Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4931 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4931 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 21340-2015 proposto da:
CENSI AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA CASANOVA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO BONI giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –

2018
99

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000,

in persona

dell’Avv. LEONARDO MAURIZIO PROCOPIO, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

Data pubblicazione: 02/03/2018

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA LETIZIA CAR1STIA giusLa procura
a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso

la

192/2015

sentenza n.

della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

16/01/2018

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilitò in subordine il rigetto;
udito l’Avvocato MASSIMO BONI;
udito l’Avvocato MARIA LETIZIA CARISTIA;

2

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/03/2015;

RG 21340/15
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Il sig. Augusto CENSI conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Terni Enel Distribuzione s.p.a., rilevando «l’illegittimità e l’arbitrarietà»
della richiesta di pagamento della convenuta ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a

2.582,21. Si costituiva Enel s.p.a. che, resistendo alla pretesa attorea,
chiedeva la condanna del sig. Censi a pagare detta somma portata in una
bolletta rimasta insoluta. Il Giudice di Pace si dichiarava incompetente per
valore e la causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Terni il quale, con
sentenza n. 463/2013 del 28.6.2013, rigettava la domanda e, in
accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l’attore a pagare
a Enel s.p.a. l’importo della bolletta oggetto di contestazione. Avverso la
sentenza di primo grado Augusto Censi proponeva appello dinanzi alla Corte
d’Appello di Perugia, contestando la correttezza della ricostruzione dei fatti
di causa e della ripartizione dell’onere probatorio, nonché l’idoneità dei
mezzi di prova a formare il convincimento del giudice. Si costituiva L’Enel
s.p.a. per chiedere la conferma della sentenza appellata.
2. Con sentenza notificata in data 17.6.2015, la Corte d’Appello di Perugia
rigettava l’appello sull’assunto che le prove per testi e documentali erano
state ben scrutinate dal giudice di primo grado e condannava l’appellante al
pagamento delle spese processuali; rilevava, inoltre, il giudice d’appello,
che alla contestazione dell’appellante in ordine alla falsità delle
fotoriproduzioni del contatore analogico, poi sostituito con un contatore
digitale, e alla non attendibilità dei testi sentiti, non fosse seguita alcuna
specifica ed ulteriore argomentazione.
3. Con atto notificato in data 10.09.2015, Augusto Censi propone ricorso
innanzi a questa Corte avverso la sentenza n. 192/2015 della Corte
d’Appello di Perugia del 19.03.2015, deducendo sette motivi. Con
Enel s.p.a. partecipa al giudizio,

controricorso in data 14.10.2015.

chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato. Il sostituto
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(Enel), relativa alla fornitura di energia elettrica per uso abitativo per C

procuratore generale conclude come in atti. Parte ricorrente ha presentato
nota di deposito di documenti ex art. 372 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Deve preliminarmente dichiararsi ammissibile la nota di deposito di
documenti già prodotti nei precedenti atti del giudizio, in quanto il divieto di
cui all’art. 372 cod. proc. civ. riguarda atti e documenti non prodotti ( cfr.

5. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,
parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello esaminato il motivo
d’impugnazione inerente alla falsa applicazione, in primo grado, dell’art.
2712 cod. civ., in relazione alla dedotta falsità della riproduzione fotografica
prodotta da Enel s.p.a., posta a fondamento della decisione in entrambi i
gradi di giudizio, determinando il venir meno della corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ. il ricorrente deduce, in ogni caso, la violazione o mancata
applicazione dell’art. 2712 cod. civ., sull’assunto che giudice di secondo
grado non avrebbe tenuto conto del disconoscimento della prova
documentale operato dal ricorrente, traendo, invece, da essa argomento
per ritenere assolto l’onere probatorio della resistente.
5.1.

Con riguardo ai primi due motivi, logicamente collegati, questa

Corte rileva l’inammissibilità del ricorso, essendo stata dedotta la
violazione o errata applicazione, da parte del giudice di secondo grado,
di norme processuali e di diritto, in merito alla supposta violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dell’art. 2712
cod. civ., concernente l’utilizzabilità della prova documentale
disconosciuta in relazione a una decisione che, in realtà, esprime una
ratio decidendi diversa. Il giudice di secondo grado, infatti, lungi
dall’omettere la pronuncia su tale motivo d’impugnazione dedotto
dall’appellante, ha ritenuto che la contestazione sull’idoneità della
riproduzione fotografica ad attestare l’entità di energia consumata nel
periodo in contestazione non fosse stata specifica, in adesione con
4

Cass.2125/2014).

I’ orientamento di questa Corte secondo il quale il disconoscimento di cui
all’art. 2712 cod. civ. è idoneo a far perdere la qualità di piena prova alle
riproduzioni fotografiche, degradandole a presunzioni semplici, qualora
sia chiara e circostanziata, sì da attestare la non corrispondenza tra
realtà fattuale e realtà riprodotta (tra le tante,v. Cass. sez. Lav. n.
17526/2016; Cass. sez. Lav. n. 3122/2015; Cass. sez. III n.

fondamento della decisione essere attinente alla ratio decidendi, e
mancando tale requisito, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto
inconferenti.
6. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente
lamenta la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione e
violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per non avere il
giudice di secondo grado esposto il contenuto delle dichiarazioni dei
testimoni, neppure per riassunto o per cenni o per relationem, sulla base
delle quali si è formato il suo convincimento, ma operando un mero
«richiamo» a tale fonte di prova. Anche tale motivo è inammissibile, in
quanto la deduzione non tiene conto del fatto che, secondo un orientamento
costante della giurisprudenza, ai sensi dell’art. 132 comma II n. 4 cod. proc.
civ., il giudice deve esplicitare in sentenza i fatti posti a fondamento della
sua decisione, ma non gli è altresì richiesto di dare conto dell’esame di tutte
le prove prodotte e comunque acquisite, essendo sufficiente che egli
esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a
fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata,
ed evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. sez. III, n.
17145/2006; Cass. sez. II, n. 7058/2003; Cass. sez. II, n. 3282/1999). La
motivazione della sentenza in esame indica gli elementi di fatto che, nel loro
insieme, sono posti a fondamento della decisione, e pertanto la mera
deduzione della mancata trascrizione delle dichiarazioni testimoniali
dimostra di non tenere conto, anche in tal caso, della
Pertanto, anche tale motivo di ricorso è inammissibile.

5

ratio decidendi.

4395/2004). Pertanto, dovendo la contestazione di quanto posto a

7. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente
deduce la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione e
violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., laddove non ha
indicato, tra le fonti di prova, il fatto che l’Enel abbia o non abbia, in tesi,
seguito la prassi consueta per la sostituzione del contatore analogico con
uno digitale, inviando la lettera di avviso e rilevando la lettura

fonti di prova che permettono la formazione del proprio giudizio. Anche tale
motivo è inammissibile, poiché la Corte territoriale ha provveduto a dare
indicazione delle prove (testimoniali, documentali e per presunzioni) di cui
ha tenuto conto nel loro complesso, mentre non ha dato alcun peso alla
prassi seguita da Enel nel sostituire il contatore, ritenendola non rilevante ai
fini della decisione. Trattasi, peraltro, di una questione attinente alla
valutazione delle prove che non può porsi come violazione di norme
processuali, attenendo piuttosto al merito della controversia, in tale sede
incensurabile .
8. Con il quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il
ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e
115 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte si è avvalsa, con un’iniziativa
del tutto ex officio, senza alcuna sollecitazione di parte appellata, di un
argomento presuntivo o indiziario nella formazione del suo convincimento.
Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., il
ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e deduce
l’inesistenza della motivazione con conseguente violazione dell’art. 132,
comma 2, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di secondo grado
ha posto a fondamento del suo giudizio una presunzione non qualificata in
termini di gravità, precisione e concordanza, nonché assume la totale
mancanza di motivazione sul punto. Anche tali motivi sono palesemente
inammissibili, poiché la Corte di merito, lungi dal rilevare d’ufficio argomenti
di prova, ha solo valutato la conformità dei consumi contestati a quelli
storici (anteriori e successivi), allegati dalla creditrice, utilizzandoli quali
ulteriori argomenti a sostegno della motivazione di rigetto della domanda
6

dell’apparecchio al momento del distacco, in ciò omettendo di indicare le

del ricorrente, che in sostanza assume di non essere tenuto a pagare una
bolletta relativa all’anno in cui è stato sostituito il contatore analogico con
quello digitale, essendosi persa traccia dei consumi effettuati. In particolare,
il suddetto motivo è inammissibile poiché attinente a profili fattuali e non di
legittimità, non proponibili e analizzabili in questa sede. La valutazione circa
l’opportunità di far ricorso a presunzioni semplici, nonché di individuare

convincimento spetta infatti al giudice di merito e non di legittimità (tra
tante, cfr. Cass. – sez. III, n. 8023/2009; Cass. – sez. Lav., n. 15737/2003).
9. Con il settimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la
ricorrente lamenta la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione
e per violazione dell’art.132, II comma, n. 4 cod. proc. civ., per insanabile
contrasto logico tra due passi della sentenza, il primo, ove la prova per testi
appare come fonte autonoma e sufficiente per decidere la causa, e il
secondo, in cui la prova per testi appare soltanto di supporto alla
documentazione fotografica, assunta a fonte principale di convinzione e di
prova, quindi non permettendo di comprendere quale sia la ratio decidendi
della sentenza. Con riguardo all’ultimo motivo di ricorso, questa Corte
ritiene di doverlo ritenere inammissibile, essendo il ragionamento del
giudice di secondo grado del tutto coerente. Diversamente da quanto
dedotto con il suddetto motivo, la Corte territoriale ha indicato, come sopra
già rilevato, come ha proceduto a valutare le prove offerte nel loro
insieme,senza omettere alcun dato, mentre il ricorrente tende a volere
segmentare una valutazione che deve essere considerata, per la sua
coerenza interna, nel suo insieme.
10.

Le spese di questo giudizio, in ragione della soccombenza del ricorrente,
sono poste a suo carico nella misura di seguito liquidata, comprensiva di
spese forfetarie e oneri di legge, secondo le tariffe in uso, con raddoppio
del contributo unificato.
P.Q.M.

I.

Dichiara inammissibile il ricorso;
7

quali fatti siano idonei a formare il processo logico corretto e il proprio

II.

Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 2.500,00, oltre C
200,00 per spese e oneri di legge;

III.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2018
Il presidente
Angel Spir
Il Con sere estensore
t
FrancesCb Fiecconi

dello stesso articolo 13.

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