente notifica telematica il soggetto mittente fornisce la prova della spedizione mediante la ricevuta di accettazione (rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata), che – unitamente alla relazione di notifica e al messaggio p.e.c. – individua il momento di “partenza” di un plico telematico identificato, e quella della ricezione attraverso la ricevuta di avvenuta consegna (anch’essa rilasciata dal gestore), che attesta l'”arrivo” del plico telematico nella sfera di controllo del destinatario. Nella notifica “tradizionale”, la Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova certa del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte (Cass., Sez. 6-5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014, Rv. 633254-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012, Rv. 624180-01; Cass., Sez. L., Sentenza n. 4242 del 07/04/1992, Rv. 476647-01).Come nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita – e, di conseguenza, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale (ex multis, con specifico riferimento al controricorso, Cass., Sez. L, Sentenza n. 4559 del 28/03/2001, Rv. 545278-01) -, lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla notificazione del controricorso eseguita con modalità telematica qualora non siano depositate su supporto analogico (cioè, cartaceo) le copie debitamente autenticate mediante un’autografa sottoscrizione dell’attestazione di conformità – della relazione della notificazione e delle ricevute di accettazione e di consegna previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, unici atti idonei a dare dimostrazione della spedizione e della ricezione dell’atto. Su questa posizione si pone da ultimo Cass. 6^-3, ord. 30765 del 22.12.2017.

b. Secondo un’altra tesi, con riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, il fatto che la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, (concernente “tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”) richiami il solo D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (Codice dell’Amministrazione digitale) non osta all’applicazione del successivo comma 2, a norma del quale “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.”. In mancanza di disconoscimento, la copia non autenticata avrebbe la stessa efficacia probatoria dell’originale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Codice dell’Amministrazione digitale e dell’art. 2719 c.c.. La recente pronuncia Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21003 del 08/09/2017, Rv. 645480-01 (che espressamente richiama il precedente di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012, Rv. 623498-01), dà conferma della fungibilità tra originale dei documenti attestanti la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia non disconosciuta dei medesimi: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti”. In ogni caso, l’eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata potrebbe reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo e cioè, dalla conoscenza/conoscibilità dell’atto in vista delle difese (in giurisprudenza: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285-01): pur non risultando memorie o altre attività difensive dei ricorrenti che dimostrino la ricezione del controricorso, la comunicazione della cancelleria contenente la fissazione dell’adunanza dà atto della costituzione del controricorrente e abilita, quindi, il ricorrente ad esaminare le avversarie argomentazioni. Di conseguenza, quando la notificazione è stata eseguita con modalità “telematica”, la spedizione potrebbe ritenersi provata dalla produzione di copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e consegna anche se prive di attestazione di conformità, purchè tali fotocopie non siano disconosciute dalla controparte; comunque, anche a voler configurare una irrituale documentazione della notificazione, non si sarebbe verificata alcuna menomazione del diritto di difesa dell’avversario, posto in condizione di avere conoscenza del deposito del controricorso e di esaminarlo. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente si è opposta alla produzione del controricorso privo della suddetta attestazione di ricevuta con la memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo la nullità della notifica del controricorso che, in quanto prontamente eccepita, non abilita, quindi, il ricorrente, nè tantomeno questo collegio, ad esaminare le avversarie argomentazioni ivi contenute. Pertanto, deve dichiararsi inammissibile il controricorso privo della attestazione di conformità all’originale della relata di notifica in forma analogica a quella informatica.

6. Occorre pertanto esaminare i motivi di ricorso.

7. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce la violazione della regola juris sull’efficacia del cosiddetto “giudicato esterno”, laddove il Giudice d’Appello ha affermato che la sentenza emessa a conclusione del giudizio tra P.M. e Zuritel s.p.a. e i sig.ri B. non fosse utilizzabile nel giudizio in corso per mancanza d’identità di parti, di petitum e di causa petendi. La ricorrente ne contesta la rilevata inutilizzabilità poichè, seppur vi sia identità soltanto parziale delle parti in causa (soltanto Zuritel s.p.a. e i sig.ri B. sono parte di entrambi i giudizi), il petitum (risarcimento danni subiti a seguito dell’incidente stradale) e la causa petendi (la responsabilità di B.F. nel causare l’incidente stradale) sono, in realtà, coincidenti. La ricorrente, inoltre, afferma di aver dichiarato, nel giudizio, di volersi avvalere della sentenza n. 27679/2008 le quale, mai impugnata, è passata in giudicato il 24/07/2008. Il primo motivo di ricorso è infondato, poichè in tema di giudicato: “Qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” (Cass. sez. 5^ n. 3187/2015; Cass. sez. 5^ n. 2786/2006; Cass. sez. V n. 12545/2001). Pertanto, stante la mancanza d’identità delle parti nei due giudizi, la sentenza n. 27679/2008 non è utilizzabile quale giudicato esterno nel processo instaurato da S.M., potendo certamente valere come fonte di prova.

8. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione della regola di diritto posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, in materia di “tamponamenti a catena”, laddove il Giudice d’Appello non ha applicato al caso di specie la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente ex art. 2054 c.c., comma 2, senza peraltro accertare che la tamponante avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. Afferma, altresì, la ricorrente che il Giudice d’appello avrebbe erroneamente applicato, al caso di veicoli in movimento, la regola di diritto prevista per il caso in cui il tamponamento avvenga tra veicoli in sosta. Il ricorso è inammissibile perchè non tiene conto del fatto che la motivazione, superando la presunzione iuris tantum di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, e così anche oltre ulteriore argomento in ordine alla prova liberatoria cui è normalmente tenuto il veicolo proveniente da tergo, ha stabilito che la responsabilità non fosse ascrivibile alla conducente dell’auto immediatamente sopraggiungente, in difetto di prove in concreto date in ordine alla sua responsabilità: la responsabilità difatti, secondo il giudice d’appello, è risultata addebitabile alla condotta negligente della terza tamponante ( Bu.), la quale ha dichiarato di non essersi avveduta dell’incolonnamento e del rallentamento dei mezzi che la precedevano. Il motivo dedotto risulta inammissibile, in quanto non tiene conto del fatto che il giudice di merito ha ritenuto del tutto superata la presunzione di corresponsabilità per i veicoli in movimento (tra tante, v. Cass. sez. 3^ n. 4021/2013; Cass. sez. 3^ n. 8646/2003). Stante l’avvenuto accertamento in concreto della dinamica dell’incidente stradale occorso tra veicoli in movimento, la censura della ricorrente relativa alla violazione della regola di presunzione juris tantum posta dall’art. 2054 c.c., comma 2, come applicata in materia di “tamponamenti a catena”, è inammissibile, in quanto tende a confondere il piano della valutazione delle prove in concreto, effettuata dal giudicante, con quello della valutazione presuntiva e giuridica ex art. 2054 c.c., comma 2, ammissibile in mancanza del raggiungimento di certezze sulla dinamica dell’incidente, in tale sede insindacabile.

9. In considerazione del rigetto del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese sostenute dal controricorrente per la comparizione all’udienza di discussione, che liquida in Euro 200,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dichiara inammissibile il controricorso.

Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 200,00, oltre oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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