Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4930 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11184-2019 proposto da:

T.G.L., in qualità di rappresentante legale della

società ERG WIND 4 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MINCIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 800/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

T.G., nella qualità di legale rappresentante della società Erg Wind 4 Srl, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Basilicata, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio in relazione ad avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato e rettificato la rendita di un’unità immobiliare relativa alla struttura di sostegno degli aerogeneratori delle centrali coliche (c.d. torri o pali eolici), elevandola rispetto al valore iniziale dichiarato dalla contribuente nel Docfa. In particolare, la società contribuente aveva presentato una dichiarazione di variazione della rendita, DOCFA, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 22, proponendo un valore con categoria D/1; l’Ufficio, pur confermando la categoria, attribuiva una rendita più gravosa.

la CTP riteneva carente e non esaustiva la motivazione dell’avviso di accertamento e, assorbita ogni altra questione sulla qualificazione della cd. torre, accoglieva il ricorso.

La CTR, in riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto motivato l’accertamento, qualificando le c.d. torri o pali eolici come strutture stabilmente ancorate al suolo, contrassegnate dai caratteri della stabilità, solidità e consistenza volumetrica ex art. 832 c.c., atteso che, seppur imbullonate, possono essere astrattamente rimosse solo dopo aver esperito costose e complicate operazioni tecniche. Tali strutture, sebbene non concepibili autonomamente, assolvendo esclusivamente compiti strumentali alla macchina che li sormonta, esulano da compiti funzionali alla produzione di energia. Ne consegue l’inclusione del c.d. palo eolico nella stima diretta ai fini della determinazione catastale. L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, per aver la CTR ritenuto che le cosiddette “torri” di un aerogeneratore – anche dopo il 1^ gennaio 2016 – debbano continuare a concorrere alla determinazione della rendita catastale.

2. Con il secondo e terzo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per motivazione apparente, da un lato, e per motivazione irrimediabilmente contraddittoria dall’altro. Il giudice d’appello non avrebbe affrontato la questione principale, sollevata nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, indagando se la torre sia o meno parte integrante dell’aerogeneratore.

3. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR, tenuto conto dei tre pareti pro-veritate depositati dalla società e ampiamente richiamati nel giudizio.

4. Con il quinto motivo e sesto motivo, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia su specifica eccezione di violazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, per non avere il giudice d’appello verificato se la torre da sola possieda i requisiti di autonomia funzionale e reddituale e per aver omesso di spiegare le ragioni per le quali si ritiene che una torre metallica – come quella nel caso di specie – abbia una autonomia funzionale e reddituale.

5. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.M. n. 28 del 1998, art. 2, commi 1 e 3, e L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione alla mancanza di autonomia reddituale e funzionale della Torre di un aerogeneratore.

6. Con l’ottavo motivo si deduce violazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, comma 1 ex art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi su specifica questione sollevata dalla società contribuente relativa alla ritrattabilità della dichiarazione DOCFA in seguito alla verifica della non applicabilità del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, comma 1, alle sole torri espunte delle pale coliche (traliccio, navicella, pale).

7. Con il nono motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, in seguito al nuovo accertamento dell’Ufficio, a causa della presentazione di un docfa di scorporo, in riferimento anche ai valori di quelle parti dell’opificio non variati.

8. Con il decimo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, per motivazione omessa/apparente, e, mediante l’undicesimo motivo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione ad accertamenti di due rendite del tutto diverse sugli stessi beni ed in relazione al medesimo momento temporale (biennio 1998-1999), attribuendo, in particolare, una rendita catastale di pochissimo inferiore rispetto a quella precedentemente accertata anche senza considerare alcuni beni (navicella e rotore) che, invece, aveva prima incluso nel calcolo.

9. Con il dodicesimo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per motivazione insufficiente dell’avviso di accertamento catastale.

10. I primi otto motivi sono suscettibili di trattazione unitaria in quanto, attraverso le censure di violazione di legge – e segnatamente della normativa di settore (L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, e D.M. n. 28 del 1998, art. 2, commi 1 e 3) – omessa pronuncia e carenza di motivazione, viene posta all’attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell’impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

10.1. Essi sono fondati per quanto di ragione.

Va premesso sul tema che il legislatore, con la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, ha introdotto innovazioni in tema di individuazione delle componenti immobiliari oggetto di valutazione catastale, prevedendo che “a decorrere dal 1^ gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

La CTR ha escluso che la torre di sostegno dei macchinari (navicella e rotori) rientri in tale categoria, non avendo le caratteristiche di cui alla indicata norma. In particolare ha ritenuto che il basamento su cui si poggia l’impianto sia componente meramente strumentale e non anche funzionale alla produzione di energia.

Sul tema si è già pronunciata questa Corte, con decisioni qui confermate, accogliendo i ricorsi della società contribuente ((cfr. Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20726, n. 20727 e n. 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 21286, n. 21287 e n. 21288; nonchè Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21460, n. 21461 e n. 21462), dopo aver delineato il quadro normativo nel quale si è innestato la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, sopra riportato, applicabile ratione temporis anche alla presente controversia, secondo una scelta legislativa di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, che fosse o meno infisso al suolo.

In particolare, nella fattispecie, la CFR ha ritenuto che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentino opere annoverabili nel genere delle “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta delle centrali coliche. A tali conclusioni i giudici di seconde cure sono pervenuti sulla scorta dei caratteri della “stabilità, solidità e consistenza volumetrica, nonchè della immobilizzazione al suolo ex art. 832 c.c.”.

La CIR, nell’includere nel calcolo della rendita catastale la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, ha, in sostanza, aderito all’interpretazione della norma seguita dalle Circ. n. 2/E del 2016 e n. 27/E del 2016 e dalla risoluzione nota prot. n. 60244 del 2016, con una valutazione, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite. In tal modo la CIR, limitandosi a dare contezza dell’accertamento circa la stabile infissione della torre, non ha in alcun modo preso in esame i rilievi, supportati da pareri tecnico-scientifici, che la contribuente ha mosso sia in primo che in secondo grado (riproducendo, in ossequio al principio di autosufficienza, i passi che qui interessano del ricorso introduttivo e dell’atto di appello). Si tratta di osservazioni che evidenziano come la torre abbia non solo la funzione passiva di sostegno – al pari di un traliccio di una linea elettrica – che partecipa come mero supporto statico al supporto della struttura soprastante, ma costituisca una componente essenziale ed attiva della macchina, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per produrre così l’energia elettrica.

A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ in sostanza irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza ai fini catastali di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. I giudici di seconde cure non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica. Vanno respinte le argomentazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nella memoria (con la quale si insiste nel rigetto del ricorso e si chiede la rimessione della causa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria, “anche al fine dell’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite”) in quanto non idonee a superare le precedenti argomentazioni. Con le indicate memorie, in realtà l’Agenzia si limita a criticare i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione, ritenendo che “proprio il ricorso, in quelle pronunce compiuto, a concetti scientifici extragiuridici…. avrebbe potuto far emergere le reali caratteristiche delle torri eoliche” le quali, in base alle “nozioni rinvenibili nella scienza delle costruzioni”, non costituiscono un “impianto funzionale allo specifico processo produttivo”, per essere invece un “bene immobile” avente “funzione del tutto analoga a quella di qualunque altra opera di sostegno (di cui è indubbia la natura di “costruzione”)”. E’ quindi evidente che la tesi prospettata dalla difesa erariale non involge l’interpretazione della chiara disposizione sopra richiamata, ma pone questioni di natura prettamente tecnica, ovvero l’accertamento in fatto, da compiersi dal giudice di merito, della funzione in concreto svolta dalla torre eolica.

E ciò avvalora il rilievo, fatto da questa Corte anche nei precedenti sopra citati, circa la necessità che un tale accertamento sia compiuto dal giudice del rinvio.

11. Il nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono anch’essi meritevoli di accoglimento.

Con la proposta di un nuovo accatastamento la contribuente postulava lo scorporo – dall’originario valore catastale, che comprendeva il terreno, il basamento in cemento armato, la cabina, la torre e l’impianto aereogeneratore – di tutta la porzione strettamente riferibile alla componente impiantistica identificata unitariamente nell’aerogeneratore e nella torre su cui il primo viene ad essere inscindibilmente installato. Ciò che residuava all’esito di tale attività di accatastamento, pertanto, risultava essere la componente immobiliare costituita da terreno, basamento e cabina.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’inquadramento catastale proposto dalla società e ha inserito il valore della torre confermando l’irrilevanza catastale della componente impiantistica “interna”. E’ pacifico che il procedimento di determinazione della rendita, tanto quello proposto dalla contribuente quanto quello seguito dall’Agenzia, sia quello della stima diretta, sulla base del valore venale degli immobili riferito al biennio catastale di riferimento (anni 1988-1989) moltiplicato il tasso di fruttuosità stabilito nel 2%. E’ altresì incontestato che lo stesso metodo di valutazione era stato seguito con il classamento precedente alla presentazione della Docfa da parte della contribuente con rendita di Euro 4.400,00. Tale risultato è stato ottenuto, come si evince dal “conteggio estimativo” riprodotto nel ricorso, sommando i valori dei singoli cespiti e applicando il saggio di fruttuosità del 2%. Orbene, non si comprende come, pur escludendo dal computo finale il valore delle componenti impiantistiche dell’aereogeneratore, di gran lunga preponderante, sia stato possibile determinare una rendita – pari ad Euro 4.260,00 – pressochè identica a quella fissata sino al 31.12.2015 che teneva conto del gruppo meccanico navicella/rotore.

E’ dunque evidente, alla luce della metodologia di calcolo seguita e dell’esame dei valori dei singoli beni, che è stata applicata una rendita catastale incongrua.

12. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, perchè, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento: a) accerti se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21; b) determini la rendita catastale dell’opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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