Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4930 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 02/03/2018, (ud. 16/01/2018, dep.02/03/2018),  n. 4930

Fatto

1. Con atto di citazione notificato il 28 marzo 1997 F.F. evocava innanzi al tribunale di Teramo gli odierni contro resistenti al fine di vedere accertata la responsabilità concorrente dei signori V.B. e D.F.B., rispettivamente quale conducente del veicolo Fiat Ritmo e proprietario del veicolo Opel Corsa su cui viaggiava come passeggero, nella causazione del sinistro verificatosi in (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), alle ore 1:20 circa, nel quale rimaneva coinvolto riportando lesioni gravissime per le quali chiedeva il risarcimento dei danni biologico, patrimoniale e non patrimoniale. Nel corso del giudizio di primo grado F.F. decedeva per altra causa e il procedimento veniva riassunto degli eredi. Con sentenza numero 1171-2003 il Tribunale di Teramo riconosceva la responsabilità concorrente di D.F.B. nella misura del 70% e e di M.R. nella misura del 30% nella causazione del sinistro e condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea, calcolato nella misura del 45%, del danno morale del danno emergente sofferti da F.F.. Il Tribunale non accoglieva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, nonchè gli ulteriori profili di danno estetico e di danno alla vita di relazione, e non riconosceva gli interessi ulteriori sino all’effettivo soddisfo sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, calcolate con rivalutazione a far data dall’evento dannoso. Avverso la sentenza di primo grado gli attuali ricorrenti proponevano impugnazione con atto notificato in data 22 novembre 2004, innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila che con sentenza numero 158 del 2014, emessa il 21 gennaio 2014 e pubblicata 15 febbraio 2014, rigettava l’appello.

1.1. Gli eredi di F.F. propongono ricorso per cassazione con atto notificato il 2 aprile 2015 e depositato il 23 aprile 2015, affidato a quattro motivi di ricorso. Al giudizio partecipa alla società Cattolica assicurazione quale cessionaria della Cassa Generali assicurazioni S.p.A. e Carige assicurazioni S.p.A.. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2018 il pubblico ministero ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 32 Cost., e agli artt. 1223,2043,2059 e 2627 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, avendo la CTU medico legale valutato il danno da invalidità permanente nella misura del 45%, corrispondente alla riduzione dell’attività lavorativa svolta all’epoca del sinistro. In tal modo i ricorrenti deducono che la gravità e tipologia dei postumi sofferti dal congiunto sono tali da rendere siffatti esiti invalidanti obiettivamente incidenti sulla capacità reddituale di qualsivoglia soggetto, a prescindere da una specifica attività lavorativa svolta dal lesionato all’epoca del sinistro.

2.1. Il motivo dedotto appare inammissibile, in quanto non tiene conto del fatto che la decisione impugnata, nel respingere tale domanda, e richiamando la giurisprudenza dominante sul punto (Cass., sentenza numero 10.579 del 10/8/2000) ha considerato che si ha lesione della capacità lavorativa specifica solo quando i postumi residuati al danno abbiano determinato una contrazione del reddito del danneggiato, anche se futura e ragionevolmente prevedibile, costituendo esso una voce del danno patrimoniale da quantificarsi secondo gli ordinari criteri di liquidazione del danno patrimoniale sul presupposto del lucro cessante che dovrà essere sempre provato, e ciò in quanto la distinzione tra il danno come perdita della capacità di guadagno dalla sua causa, ovvero la perdita della capacità lavorativa, è affermata in termini decisi dalla giurisprudenza della Corte Suprema (vedi anche Cassazione civile, sentenza n. 4801 del 18 maggio 1999). Pertanto, al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe l’onere di dimostrare non solo l’esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì l’insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta, e tale prova non può essere fornita attraverso la mera esibizione di certificazioni mediche; ne inferisce pertanto che nessuna prova diretta è stata fornita nel primo grado, nè la stessa può ridursi ad argomentazioni o presunzioni semplici. Il motivo dedotto, pertanto, non cogliendo la ratio decidendi della decisione che nel rigettare la domanda ha ritenuto che non vi fosse stata una prospettazione del danno lesione della capacità lavorativa nei termini anzidetti, è inammissibile in quanto si limita a riproporre gli stessi argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame, senza prendere in considerazione le specifiche ragioni della decisione di rigetto.

3. Il secondo motivo attiene all’erronea liquidazione del danno biologico sul presupposto della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e la violazione degli art. 32 Cost., artt. 2043 – 2059 e 2727, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In tal modo si deduce che il giudice del merito non ha tenuto conto della menomazione estetica subita dal danneggiato, suscettibile di alterare o deturpare l’aspetto esteriore della persona, con pregiudizio dei rapporti interpersonali, avendo egli subito una menomazione fisica determinata dalla asimmetria del volto e dalle cicatrici per i molteplici interventi chirurgici subiti. Il giudice a quo avrebbe invece affermato che il danno estetico non è una componente del danno biologico e che comunque non è stata data la prova che il presunto danno estetico abbia inciso in qualche misura sul reddito del danneggiato e quindi sia risarcibile anche sotto il profilo del danno patrimoniale. In merito si osserva che la Corte territoriale, nel respingere la domanda, ha stabilito che, da un lato, la richiesta risarcitoria di tale voce di danno non può essere riconosciuta in maniera del tutto indipendente dal pregiudizio biologico già valutato, mentre dall’altro, sotto il profilo patrimoniale, non sarebbe stata fornita alcuna prova del fatto che tale danno ha inciso in qualche misura sul reddito del danneggiato. Pertanto la ratio decidendi che si coglie è nel senso che il danno estetico è già stato incluso nella valutazione del danno biologico e ha natura unitaria rispetto a quest’ultimo, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (ex multis, Cass. sentenze n. 24.864/2010 en. 11.950/2013). Il motivo pertanto, oltre ad apparire generico (non indicando in quale misura il danno calcolato secondo i riferimenti tabellari sarebbe incongruo), si rivela palesemente inammissibile in quanto non conferente con la decisione assunta.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 32 Cost., e artt. 2043,2059 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la mancata considerazione del danno estetico, delle cicatrici da intervento chirurgico, della tracheostomia, della compromessa deambulazione e asimmetria del volto si riverbera negativamente anche sulla liquidazione delle ulteriori componenti del danno non patrimoniale ex articolo 2059 cod.civ. e, segnatamente, sul cosiddetto danno morale. Gli eredi ricorrenti chiedono che venga considerato che il danneggiato si sia dovuto sottoporre a cure dolorosissime protrattesi per oltre tre anni dopo il sinistro e abbia quindi dovuto convivere con l’enorme patimento morale che insorge in un sedicenne che si ritrova il volto deforme, il corpo solcato da cicatrici, la deambulazione claudicante e senza sensibilità di un piede, con diminuzione delle proprie prestazioni intellettive. Su questo punto la decisione impugnata, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha indicato che il criterio di liquidazione adottato dal tribunale appare conforme alla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, essendo la valutazione equitativa sorretta da una congrua e adeguata motivazione. Pertanto anche in questo caso il ricorso appare inammissibile in quanto non conferente con le ragioni della decisione indicate e, in ogni caso, rivolto a metter in discussione un giudizio di merito e una valutazione in fatto non delibabile in questa sede di legittimità.

5. L’ultimo motivo di ricorso attiene la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, e in particolare degli articoli 1224 e 2043 c.c.: i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento traenti origine dall’evento dannoso. Nelle pieghe del ricorso, si espone che gli interessi sugli esborsi medici sono stati calcolati dalla data di proposizione della domanda dopo che la somma era stata rivalutata. La decisione in esame, invece, indica che la liquidazione del danno biologico e del danno morale è stata fatta dal giudice di prima istanza secondo i valori della moneta attuali riferiti all’anno 2003 (data della sentenza), “riconoscendo peraltro gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale al saldo, mentre per il danno emergente, cioè per le spese di cura sostenute dall’attore, gli interessi legali sono stati riconosciuti dalla proposizione della domanda giudiziale (aprile 1997), ponendosi pertanto il punto decisorio come totalmente corretto, in assenza di ogni fondata pretesa ad una ulteriore rivalutazione dall’aprile 1997 sino alla data della sentenza. Trattasi, difatti, di rimborso di somme che devono considerarsi pacificamente come credito di valuta e non di valore, nel momento in cui vengono giudizialmente richieste e pertanto correttamente il primo giudice ha rivalutato dapprima le spese di cura, limitando tale rivalutazione sino alla fine del 1997, data di proposizione della domanda, e poi, per effetto della conversione in credito di valuta, ha riconosciuto gli interessi da tale data fino al saldo”.

5.1. Anche in questo caso i ricorrenti non hanno colto le ragioni della decisione in punto di applicazione degli interessi in quanto, portando argomenti del tutto inidonei a sostenere il motivo di censura dedotto, si lamentano in astratto del fatto che non sia stata considerata, per oltre 10 anni, e cioè fino al 2003 (data della sentenza), la mancata disponibilità delle somme, e sia stata omessa l’ulteriore rivalutazione dall’aprile 1997 sino alla data della sentenza (mentre, di contro, gli importi relativi al danno alla persona e al danno morale risultano rivalutati sino alla data della sentenza con applicazione degli interessi dalla data della domanda), nonchè non siano stati riconosciuti gli interessi legali “dai singoli esborsi sino alla decisione” (mentre, di contro, sulle spese mediche è stata operata la rivalutazione dalla data del fatto alla data della domanda, e da quel momento in poi, sono stati riconosciuti gli interessi legali). Tali contestazioni appaiono sostanzialmente infondate per quanto riguarda la distinzione operata tra debito di valore (corrispondente al valore, attualizzato al tempo della decisione, del bene perduto – quale il danno alla persona e il danno morale risarcibile solo per equivalente -) e di valuta (corrispondente agli esborsi di somme di danaro subiti in conseguenza del fatto illecito, valutati al momento dell’esborso), correttamente effettuata dai giudici di merito. In particolare, non risulta legittima la pretesa dei ricorrenti di operare una rivalutazione del credito di valuta e di applicare, ancora una volta, gli interessi legali già riconosciuti dalla data della domanda sulle somme liquidate per il danno biologico e morale con valori attualizzati alla data della sentenza (cfr. per tutte, S.U. Cass. 1712/1995). In sostanza, le contestazioni sono infondate perchè confondono, su più piani, il debito di valore con il debito di valuta, e soprattutto non tengono conto di come le diverse le poste di credito risarcitorio sono state distintamente liquidate dai giudici di merito sulla base dei parametri normalmente in uso. Pertanto il motivo, pur sfiorando i limiti dell’ammissibilità, è sostanzialmente infondato.

6. Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e vengono liquidate per ciascuna parte come di seguito, oltre le spese forfetarie nella misura del 15% e il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna alle spese i ricorrenti a favore dei contro-resistenti, liquidate in Euro 7.200,00, oltre le spese e oneri di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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