Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 493 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17714-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale e suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOLLICA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PATRIZIA STALLONE giusta procura in calce al ricorso e

giusta Delib. D.G. 19 novembre 2014, n. 657;

– ricorrente principale –

STRYKER ITALIA S.R.L., S.U., C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 3114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso con contestuale ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4881/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa e depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Antonio Salmieri (delega Avvocato Luigi Parenti),

per la controricorrente e ricorrente incidentale, che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E stata depositata la seguente relazione.

“1. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento propose opposizione, davanti al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo che l’aveva condannata al pagamento, in favore della Stryker Italia s.r.l., della somma di Euro 69.827,23 a titolo di fornitura di materiale sanitario. Si costituì la Stryker Italia s.r.l., chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale rigettò l’opposizione e condannò l’opponente al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 luglio 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, compensando integralmente le spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello propone ricorso principale l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento con atto affidato ad un motivo. Resiste la Stryker Italia s.r.l. con controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di un motivo.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., rigettando il ricorso principale ed accogliendo quello incidentale.

5. Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 170, 285, 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado non era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto eseguita presso lo studio dell’avv. Ettore Paparazzo senza menzionare il procuratore costituito in primo grado, avv. Calogero Mattina.

5.1. Il motivo non è fondato.

Risulta dagli atti processuali che l’Azienda sanitaria ricorrente, proponendo l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarò di essere difesa dall’avv. Mattina, eleggendo domicilio in Roma, Via Crescenzio 25, presso lo studio dell’avv. Paparazzo. La sentenza di primo grado fu quindi notificata a cura dell’avv. Parenti, difensore della società Stryker, in data 20 maggio 2009 in via Crescenzio, presso lo studio dell’avv. Paparazzo, e consegnata in quella circostanza al portiere; a tale consegna seguì la spedizione della raccomandata prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, nel testo ratione temporis applicabile. La sentenza di primo grado indicava come difensore dell’Azienda sanitaria l’avv. Mattina, per cui è evidente che la notifica presso il domiciliatario avv. Paparazzo consentiva perfettamente di collegare quella notifica, ove mai ve ne fosse stato bisogno, all’avv. Mattina. Ma, comunque sia, la notifica era pacificamente idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto avvenuta presso il procuratore domiciliatario, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 170 e 285 codice di rito.

Ne consegue che il successivo atto di appello, notificato il 6 luglio 2009 alla società Stryker, era irrimediabilmente tardivo, non potendosi considerare il termine lungo per l’impugnazione ove vi sia stata la notifica della sentenza di primo grado nei termini ora richiamati (art. 326 c.p.c.). Nè può aver alcun valore il fatto che l’Azienda sanitaria, nel proporre atto di appello (tra l’altro eleggendo domicilio), ancora una volta, in Roma, Via Crescenzio 25, presso lo studio Paparazzo), abbia dichiarato che la sentenza di primo grado non le era stata notificata.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese processuali disposta in relazione al giudizio di appello.

6.1. Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha motivato la decisione di compensare le spese su ragioni di equità “riconducibili alla manifesta fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale reiterata dalla ASL” nel proprio gravame”.

Tale decisione è però errata, sia perchè l’inammissibilità dell’appello toglieva al giudice ogni possibilità di valutare la fondatezza o l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio, sia perchè la decisione sulle spese va fatta in base all’esito globale del giudizio, rispetto al quale l’Azienda sanitaria era evidentemente soccombente; nè l’ipotetica fondatezza di una questione preliminare poteva modificare i termini del problema.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso principale debba essere respinto) e che debba invece essere accolto quello incidentale”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Entrambe le parti hanno depositato memorie alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, tanto in ordine al ricorso principale che a quello incidentale.

A seguito della discussione sui ricorsi, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

2. Il caso in esame si differenzia da quello oggetto dell’ordinanza 10 maggio 2016, n. 9413, richiamata dalla difesa della parte ricorrente principale. In quella decisione, infatti, la notifica della sentenza non fu ritenuta idonea al decorso del tetniine breve per l’impugnazione perchè essa era avvenuta in forma esecutiva a mani della parte la quale, pur essendo avvocato, era però difeso da una collega di studio.

Nel caso attuale, invece, come giustamente rilevato nella relazione sopra trascritta, la notifica è avvenuta presso lo studio nel quale il difensore, avvocato esercente al di fuori del distretto della Corte d’appello di Roma, aveva eletto domicilio, per cui nessun dubbio poteva sussistere in ordine al collegamento tra i due difensori ed alla idoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Da tanto consegue il rigetto del ricorso principale.

3. Quanto al ricorso incidentale, il Collegio condivide integralmente il contenuto della relazione.

4. In conclusione, è rigettato il ricorso principale ed è accolto quello incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, condannando la ASL di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo.

A tale esito segue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la ASL di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi Euro 5.000. Condanna altresì la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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