Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4930 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16914-2012 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

36, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FACCIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI IUSPA;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 51A, presso lo studio dell’avvocato NITTI STUDIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VITO ANTONIO NIGRO, FRANCESCO

LAROCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 452/2011 la Corte di Appello di Lecce rigettava l’appello proposto da C.P. nei confronti di A.A. avvero la sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Francavilla Fontana del 21 aprile 2008, con consequenziale condanna dell’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

In particolare, con la appellata decisione – resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. – era stata accolta la domanda della attrice A. di risoluzione del contratto preliminare inter partes del (OMISSIS) per inadempimento, da parte del C., dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo.

Con la sentenza resa dal Giudice di prima istanza venivano, inoltre, rigettate le domande riconvenzionali del convenuto.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte salentina ricorre il C. con atto affidato a due ordini di motivi e resistito con controricorso dalla A..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ed omessa applicazione delle stesse) con riferimento all’art. 1460 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Viene lamentato il non aver la Corte locale considerato che, a fronte dei palesi inadempimenti imputabili alla promittente venditrice, era stata sollevata dal convenuto l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c..

Il motivo non può essere accolto.

La decisione della Corte di merito si fonda su una valutazione dei reciproci inadempimenti delle parti ed effettua adeguato giudizio, all’esito di apposita comparazione, del più grave inadempimento dell’odierno ricorrente.

Peraltro il motivo risulterebbe pure tutto nuovo poichè nel giudizio di appello risulta interposto dall’odierno ricorrente un solo motivo di gravame avente ad oggetto una vicenda relativa ad effetti cambiari tesa a dimostrare l’adempimento del C. e non mai l’eventuale inadempimento altrui oggi dedotto.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “motivazione omessa comunque, insufficiente o contraddittoria su fatti controversi e decisivi della causa in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 5″.

Viene lamentata, in sostanza, l’omessa considerazione da parte della corte territoriale del fatto che era stato contestato all’ A. la mancata attivazione al fine del rilascio della concessione edilizia in sanatoria e, quindi, la mancanza delle qualità promesse dell’immobile.

Orbene il motivo prescinde del tutto dalla correttissima ratio della decisione gravata che, proprio in punto, ha datò adeguatamente conto (a pag. 4 della impugnata sentenza) che solo fatto che, alle scadenze previste per il pagamento del corrispettivo, l’immobile fosse privo della concessione in sanatoria non poteva costituire motivo perchè l’appellante si sottraesse legittimamente all’adempimento dell’obbligazione gravante a suo carico” ovvero del pagamento del dovuto prezzo. Nè il mancato pagamento di quanto dovuto poteva essere giustificato dalla pretesa incommerciabilità del bene.

Tanto in quanto, com’è noto e come veniva correttamente ribadito con la gravata decisione, la sanzione della incommerciabilità del bene (e la nullità degli atti traslativi) ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40 si applica ai soli contratti aventi effetti traslativi e non anche quelli ad effetti obbligatori, come il preliminare di vendita immobiliare in ipotesi, in considerazione della prevista possibilità che la concessione in sanatoria può intervenire in qualsiasi momento prima della stipula del contratto definitivo (Cass. Sent. n. 6018/1999, n. 14489/2005 e n.ri 13117 e 20760/2010).

Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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