Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4931 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.A., S.C., n.q. di eredi pro – quota
della sig.ra A.A.M., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
FEMIA, rappresentate e difese dall’avvocato PUNTURIERI MARINO
MAURIZIO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta
delega in calce al ricorso notificato;
– resistente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 13 90/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 19/12/08, depositata il 15/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che:
Con il ricorso in epigrafe Caterina e S.A., quali eredi di A.A.M. impugnano la sentenza che ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello della Aricò contro la sentenza che le aveva negato l’indennità di accompagnamento per difetto del requisito sanitario.
Il giudice di appello ha notato che nel proprio gravame l’ A. aveva censurato la sentenza per aver aderito alle conclusioni del ctu che sarebbero state caratterizzate da genericità e da argomentazioni non in grado, testualmente, di “suffragare l’assunto inerente all’assenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio richiesto”.
La Corte territoriale ha quindi osservato che da tali censure non era dato rilevare per quali motivi la c.t.u. non sarebbe stata condivisibile.
La parte ricorrente censura questa statuizione con un unico motivo intestato quale “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” ma che in realtà denunzia vizio di motivazione. Senonchè la parte ricorrente, omettendo di riportare testualmente i pertinenti contenuti del proprio gravame così mostrando di aver criticato adeguatamente la ctu di primo grado, propone anche in questa sede un ricorso del tutto generico, assolutamente inidoneo a puntualizzare il vizio denunziato.
Per le ragioni anzidette il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronunzie sulle spese in relazione alla data di introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011