Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4931 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15446/2012 proposto da:

G.A., (OMISSIS), R.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo

studio dell’avvocato STUDIO LEGALE IRTI, che stanno in giudizio in

proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrenti –

contro

EDIL PIAZZA 14 S.r.l., p.iva (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO FUNARI, rappresentata e difesa dall’avvocato

NORVEO STRAMENGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2002/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ENRICO DANTE, con delega degli Avvocati

R.A. e G.A. difensori in proprio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NORVEO STRAMENGA, difensore della controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 39/04, accogliendo la domanda avanzata da G.A. e R.A., attribuite a grave difetto di costruzione, ai sensi dell’art. 1669 c.c. le macchie di muffa, funghi ed umidità da condensa manifestatisi in un appartamento dai medesimi acquistato il (OMISSIS) dalla s.r.l. Edil Piazza 14, condannò quest’ultima al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 65.627,62 e corrispondenti al costo di demolizione e ricostruzione dell’appartamento, nonchè all’ulteriore somma di Euro 12.770,96 a compensazione del mancato incasso di canoni.

Proposto appello, i convenuti, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 5/5/2011, in parziale riforma della statuizione di primo grado, rideterminò la misura del risarcimento in complessive Euro 20.916,61, oltre interessi al 2% annuo, dal 7/11/2006 sul capitale di Euro 4.800,00 e dal 28/10/2009 su quello di Euro 15.528 alla data di pubblicazione della decisione.

I primigenei attori ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso la Edil Piazza 14.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

La Corte d’appello aveva riformato la sentenza di primo grado affermando non essere indispensabile per risanare l’alloggio procedere alla sua completa demolizione e ricostruzione, in quanto, sulla base della rinnovata CTU doveva considerarsi sufficiente il rifacimento integrale del terrazzo, nel mentre per i ponti termici relativi ai pilastri, privi di coibentazione, poteva considerarsi idoneo il rimedio già approntato dai ricorrenti, consistente nel rivestire le pareti interne di uno strato in materiale isolante. La soluzione è ritenuta dai ricorrenti irragionevole sotto più punti di vista: permangono le limitazioni funzionali derivanti dal predetto rivestimento, non assimilabile ad una parete in muratura, resistente agli urti e idonea a sostenere pesi ancorati a chiodi; la durata del materiale isolante non è assimilabile a quella di una normale parete; le muffe non vengono eliminate, ma semplicemente celate, permanendo, quindi, l’insalubrità abitativa; sussiste sperpero energetico, in quanto solo coibentando tutte le pareti dall’esterno, mediante la predisposizione di un c.d. cappotto isolante, sarebbe stato possibile eliminare il fenomeno della condensa.

Il prospettato vizio motivazionale non sussiste e, pertanto, il motivo non merita accoglimento.

La doglianza, peraltro largamente apodittica, mira ad una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto in questa sede inammissibile.

La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito. La S.C. ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. Unite, n. 24148 del 25/10/2013). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11/11/2005 n. 22901; Cass. 128-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

In definitiva, la motivazione resa dalla corte locale appare congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, avendo sviluppato conclusioni del tutto coerenti con le emergenze processuali e, in ispecie, con gli accertamenti della CTU.

Con il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 832, 1476 e 1669 c.c., si assume che l’apposizione del materiale isolante alle pareti interne riduce la cubatura e la superficie dell’appartamento, sibbene in misura limitata. Per contro, dagli artt. 1476 e 1669 c.c., discende l’obbligo per l’appaltatore-venditore di far luogo all’eliminazione totale e definitiva dei vizi costruttivi.

Trattasi di doglianza infondata. Tornando a quanto poco sopra fatto osservare, la risolutività dell’intervento di risanamento non costituisce un postulato apodittico della Corte locale, ma la risultante di apprezzamenti tecnici del CTU.

Quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385).

La minimale riduzione di superficie e cubatura, poi, risulta essere stata risarcita nella misura quantificata dal CTU.

Con il terzo ed il quarto motivo la denunzia di violazione di legge investe l’art. 112 c.p.c., in quanto la statuizione gravata, quantificando in Euro 728,00 il valore della superficie interna sottratto all’utile uso (mq. 0,56), aveva omesso di considerare la riduzione della cubatura e, quindi, sul punto, controverso e decisivo, era stata omessa precipua motivazione.

Non solo la domanda sul punto aveva formato oggetto di puntuale vaglio, per come immediatamente sopra si è visto, ma, addirittura, la violazione dell’art. 112 c.p.c., appare doglianza del tutto nuova.

Con il quinto motivo si denunzia, ancora una volta, vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, per non essersi tenuto conto delle spese tecniche occorrenti per direzione lavori e acquisizione di assensi amministrativi. Trattasi, secondo i ricorrenti, di far luogo a lavori di manutenzione straordinaria che richiedono, per legge, la predisposizione dei necessari elaborati da parte di un professionista abilitato e, in ogni caso, non può negarsi ai ricorrenti il diritto, dopo tutti i disagi patiti, di far seguire l’intervento da un direttore dei lavori di loro fiducia.

Il motivo è fondato.

Senza l’ausilio di una effettiva motivazione la Corte locale ha omesso di tener conto delle partite di costo evidenziate dai ricorrenti. Invero, per un verso, sbrigativa, sommaria ed apodittica deve ritenersi l’affermazione secondo la quale le opere di ripristino non richiedono alcuna autorizzazione (neppure, paradossalmente, per occupare temporaneamente il suolo pubblico per gli scarichi, i carichi e gli eventuali ponteggi). Per altro verso, appare irragionevole negare il diritto dei ricorrenti di avvalersi del necessario supporto di un direttore dei lavori, in relazione ad un intervento certamente non minimale e tenuto conto dei pregiudizi che potrebbero derivare dalla mancanza della direzione di un competente professionista.

Con il sesto ed il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 115 e, comunque, dei principi generali in materia di prova; nonchè di un vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Le condizioni d’insalubrità dell’appartamento, evidenziatisi dopo che lo stesso era stato locato, avevano costretto i locatori ad addivenire ad una transazione con l’inquilina, la quale era stata costretta ad abbandonare l’immobile. La Corte di merito era caduta in grave errore, poichè essa “confonde la questione dell’opponibilità con quella della prova di un fatto. I ricorrenti non intendevano certo valersi degli effetti giuridici dell’accordo transattivo nei confronti della Edil Piazza, bensì – mediante la produzione in giudizio così della transazione come di altri documenti (cfr., per modo di esempio, il “verbale di consegna”) – provare un fatto storico: che la risoluzione del consensuale del contratto di locazione derivava dai vizi dell’immobile”. Peraltro l’insieme delle emergenze probatorie militavano in senso univoco: le due consulenze tecniche (quella di primo e di secondo grado) avevano attribuito i gravi inconvenienti ad errori costruttivi; la conduttrice aveva più volte segnalato la presenza di muffe; la esistenza dell’accordo transattivo con la medesima; la riconsegna dell’immobile; la comunicazione effettuata all’amministratore condominiale; la formale comunicazione dell’intervenuto scioglimento del rapporto locativo al competente ufficio del registro.

Il fatto, poi, che la prova per testi non aveva riguardato la circostanza del necessitato scioglimento anzitempo del contratto di locazione non era dipeso da fallimento del mezzo, ma dalla decisione del Giudice di primo grado, che non l’aveva ammessa.

Entrambi i motivi colgono nel segno.

Qui, come abbastanza nitidamente spiegano i ricorrenti, non si tratta di dare efficacia inter alios ad un negozio giuridico (la transazione), bensì, di includere fra le emergenze probatorie le inferenze ricavabili dall’evocato contratto, ovviamente in sinergica sintonia con il complesso del materiale probatorio. Non si tratta di estendere gli effetti giuridici di quella transazione, alla quale la resistente restò estranea, ai rapporti intercorrenti fra le parti in causa, operazione questa certamente non consentita, ma di acquisire al sapere processuale quella vicenda storica. E’ appena il caso di soggiungere che il giudice resta libero di apprezzare l’efficacia e la serietà probante del mezzo, sulla base di inferenze endogene (cioè ricavabili da quella stessa vicenda negoziale invocata) ed esogene (quelle che si traggono dal materiale probatorio nel suo complesso).

In ragione e nei limiti dell’esposto la sentenza gravata deve essere cassata ed investito il Giudice del rinvio per nuovo esame e per regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accolti il quinto, il sesto e il settimo motivo e rigettati gli altri, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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